Il condominio non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità separata da quella di coloro che ne fanno parte. Esso è come un ente di gestione che opera in rappresentanza e nell’interesse comune dei partecipanti. L’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale appunto l’amministratore, non priva, tuttavia, i singoli partecipanti della facoltà di adoperarsi a difesa dei diritti comuni, afferenti l’edificio condominiale. Ogni singolo condomino può, dunque, agire in giudizio ed intervenire nello stesso, quando tale difesa sia stata già assunta dall’amministratore, ma anche (come nel caso concreto), proporre opposizione al decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del condominio. Ciò perché il condomino conserva il potere di agire a difesa non solo dei suoi diritti di proprietario esclusivo, ma anche dei suoi diritti di comproprietario “pro quota” delle parti comuni, con la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso di inerzia dell’amministrazione del condominio, a norma dell’art. 1105 c.c. dettato in materia di comunione, ma applicabile anche al condominio degli edifici per il rinvio posto dall’art. 1139 c.c., nonché di intervenire nel giudizio in cui la difesa dei diritti dei condomini sulle parti comuni sia stata già assunta legittimamente dall’amministratore.

 

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Condominio – Ente di gestione – Assenza di personalità giuridica – Condomini – Diritto di agire in giudizio ed intervenire nello stesso

Tribunale Firenze Sezione 3 Civile Sentenza 10 gennaio 2018| n. 64

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefania Salmoria ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16624/2013 promossa da:

GA.TA. (…), con il patrocinio dell’avv. SI.FR.

ATTORE/I

contro

WI.MA., con il patrocinio dell’avv. TO.GI.

SA.RE. con il patrocinio dell’avv. PA.FE.

CONDOMINIO VIA (…) FIRENZE,

NI.GI. e dell’avv. MA.JA.

CONVENUTO/I

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Su istanza di Sa.Re. S.r.l., il Tribunale di Firenze emetteva il decreto n. 1342/2013, con il quale ingiungeva al Condominio di Via (…) di Firenze il pagamento della somma di Euro 8.987,76 (oltre interessi e spese), quale corrispettivo a saldo per lavori al tetto condominiale.

Avverso il suddetto decreto, non opposto dal Condominio, proponeva opposizione Ga.Ta., evocando direttamente in giudizio, oltre a Sa.Re., il Condominio di Via (…) ed un’altra condomina, la sig.ra Wi.Ma.

L’opponente lamentava di aver subito danni in conseguenza dei lavori eseguiti dalla società (…) e chiedeva al Tribunale, previo accertamento delle rispettive responsabilità dei singoli convenuti, che essi fossero condannati al pagamento della somma di Euro 41.900,00 o della diversa ritenuta di giustizia.

Si costituiva in giudizio la società (…), eccependo preliminarmente la nullità/inesistenza della notificazione dell’atto di opposizione, la carenza di legittimazione attiva della opponente e la nullità della chiamata in causa dei terzi convenuti. Nel merito, contestava che i danni lamenti dall’opponente fossero riferiti al proprio operato, precisando che il credito azionato si riferiva alla mera sostituzione di materiale sciupato sulla copertura dell’edificio ed alla installazione di un ponteggio.

Si costituivano altresì il Condominio e Wi.Ma., entrambi eccependo la nullità della propria chiamata in causa nonché la litispendenza con altro giudizio tra esse pendente dinanzi al Tribunale di Firenze; nel merito, contestavano la domanda attrice e ne chiedevano il rigetto.

La causa, senza svolgimento di attività istruttoria, veniva rinviata per discussione orale e decisione contestuale, con termine per il deposito di note conclusive.

E’ fondata l’eccezione di nullità della chiamata in causa del terzo senza preventiva autorizzazione del giudice.

Per consolidato insegnamento della Suprema Corte, l’opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d’ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato (Cass. 22113/2015).

Detto orientamento, che la scrivente condivide, è oramai recepito anche dalla giurisprudenza di merito (v., tra le altre, Tribunale di Reggio Emilia, 7.6.2012 n. 1092: “l’opponente essendo convenuto in senso sostanziale, non può citare il terzo direttamente, ma deve domandare con lo stesso atto introduttivo l’autorizzazione al Giudice per la sua chiamata, analogicamente all’art. 269 comma 2 c.p.c., limitandosi a citare il solo ricorrente in via monitoria, non potendo le parti originarie essere altri che ingiungente ed ingiunto, e dovendo poi il Giudice autorizzare la chiamata nel corso della prima udienza, a pena di nullità della chiamata diretta del terzo”).

Conseguentemente, deve dichiararsi la nullità della chiamata in causa sia del Condominio sia di Wi.Ma.

Venendo all’eccezione di nullità/inesistenza della notificazione dell’atto di opposizione sollevata dalla società (…), alla luce dei principi di recente affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze 20 luglio 2016, n. 14916 e n. 14917, l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Si osserva, in proposito, che l’inesistenza non consente alcuna possibilità di sanatoria poiché, di fatto, la omessa allegazione alla notifica dell’atto di opposizione comporta, non la mera nullità, ma la inesistenza dell’atto stesso e, quindi, l’insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione in favore della controparte.

Nel caso di specie, dalle difese della società opposta, sembra ricavarsi che l’opposizione sia stata notificata – anziché presso il procuratore della ricorrente – presso la sede o la residenza del legale rappresentante, di talché si ricade nell’ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione. Detto vizio, tuttavia, è da ritenersi sanato a seguito della costituzione in giudizio della parte, ai sensi dell’art. 164, c. 3 c.p.c.

Parimenti infondata è l’eccezione di carenza di legittimazione attiva.

Com’è noto, il condominio non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità separata da quella di coloro che ne fanno parte. Piuttosto, si configura come un ente di gestione che opera in rappresentanza e nell’interesse comune dei partecipanti.

Ciò posto, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale appunto l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di adoperarsi a difesa dei diritti comuni, afferenti l’edificio condominiale.

Sul piano pratico ciò comporta che ogni singolo condomino ha diritto di agire in giudizio e intervenire nello stesso, quando tale difesa sia stata già assunta dall’amministratore, ma anche, come nel caso in esame, di proporre opposizione al decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del condominio. Ciò, in quanto il condomino conserva il potere di agire a difesa non solo dei suoi diritti di proprietario esclusivo, ma anche dei suoi diritti di comproprietario “pro quota” delle parti comuni, con la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso di inerzia dell’amministrazione del condominio, a norma dell’art. 1105 c.c., dettato in materia di comunione, ma applicabile anche al condominio degli edifici per il rinvio posto dall’art. 1139 c.c.., nonché di intervenire nel giudizio in cui la difesa dei diritti dei condomini sulle parti comuni sia stata già assunta legittimamente dall’amministratore (cfr.: Cass. civ. Sez. II, 06/08/1999, n. 8479; Trib. Milano Sez. X, 12/09/2013).

Passando al merito, l’opponente sostiene che, nell’eseguire i lavori di rifacimento del tetto, la società (…) avrebbe cagionato i seguenti danni: sfondamento dovuto all’inserimento di travetti del tetto condominiale nel muro divisorio tra la propria camera e il sottotetto di proprietà della sig.ra Martelli; mancato godimento dell’immobile per 24 mesi; omessa consegna di documentazione tecnica afferente i lavori; spese di pulizia (v. relazione tecnica Ing. Roani, doc. 39 fasc. opponente).

La società opposta afferma di essere intervenuta sullo stabile condominiale per ovviare a precedenti lavori compiuti da altre imprese ed allo scopo di sostituire alcuni travetti, una trave e diversi metri di materiale scempiato. Nega, tuttavia, ogni responsabilità in ordine all’evento dannoso riferito dall’opponente.

Ritiene il giudicante che parte opponente non abbia adeguatamente soddisfatto l’onere di allegazione che le competeva. Invero, essa non ha indicato né quando né dove esattamente l’evento dannoso si sarebbe verificato, sicché la domanda svolta soffre di indeterminatezza.

Né, a fronte delle contestazioni svolte dall’opposta, l’opponente ha dedotto mezzi istruttori nei termini dell’art. 183 c. 6 c.p.c., ritualmente concessi.

L’opposizione deve quindi essere respinta perché indeterminata e, comunque, non provata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara la nullità della chiamata in causa del Condominio di Via (…) – Firenze e di Wi.Ma.;

condanna Ga.Ta. a rifondere al Condominio di Via (…) – Firenze e a Wi.Ma. le spese del giudizio, che liquida, per ciascuno, in Euro 1.369,00, compenso ridotto del 50% 55/14 per la pronuncia in rito, ai sensi dell’art. 4 c. 9 D.M. 55/14, oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge;

dispone la distrazione delle spese liquidate in favore di Wi.Ma. all’Avv. Gi.To., procuratore antistatario;

rigetta l’opposizione e conferma il decreto opposto; rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall’opponente;

condanna Ga.Ta. a rifondere a Sa.Re. le spese del giudizio, che liquida in Euro 1.916,00, compenso ridotto del 30% per l’assenza di questioni in fatto e in diritto, ai sensi dell’art. 4 c. 4 D.M. 55/14, oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge.

Così deciso in Firenze il 10 gennaio 2018.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2018.