In tema di controversie condominiali è fondata e meritevole di accoglimento l’eccezione di inutilizzabilità della deposizione testimoniale dei condomini. Questi ultimi, infatti, sono privi di capacità a testimoniare nelle cause che coinvolgono il condominio poiché l’eventuale sentenza di condanna è immediatamente azionabile nei confronti di ciascuno di essi. Anche l’amministratore, costituitosi in giudizio quale rappresentante del Condominio, non può essere sentito come teste per l’inconciliabilità esistente fra la posizione di parte e quella di testimone.

 

Controversie condominiali – Incapacità a testimoniare dei condomini e dell’amministratore – Ratio

Tribunale Bologna Sezione 2 Civile Sentenza 9 gennaio 2018 n. 38

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Mariacolomba Giuliano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5157/2017 promossa da:

(…) SRL (GIA’ (…) SRL UNIPERSONALE) con il patrocinio dell’avv. VE.VI. elettivamente domiciliato in VIA (…) 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. VE.VI.

APPELLANTE

contro

CONDOMINIO (…) con il patrocinio dell’avv. ZU.ST. e dell’avv. RI.CA. ((…)) VIA (…) BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA (…) BOLOGNA presso il difensore avv. ZU.ST.

APPELLATO

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione tempestivamente notificato la (…) srl (ora (…) srl) proponeva appello contro la sentenza n. 2676/16 con la quale il Giudice di Pace di Bologna aveva accolto l’opposizione proposta dal Condominio di (…), 5, 7 e 9, avverso il decreto ingiuntivo n. 7967/14 intimante il pagamento di Euro 4.892,38 oltre interessi e spese, al lordo della ritenuta d’acconto, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di pulizia del portico condominiale per gli anni dal 2009 al 2013 compresi e per i mesi di luglio e agosto 2014.

L’opponente, reiterata l’eccezione di incapacità a testimoniare dei condomini e dell’amministratore del condominio, deduceva l’erroneità della decisione impugnata laddove il GdP aveva ritenuto non adeguatamente provata l’esecuzione delle prestazioni dalla escussione dei testi da essa indotti. In particolare, il primo giudice aveva argomentato che la teste (…), impiegata amministrativa della (…) srl, pur confermando i capitoli di prova sottopostole, si era limitata a riferire di avere spesso controllato l’esecuzione delle prestazioni, senza tuttavia precisare quali fossero le modalità dei controlli, osservando l’appellante come il giudice, in sede di assunzione della prova, ben avrebbe potuto chiedere delucidazioni alla teste; a proposito della deposizione del teste (…), dipendente della (…) srl, il quale aveva dichiarato di avere personalmente eseguito le operazioni di pulizia, il GdP si era illogicamente limitato ad affamare che quale “conseguenza” della mancanza di precisione della deposizione della (…), “anche la testimonianza dell’altro teste indotto da parte opposta, (…), degrada di livello probatorio”.

L’appellante chiedeva quindi che, in totale riforma della decisione impugnata, l’opposizione proposta dal Condominio al decreto ingiuntivo venisse respinta.

Il Condominio si costituiva tempestivamente chiedendo dichiararsi l’appello inammissibile per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione, e deducendo nel merito l’infondatezza del gravame.

Il 25.9.2017 si costituiva la (…) srl quale incorporante della società appellante.

La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe all’udienza del 28.9.2017.

L’appello merita accoglimento.

Va in primo luogo respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’appellato apparendo, già alla luce di quanto sopra esposto, chiaro e specifico il motivo di gravame, da rapportarsi al tenore della stringata motivazione dell’atto impugnato, laddove in citazione viene censurata, in modo articolato e completo, la valutazione delle risultanze istruttorie come compiuta dal primo giudice.

Va poi per precisione rilevato che, in quanto non riproposte dall’appellato, nulla deve pronunciarsi in merito alle domande riconvenzionali di risoluzione del contratto proposte dal Condominio con l’opposizione ex art. 645 c.p.c., in merito alle quali nulla ha provveduto il primo giudice, limitatosi a dichiarare, in dispositivo, l’inadempimento della opposta e, conseguentemente, la nullità del decreto ingiuntivo, di cui pronunciava poi la revoca.

Nel merito, premesso che è pacifica la conclusione fra le parti di un contratto scritto, integrativo di quello relativo alle pulizie dei fabbricati condominiali, avente ad oggetto la pulizia del portico da effettuarsi ogni due mesi con “lavasciuga uomo a bordo” al prezzo di Euro 130,00 oltre IVA ad intervento, il GdP ha revocato il decreto ingiuntivo rigettando la domanda della (…) srl ritenendo fondata l’eccezione di inadempimento del Condominio per mancanza di adeguata prova, da parte dell’appaltatrice, dell’esecuzione delle prestazioni, contestata dal committente.

Il primo giudice non ha fatto alcun riferimento, nella propria sentenza, alle deposizioni dei testi indotti dall’opponente; tali deposizioni sono comunque inutilizzabili essendo fondata l’eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata dalla (…) srl all’udienza del 20.11.2015, prima e dopo l’escussione dei testi, e quindi in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado e nell’atto di impugnazione.

Costante è infatti l’insegnamento della S.C. per il quale i singoli condomini sono privi di capacità a testimoniare nelle cause che coinvolgono il condominio poiché l’eventuale sentenza di condanna è immediatamente azionabile nei confronti di ciascuno di essi (v. da ultimo Cass. 17199/15).

Non può poi essere sentito come teste l’amministratore, costituitosi in giudizio quale rappresentante del Condominio, per l’inconciliabilità esistente fra la posizione di parte e quella di testimone (v. Cass. 14987/12).

Orbene, il teste (…), dipendente dal 2009 della (…) srl, ha confermato le circostanze di cui ai capitoli 1 e 2 dell’opposta, vale a dire che da gennaio 2009 ad agosto 2014, ogni due mesi, la (…) srl aveva eseguito la pulizia del portico del Condominio con la macchina lavasciuga; egli ha aggiunto di avere personalmente eseguito le prestazioni in questione a bordo dell’apposita macchina.

La teste (…), dipendente della (…) srl quale responsabile del settore acquisti, ha anch’ella confermato i medesimi capitoli aggiungendo che “la cadenza dei servizi era segnalata dal computer” e che ella “controllava, non sempre, l’avvenuta esecuzione dei lavori svolti”.

Il GdP ha ritenuto che la deposizione della (…) fosse di “scarsa valenza probatoria” perché non sufficientemente precisa in merito a quali fossero le modalità dei controlli, in ordine ai quali non era stata neppure prodotta alcuna documentazione.

Anche a voler condividere tale osservazione, la sola deposizione del teste (…), precisa e di scienza diretta, appare però sufficiente alla dimostrazione, da parte della creditrice, del proprio adempimento, considerato che i testimoni devono essere ritenuti attendibili se non vi è un motivo specifico per dubitare della loro credibilità, motivo che nella specie non c’è, non potendo rilevare di certo a tal fine il fatto che il teste sia un dipendente della parte che lo ha indotto (Cass. 2075/13).

Solo per completezza si rileva che le generiche deposizioni dei testi indotti dal Condominio non sarebbero neppure state inidonee ad inficiare la credibilità di quanto dichiarato dal (…).

Neppure a tal fine rileva la circostanza che la (…) srl abbia emesso solo il 13.5.2013 le quattro fatture consecutive relative a ciascuna annualità di prestazione dal 2009 al 2012. La società, pur avendo fatturato la pulizia dei fabbricati, ha dedotto di avere semplicemente dimenticato di fatturare anno per anno o di volta in volta le prestazioni oggetto di causa (nulla essendo peraltro indicato nel contratto relativo al portico, circa i termini di fatturazione), ma sarebbe d’altro canto parimenti inconsueto che il condominio, che aveva commissionato la pulizia con macchina lavasciuga, ogni due mesi, del portico ad esso antistante, verosimilmente di notevoli dimensioni, avesse per quattro anni dimenticato di domandare che tale pulizia fosse eseguita, senza che neppure risulti che all’onerosa prestazione il Condominio avesse fatto fronte altrimenti, per esempio incaricando altra impresa.

E’ poi del tutto evidente come sia priva di fondamento logico ancor prima che giuridico la tesi del GdP per la quale la inidoneità della deposizione di un teste (la (…)) a dare piena prova dell’assunto di una parte, faccia di per sé “degradare di livello probatorio” anche la deposizione degli altri testi (il (…)).

Nessuna altra considerazione ha d’altronde svolto il primo giudice a proposito della deposizione del (…) né di altri elementi probatori.

Il Condominio non ha ripresentato nel presente giudizio di gravame altre eccezioni; in ogni caso, anche le tesi di cui alla citazione in opposizione dell’avvenuta risoluzione del contratto di pulizia del portico per “inadempimento nel termine essenziale ex art. 1457 c.c.” o di risoluzione “implicita per mutuo consenso ex art. 1375 c.c.”, trovavano fondamento nella medesima circostanza fattuale dell’inadempimento delle prestazioni di cui l’appaltatrice aveva chiesto il pagamento, tuttavia superata dalla prova del proprio adempimento offerta dalla (…) srl.

In accoglimento dell’appello, va dunque rigettata l’opposizione proposta dal Condominio al decreto ingiuntivo.

Devono seguire la soccombenza le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

L’appellante non ha domandato la restituzione delle somme pagate al Condominio per spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, restituzione che non può essere disposta d’ufficio (Cass. 1324/16).

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie l’appello proposto dalla GR srl (già (…) srl) nei confronti del Condominio di (…) S. P., P. C. B. nn. 3, 5, 7 e 9, avverso la sentenza n. 2676/16 del Giudice di Pace di Bologna e per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, rigetta l’opposizione proposta dal Condominio avverso il decreto ingiuntivo n.7967/14 emesso dal Giudice di Pace di Bologna, del quale dichiara l’esecutorietà ex art. 653 c.p.c.

Condanna l’appellato a rifondere all’appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in Euro 1.950,00 per compensi oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, e per il secondo grado in Euro 174,00 per anticipazioni ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Così deciso in Bologna il 29 dicembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2018.