autovelox-2

La Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità di una multa per eccesso di velocità rilevato da un autovelox posizionato tra due filari di alberi, in quanto l’apparecchio non poteva considerarsi “ben visibile”.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile

Ordinanza 25 ottobre 2017, n. 25392

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D-ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 4860/2014 R.G. proposto da:
COMUNE di TRODENA, – c.f. (OMISSIS) – in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS) lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS) lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in data 27.10.2014;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 569 del 28.6.2013 del tribunale di Bolzano;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 luglio 2017 dal Consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso al giudice di Pace di Egna (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il verbale n. 3288/2008 elevato dalla polizia municipale di (OMISSIS), con cui gli era stato contestato di aver in data 23.3.2008 percorso con la sua autovettura la strada statale n. 48, all’altezza del km. 16,110, alla velocita’ di 83 kmh in violazione del limite massimo consentito, pari a 50 kmh.
Deduceva che la postazione di controllo elettronico della velocita’ non era visibile, giacche’ collocata dopo un filare di alberi, e che la segnaletica non era stata posizionata con congruo anticipo.
Chiedeva l’annullamento del verbale.
Si costituiva il Comune di Trodena.
Instava per il rigetto dell’opposizione.
Assunto il formale interrogatorio del sindaco di Trodena, assunta la prova testimoniale, con sentenza n. 108/2010 il giudice adito rigettava l’opposizione. Interponeva appello (OMISSIS).
Resisteva il Comune di Trodena.
Con sentenza n. 569 del 28.6.2013 il tribunale di Bolzano accoglieva il gravame, annullava il verbale n. 3288/2008 e condannava il Comune appellato alle spese, che liquidava in Euro 490,00 a titolo di rimborso delle spese vive ed in Euro 3.800,00 a titolo di onorari, oltre al rimborso forfetario nella misura del 12,5% ed agli accessori di legge.
Evidenziava il tribunale che, indipendentemente dalla percezione delle distanze da parte del sindaco del Comune di Trodena – “le cui dichiarazioni hanno comunque natura confessoria” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 3) – la descrizione dello stato dei luoghi ove era stato collocato l’autovelox, ossia la sua collocazione “al termine di una fila di alberi, in particolare tra gli ultimi due” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 3), rendeva palese la violazione del combinato disposto dell’articolo 142 C.d.S. e articolo 79 reg. esec. C.d.S..
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Trodena; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
Alberti Sergio (OMISSIS)
(OMISSIS)

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