img-usura

 

Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presente nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo.

le rilevazione della Banca d’Italia hanno l’unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto alla fine di accertare l’usurarietà del compenso, stante che la composizione dello stesso trova compiuta descrizione nell’art. 644 cod. pen.

In disparte va soggiunto che l’assicurazione obbligatoriamente prevista dall’art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 è volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario.

CHIEDI UNA CONSULENZA

 

Corte di Cassazione – Sentenza 18 dicembre 2019 – 20 agosto 2020, n. 17466

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8347/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4142/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dall’avvocato (OMISSIS), difensore del resistente, che ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni in atti depositate e il rigetto del resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con un primo atto di citazione del 2007 (OMISSIS) convenne in giudizio la s.p.a. (OMISSIS) chiedendo che venisse annullato per vizio del consenso un contratto di mutuo, attraverso il quale la convenuta gli aveva erogato un finanziamento, previa cessione del quinto dello stipendio, per avere scoperto solo dopo la stipula, a dispetto di quanto previamente assicurato dalla societa’ mutuante, che oltre agli interessi, erano state addebitate le somme di Euro 6.123,41 per “commissioni cessionario”, di Euro 636,00 per “commissioni agente/mediatore creditizio/altro intermediario/finanziario” e di Euro 1.146,96 per “costi assicurativi”.

Con successiva citazione del 2010 il medesimo attore citava nuovamente in giudizio la medesima convenuta, chiedendo che, accertata la natura usuraria del tasso d’interesse applicato, fosse dichiarato non dovuto l’importo eccedente la somma di Euro 11.920,58, effettivamente mutuata, ai sensi dell’articolo 1815 c.c., comma 2.

Il Tribunale di Monza con due distinte sentenze, accolta la domanda attorea dichiarava non dovute le somme richieste esorbitanti il capitale mutuato, a mente dell’articolo 1815 c.c., comma 2.

Entrambe le sentenze di primo grado venivano impugnate dalla (OMISSIS).

La Corte di Milano, riuniti i procedimenti, con la sentenza di cui in epigrafe, sul presupposto che l’attore avesse tardivamente dedotto la nullita’ della clausola concernente gli interessi, perche’ stabiliti oltre la soglia dell’usura, in riforma della sentenza n. 2076/13 (che aveva definito il giudizio incoato nel 2007), rigetto’ la domanda, condannando il (OMISSIS) al rimborso delle spese legali di primo e secondo grado. Confermo’, invece, la sentenza n. 2408/12 (che aveva definito il giudizio incoato nel 2010), condannando l’appellante al rimborso delle spese legali del grado.

(OMISSIS) ricorre, sulla base di unitaria censura, avverso la decisione d’appello.

Resiste con controricorso la s.p.a. (OMISSIS), la quale propone, inoltre, ricorso incidentale, anch’esso fondato su un solo motivo.

Con successivo atto il ricorrente resiste con controricorso all’avverso ricorso incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) lamenta violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 1421 c.c., assumendo che la Corte di Milano aveva errato a giudicare non scrutinabile l’eccezione di nullita’ della clausola usuraria. La nullita’, invece, fondata “su elementi gia’ acquisiti al giudizio”, rilevabile d’ufficio, avrebbe dovuto essere esaminata e decisa nel senso auspicato anche in appello.

La s.p.a. (OMISSIS), in via incidentale denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1996, articoli 1 e 2, L. n. 2 del 2009, articolo 2 bis e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950.

Questi, in sintesi, gli argomenti della censura:

– al momento del contratto erano valevoli le indicazioni della Banca d’Italia, la quale solo dal dicembre del 2009 aveva reputato d’includere nel tasso effettivo globale (TEG) il costo dell’assicurazione;

– l’assicurazione era obbligatoriamente prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, per la ipotesi di prestito con cessione del quinto dello stipendio, non dipendeva da una scelta del mutuante e doveva reputarsi a favore di entrambe le parti;

– le istruzioni della Banca d’Italia, in quanto previste dalla legge, non costituivano una interpretazione estranea al contenuto della disposizione primaria, siccome poteva trarsi dal rinvio operato dalla L. n. 2 del 2009, articolo 2 bis e, di conseguenza, “fino al 31/12/2009, ed il contratto de quo (era) precedente, i TEG contrattuali nella cessione del quinto, non dovevano prevedere inclusione del costo assicurativo obbligatorio in quanto, non solo tale esclusione e’ del tutto ragionevole tecnicamente e mente della L. n. 108 del 1996 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, ma anche in quanto le Istruzioni di Banca d’Italia nonche’ i Decreti del MEF, che cio’ hanno imposto, devono essere considerate vincolanti nel loro complesso, essendo fonte normativa tecnica secondaria autorizzata dalla normativa e necessari al fine di dare uniforme attuazione al disposto della normativa usuraria nel suo complesso, anche in divenire”.

2. Il ricorso principale e’ fondato e, di conseguenza, quello incidentale e’ infondato.

2.1. La Corte di Milano non si e’ attenuta al principio di diritto enunciato da questa Corte in punto di rilevabilita’ d’ufficio della nullita’ negoziale.

Invero, si e’ avuto modo di spiegare che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullita’ contrattuale, ha sempre facolta’ di procedere ad un siffatto rilievo (Sez. U., n. 26242, 12/12/2014, Rv. 633509), salvo che la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione piu’ liquida” (Rv. 633504).

Inoltre, il rilievo “ex officio” di una nullita’ negoziale deve ritenersi consentito in tutte le ipotesi in cui il giudice risulti investito di una domanda di risoluzione, annullamento, rescissione del contratto senza, per cio’ solo, negarsi la diversita’ strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poiche’ tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo e omogeneo, non incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullita’ contrattuale (Sez. 2, n. 21418, 30/08/2018, Rv. 650037).

2.1.2. Sussiste l’usurarieta’ del praticato tasso poiche’ ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformita’ con quanto previsto dall’articolo 644 c.p., comma 4, essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento puo’ essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed e’ presunta nel caso di contestualita’ tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (Sez. 1, n. 8806, 05/04/2017, Rv. 643727).

La disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (articolo 1815 c.p.c., comma 2) trova sede non solo nella L. n. 108 del 1996, il cui articolo 2, individua la soglia non superabile nel tasso medio, rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (oggi MEF), sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, aumentato della meta’, ma altresi’ nell’articolo 644 c.p., comma 4, siccome novellato dalla legge predetta (sull’unitarieta’ della disciplina si sofferma la citata sentenza n. 8806). Norma, quest’ultima, che al fine di impedire, tanto prevedibili quanto agevoli, aggiramenti del divieto, a prescindere dal nome con il quale il contratto qualifica la dazione, prescrive che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. Qui non e’ dubbio che si tratti di una spesa (a qualsiasi titolo dice la legge) collegata alla “erogazione del credito”.

La L. n. 108 del 1996, articolo 2, dispone: “1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articoli 106 e 107, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie e’ effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”.

Al contrario di quel che sostiene la ricorrente incidentale del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 2 bis, comma 2, inserito dalla Legge di Conversione n. 2 del 2009, non ha rifluenza sul caso al vaglio.

La disposizione (“Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione della L. 7 marzo 1996, n. 108, articolo 2, per stabilire che il limite previsto dell’articolo 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verra’ effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”) non assume rilievo, trattandosi del regolamento transitorio riguardante esclusivamente i tassi praticati nei conti correnti bancari.

Le rilevazioni della Banca d’Italia hanno l’unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non gia’ di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare l’usurarieta’ del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell’articolo 644 c.p..

In disparte va soggiunto che l’assicurazione obbligatoriamente prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, articolo 54, e’ volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilita’ dello stipendio del mutuatario.

In fine nel caso in esame non e’ controverso che, tenuto conto del costo dell’assicurazione, la somma pretesa per interessi e accessori era da reputarsi usuraria, in quanto superiore al tasso medio aumentato dalla meta’ (punto accertato dal CTU).

3. In ragione di quanto esposto la sentenza deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

4. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa, in relazione all’accolto ricorso, e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Milano, altra sezione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.