Il compenso previsto per l’amministratore di un condominio per il complesso della sua attività e per i suoi compiti istituzionali deve ritenersi incluso nel corrispettivo stabilito per tutta l’attività amministrativa della durata annuale e non può essere parcellizzato. Spetta solo all’assemblea, con separata ed espressa decisione, deliberare di attribuire all’amministratore ulteriori compensi forfettari suppletivi rispetto alla convenuta retribuzione. (Nella fattispecie si rilevava come le deliberate “spese amministrative” si riferivano a tutte quelle spese finalizzate al compimento dei lavori di straordinaria manutenzione e non certo al compenso suppletivo dell’amministratore, considerato che quest’ultimo essendo presente personalmente all’assemblea avrebbe dovuto specificare e far verbalizzare tale richiesta, con la conseguente decisione dell’assemblea. In assenza, dunque, della prova del proprio credito, il decreto opposto veniva revocato).

RICHIEDI UNA CONSULENZA

 

Tribunale di Roma, sez. V, Sentenza 3 gennaio 2017, n. 11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di primo grado, V Sezione Civile del Tribunale di Roma ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 33410/13 Ruolo Generale Contenzioso

TRA

CONDOMINIO di (…) in ROMA elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avv. Ro.An. che lo rappresenta e difende in forza di procura come da comparsa di nuovo difensore

OPPONENTE

E

CO.FR.PI.

elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avv. Lo.Vi. che lo rappresenta e difende in forza di procura come da comparsa di nuovo difensore

OPPOSTO

FATTO E DIRITTO

Con citazione in opposizione al d.i. n. 3758/13 emesso dal Tribunale di Roma il 26-2-2013 il Condominio in epigrafe esponeva quanto segue. Che l’opposto gli aveva notificato, in data 6-4-2013, il decreto suindicato recante condanna al pagamento della somma di Euro 6185,79 oltre interessi ed accessori pari al compenso dovuto da esso Condominio per l’attività svolta con riferimento a lavori di straordinaria manutenzione deliberati dall’ente di gestione. Che non aveva mai riconosciuto il richiesto compenso. Ciò premesso chiedeva che fosse revocato il decreto opposto e che fosse accertata, incidenter tantum, la nullità del deliberato del 28-1-2009.

Si costituiva l’opposto affermando che il compenso gli era stato riconosciuto dall’assemblea del Condominio con delibera del 29-1-2009 che prevedeva un costo di amministrazione che costituiva il proprio compenso e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Subentrato l’odierno giudicante, all’esito del giudizio le parti precisavano le conclusioni come in atti e, all’udienza del 21-9-2016, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc.

Co.Fr.Pi., già amministratore del condominio indicato in epigrafe, ha richiesto la corresponsione della somma asseritamente allo stesso dovuta dall’organizzazione condominiale a titolo di compenso straordinario relativamente all’attività volta con riguardo all’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione deliberati il 28-1-2009 (v. verbale in atti). Ha fondato il proprio assunto su quanto deliberato dall’assemblea sul punto affermando che il proprio suppletivo compenso era compreso nella voce: “costo di amministrazione”. Controparte ha negato che tale imputazione possa essere interpretata alla stregua di compenso e che, invece, aveva riguardo in generale a tutte le spese “amministrative” tese a portare a compimento il progetto.

Sul punto occorre premettere che il compenso previsto per l’amministratore di un condominio per il complesso della sua attività e per i suoi compiti istituzionali deve ritenersi essere ricompreso nel corrispettivo stabilito per tutta l’attività amministrativa della durata annuale e non può essere parcellizzato. (Cass. 3596/03). E solo l’assemblea, con separata ed espressa decisione, può deliberare di attribuire all’amministratore ulteriori compensi forfettari suppletivi rispetto alla convenuta retribuzione (Cass. 14197/11 e Cass. 22313/13).

Ciò posto si osserva che le deliberate “spese amministrative” (v. punto 6 del bilancio preventivo allegato alla delibera del 28-1-09 prodotti sub. 1 dal Co.) non possono che essere interpretate nel senso indicato da parte opponente. In primo luogo si deve evidenziare che l’opposto era personalmente presente all’assemblea del 28-1-2009 onde, se avesse richiesto un compenso aggiuntivo (peraltro di non lieve importo), ciò avrebbe dovuto manifestare in quella sede, laddove peraltro si è deliberato in ordine ai compensi in favore di altri soggetti, facendo verbalizzare la proposta e la conseguente decisione dell’assemblea. Ciò l’opposto non ha fatto e la voce oggetto di controversa interpretazione risulta inserita solo nel preventivo portato all’approvazione (contestualmente alla nomina del nuovo amministratore che lo avrebbe redatto nell’immediato) e sottoscritto dal Co. il quale, lungi dal premurarsi di rendere chiara la richiesta di un compenso suppletivo inserendola nell’elenco delle voci di bilancio, ha invece inserito una posta che chiaramente a “spese vive” e non ad un compenso può essere associata non solo per il non equivocabile termine utilizzato (spese e non compenso) ma anche perché è di comune esperienza che lavori straordinari comportano inevitabili spese vive ulteriori (quali ad esempio quelle inerenti gli oneri concessori, le tasse da pagare, le spese di cancelleria, ecc.).

Non avendo, in conclusione, il Co. provato il proprio credito, il decreto opposto deve essere revocato.

Non merita positivo scrutinio avanzata domanda, incidenter tantum (‘), da parte opponente non essendo il Condominio legittimato ad impugnare le delibere a mente dell’art. 1137 cc; potere conferito ai soli condomini.

Alla soccombenza segue la condanna di parte opposta a rifondere, in favore dell’opponente, le spese di lite che vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo revoca il decreto ingiuntivo meglio descritto in narrativa. Condanna l’opposto a rifondere, in favore dell’opponente, spese di lite che liquida in complessivi Euro 4900,00 per compensi oltre iva, Cpa e spese generali.

Così deciso in Roma il 27 dicembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 3 gennaio 2017.

Condominio – Amministratore – Compenso – Compensi forfettari suppletivi – Necessità di apposita delibera dell’assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di primo grado, V Sezione Civile del Tribunale di Roma ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 33410/13 Ruolo Generale Contenzioso

TRA

CONDOMINIO di (…) in ROMA elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avv. Ro.An. che lo rappresenta e difende in forza di procura come da comparsa di nuovo difensore

OPPONENTE

E

CO.FR.PI.

elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avv. Lo.Vi. che lo rappresenta e difende in forza di procura come da comparsa di nuovo difensore

OPPOSTO

FATTO E DIRITTO

Con citazione in opposizione al d.i. n. 3758/13 emesso dal Tribunale di Roma il 26-2-2013 il Condominio in epigrafe esponeva quanto segue. Che l’opposto gli aveva notificato, in data 6-4-2013, il decreto suindicato recante condanna al pagamento della somma di Euro 6185,79 oltre interessi ed accessori pari al compenso dovuto da esso Condominio per l’attività svolta con riferimento a lavori di straordinaria manutenzione deliberati dall’ente di gestione. Che non aveva mai riconosciuto il richiesto compenso. Ciò premesso chiedeva che fosse revocato il decreto opposto e che fosse accertata, incidenter tantum, la nullità del deliberato del 28-1-2009.

Si costituiva l’opposto affermando che il compenso gli era stato riconosciuto dall’assemblea del Condominio con delibera del 29-1-2009 che prevedeva un costo di amministrazione che costituiva il proprio compenso e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Subentrato l’odierno giudicante, all’esito del giudizio le parti precisavano le conclusioni come in atti e, all’udienza del 21-9-2016, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc.

Co.Fr.Pi., già amministratore del condominio indicato in epigrafe, ha richiesto la corresponsione della somma asseritamente allo stesso dovuta dall’organizzazione condominiale a titolo di compenso straordinario relativamente all’attività volta con riguardo all’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione deliberati il 28-1-2009 (v. verbale in atti). Ha fondato il proprio assunto su quanto deliberato dall’assemblea sul punto affermando che il proprio suppletivo compenso era compreso nella voce: “costo di amministrazione”. Controparte ha negato che tale imputazione possa essere interpretata alla stregua di compenso e che, invece, aveva riguardo in generale a tutte le spese “amministrative” tese a portare a compimento il progetto.

Sul punto occorre premettere che il compenso previsto per l’amministratore di un condominio per il complesso della sua attività e per i suoi compiti istituzionali deve ritenersi essere ricompreso nel corrispettivo stabilito per tutta l’attività amministrativa della durata annuale e non può essere parcellizzato. (Cass. 3596/03). E solo l’assemblea, con separata ed espressa decisione, può deliberare di attribuire all’amministratore ulteriori compensi forfettari suppletivi rispetto alla convenuta retribuzione (Cass. 14197/11 e Cass. 22313/13).

Ciò posto si osserva che le deliberate “spese amministrative” (v. punto 6 del bilancio preventivo allegato alla delibera del 28-1-09 prodotti sub. 1 dal Co.) non possono che essere interpretate nel senso indicato da parte opponente. In primo luogo si deve evidenziare che l’opposto era personalmente presente all’assemblea del 28-1-2009 onde, se avesse richiesto un compenso aggiuntivo (peraltro di non lieve importo), ciò avrebbe dovuto manifestare in quella sede, laddove peraltro si è deliberato in ordine ai compensi in favore di altri soggetti, facendo verbalizzare la proposta e la conseguente decisione dell’assemblea. Ciò l’opposto non ha fatto e la voce oggetto di controversa interpretazione risulta inserita solo nel preventivo portato all’approvazione (contestualmente alla nomina del nuovo amministratore che lo avrebbe redatto nell’immediato) e sottoscritto dal Co. il quale, lungi dal premurarsi di rendere chiara la richiesta di un compenso suppletivo inserendola nell’elenco delle voci di bilancio, ha invece inserito una posta che chiaramente a “spese vive” e non ad un compenso può essere associata non solo per il non equivocabile termine utilizzato (spese e non compenso) ma anche perché è di comune esperienza che lavori straordinari comportano inevitabili spese vive ulteriori (quali ad esempio quelle inerenti gli oneri concessori, le tasse da pagare, le spese di cancelleria, ecc.).

Non avendo, in conclusione, il Co. provato il proprio credito, il decreto opposto deve essere revocato.

Non merita positivo scrutinio avanzata domanda, incidenter tantum (‘), da parte opponente non essendo il Condominio legittimato ad impugnare le delibere a mente dell’art. 1137 cc; potere conferito ai soli condomini.

Alla soccombenza segue la condanna di parte opposta a rifondere, in favore dell’opponente, le spese di lite che vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo revoca il decreto ingiuntivo meglio descritto in narrativa. Condanna l’opposto a rifondere, in favore dell’opponente, spese di lite che liquida in complessivi Euro 4900,00 per compensi oltre iva, Cpa e spese generali.

Così deciso in Roma il 27 dicembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 3 gennaio 2017.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *