In tema di condominio negli edifici, le spese del riscaldamento centralizzato sono legittimamente ripartite in base al valore millesimale delle singole unità immobiliari servite, ove manchino sistemi di misurazione del calore erogato in favore di ciascuna di esse, che ne consentano il riparto in proporzione all’uso.

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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile – Sentenza 7 novembre 2016, n. 22573

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7363-2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 531/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, emessa il 30/09/2010, depositata il 9/2/11;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata; condanna spese; inammissibilita’ ex articolo 96 c.p.c..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. (OMISSIS) ricorre contro il Consorzio di (OMISSIS), per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’impugnazione da lui proposta avverso la Delib. 9 novembre 1990 con cui l’assemblea del Consorzio aveva approvato il piano di riparto delle spese di riscaldamento (OMISSIS) (comprensivo dei conguagli a debito relativi agli esercizi precedenti), nonche’ la conseguente opposizione al decreto ingiuntivo n. 12689/91 con cui il pretore di Roma lo aveva condannato, a richiesta del Consorzio, al pagamento della somma (Lire 1.460.738) risultante a suo debito dal menzionato piano di riparto. La sentenza gravata si fonda sui passaggi argomentativi di seguito sintetizzati.

In primo luogo la corte d’appello ha disatteso l’eccezione del (OMISSIS) di nullita’ della delibera di approvazione del piano di riparto delle spese di riscaldamento del (OMISSIS), fondata sul difetto di convocazione dello stesso (OMISSIS) all’assemblea in cui tale delibera fu approvata; detta eccezione, secondo la corte distrettuale, era inammissibile perche’ non sollevata nella originaria citazione davanti al pretore, ma soltanto dopo che il pretore si era dichiarato incompetente, nel corso della conseguente prosecuzione del giudizio davanti al tribunale di Roma.

– In secondo luogo la corte d’appello ha disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata dal (OMISSIS) con riferimento ai crediti vantati dal Consorzio con riferimento ai consumi termici degli esercizi pregressi; si argomenta al riguardo nella sentenza gravata che, fondandosi la pretesa monitoria sulla efficacia obbligatoria attuale della delibera di approvazione del piano di riparto delle spese di riscaldamento del (OMISSIS), sarebbe irrilevante che nella somma addebitata al (OMISSIS) confluisca il riporto di debiti maturati negli esercizi pregressi.

– In terzo luogo la corte d’appello ha disatteso l’eccezione del (OMISSIS) di difetto di legittimazione ad agire dell’ing. (OMISSIS), amministratore del Consorzio; quest’ultimo, si argomenta nella sentenza gravata, risultava nominato amministratore del Consiglio di gestione del Consorzio con Delib. 13 giugno 1989 e successivamente confermato dal medesimo Consiglio con Delib. 2 giugno 1991, e, pertanto, era tenuto ad agire in via monitoria per la riscossione dei contributi, ai sensi dell’articolo 7 delle statuto consortile, senza necessita’ di alcuna preventiva autorizzazione.

– Da ultimo la corte d’appello ha disatteso l’eccezione del (OMISSIS) di non debenza dei contributi per il riscaldamento in ragione dell’insufficiente erogazione del servizio; osserva al riguardo la corte capitolina che l’insufficiente erogazione del servizio non puo’ giustificare il mancato pagamento dei contributi consortili, in quanto tra i condomini non si profila alcun sinallagma contrattuale, ma solo la ripartizione di una obbligazione a carico dell’intero condominio nei confronti del terzo fornitore.

Avverso la sentenza di secondo grado il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

il Consorzio ha resistito con contro ricorso.

Il ricorso e’ stato discusso alla pubblica udienza del 19.7.16, per la quale solo il controricorrente ha depositato una memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso (“nullita’ del procedimento e conseguente nullita’ della sentenza per violazione e falsa interpretazione di norme di diritto) si attinge la statuizione della corte d’appello che – riformando la statuizione del primo giudice che aveva annullato la Delib. assemblea consortile 9 novembre 1990 per non avere il Consorzio offerto la prova della convocazione del (OMISSIS) – ha affermato che il vizio di omessa convocazione in assemblea, non dedotto nella originaria citazione davanti al pretore, non poteva essere fatto valere nel corso della prosecuzione del giudizio davanti al tribunale, costituendo una causa petendi diversa da quella originariamente introdotta.

Il ricorrente deduce l’erroneita’ di tale statuizione sul duplice argomento che:

a) da un lato, soggiacendo il presente giudizio alla disciplina processuale anteriore alla riforma recata dalla L. n. 353 del 1990 (c.d. ” vecchio rito”), nella specie non opererebbe alcuna preclusione alla proposizione di nuove domande ed eccezioni in corso di causa, cosicche’ la questione dell’omessa convocazione delle (OMISSIS), essendo stata “introdotta prima che la causa fosse rimessa collegio” (pag. 5, secondo cpv, del ricorso per cassazione) non sarebbe stata processualmente preclusa;

b) d’altro lato, poiche’ la mancata convocazione di un condomino in assemblea sarebbe causa di nullita’, e non di annullabilita’, della delibera assembleare, nella specie non opererebbe il termine di decadenza dell’articolo 1137 c.c.

La prima doglianza e’ inammissibile, perche’ formulata senza il rispetto del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione.

In proposito va evidenziato che questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare che, nei giudizi ai quali non si applica la novella recata dalla L. n. 353 del 1990, l’introduzione di una domanda nuova con l’atto di riassunzione ex articolo 50 c.p.c. rappresenta una mutatio libelli che da’ luogo a una nullita’ rilevabile d’ufficio, ma sanabile con l’accettazione del contraddittorio (sent. n. 17097/06) e che l’accettazione del contraddittorio sulle domande nuove formulate in primo grado e’ ammissibile solo fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, e non in comparsa conclusionale (sent. n. 14121/04).

Alla stregua di tali principi, sarebbe stato dunque onere del ricorrente precisare in quale atto del giudizio di primo grado il Consorzio avesse accettato il contraddittorio sull’eccezione concernente la mancata convocazione dal (OMISSIS) nell’assemblea consortile del 9/11/90 (eccezione proposta dal medesimo (OMISSIS) nella citazione in riassunzione davanti al tribunale di Roma, vedi pag. 3, primo cpv, del ricorso per cassazione). Tale onere non e’ stato assolto, perche’ nel ricorso per cassazione non si rinviene alcuna indicazione in ordine ai termini ed all’atto processuale in cui il Consorzio avrebbe esplicitamente o implicitamente accettato il contraddittorio sulla suddetta questione.

La seconda doglianza e’ infondata, perche’ l’assunto del ricorrente secondo cui la mancata convocazione di un condomino in assemblea sarebbe causa di nullita’, e non di annullabilita’, della delibera assembleare si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Sezione, che ha affermato (sent. 17486/06) che, in tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali, l’omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento delle deliberazioni assunte dall’assemblea, che puo’ ottenersi solo con l’esperimento di un’azione ad hoc e nei termini di legge, mentre non puo’ essere oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per conseguire il pagamento delle spese deliberate dall’assemblea.

Il primo motivo di ricorso va quindi, conclusivamente, rigettato.

Con il secondo motivo (rubricato “violazione falsa applicazione di norme di diritto”) si ripropone l’eccezione di difetto di rappresentanza consortile dell’ing. (OMISSIS) sotto tre distinti profili.

In primo luogo il ricorrente deduce che l’ing. (OMISSIS) sarebbe stato eletto alla carica di amministratore del Consorzio in violazione degli articoli 13 e 14 del regolamento consortile (in forza dei quali, secondo quanto riferisce il ricorrente, l’amministratore deve essere eletto “all’interno dei componenti del consiglio di gestione, composto dagli amministratori di tutti gli edifici condominiali che costituiscono, nell’insieme, il consorzio di (OMISSIS)”, pag. 13, primo cpv, del ricorso per cassazione); cio’ in quanto il suddetto ing. (OMISSIS) non avrebbe fatto parte del consiglio di gestione del Consorzio stesso. La censura e’ inammissibile, perche’ formulata in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quanto non riporta il testo degli articoli 13 e 14 del regolamento consortile, ne’ contiene alcuna indicazione in ordine all’individuazione dei documenti (ed ai modi e tempi della relativa produzione nel giudizio di merito) da cui risulterebbe la circostanza (non emergente dalla sentenza gravata) che l’ing. Lucadamo non facesse parte del consiglio di gestione del Consorzio, ne’, infine, precisa le modalita’, l’atto e la fase processuale in cui l’eccezione relativa alla dedotta estraneita’ dell’ing. (OMISSIS) al consiglio di gestione sarebbe stata sollevata in sede di merito.

In secondo luogo il ricorrente deduce l’illegittimita’ della nomina dell’ing. (OMISSIS) alla carica di amministratore del consorzio per esser stata tale nomina effettuata, ai sensi del suddetto articolo 14 del regolamento consortile, dal consiglio di gestione e non dall’assemblea consortile, in asserita violazione dell’articolo 1129 c.c.; secondo il ricorrente, alla luce dell’inderogabilita’ del disposto dell’articolo 1129 c.c., il suddetto articolo 14 andrebbe interpretato, nel senso che l’amministratore del Consorzio deve’essere nominato non dal consiglio di gestione ma dall’assemblea dei consorziati tra i componenti del consiglio di gestione. La doglianza – oltre che inammissibile perche’, come gia’ sopra evidenziato, nel ricorso non e’ trascritto il testo dell’articolo 14 del regolamento consortile – e’ comunque infondata perche’ la disposizione dettata dall’articolo 1129 c.c. riguarda i condomini e non i consorzi (cfr. Cass. 2960/05: Poiche’ i consorzi fra proprietari per la gestione delle parti e dei servizi comuni, pur essendo assimilabili al condominio, conservano la loro natura d’associazioni non riconosciute, costituite e rette sulla base pattizia dello statuto con carattere vincolante e preminente nella regolamentazione dei rapporti fra i consorziati, non sono automaticamente applicabili al consorzio tutte le regole del condominio”).

In terzo luogo il ricorrente pretende di desumere il difetto di rappresentanza del l’amministratore del Consorzio dal fatto che il medesimo, in violazione dell’articolo 13 del regolamento consortile e dell’articolo 1131 c.c., comma 3, favrebbe omesso di informare l’assemblea dei consorziati della pendenza del presente giudizio; la censura e’ inammissibile perche’ – a parte la gia’ rilevata mancata trascrizione dell’articolo 13 del regolamento consortile deve osservarsi che:

– per quanto riguarda l’iniziativa dell’amministratore di proporre ricorso per ingiunzione, la doglianza risulta inammissibile perche’ non attinge specificamente la ratio decidendi della sentenza gravata secondo cui l’amministratore “era tenuto ad agire in via monitoria per la riscossione dei contributi in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 7 dello statuto (doc. 3 fasc. Consorzio), a prescindere, quindi, da una preventiva delibera di autorizzazione” (pag. 3, primo cpv, della sentenza gravata);

– per quanto riguarda l’introduzione, da parte dell’odierno ricorrente, del giudizio di opposizione all’ingiunzione e di impugnativa delle delibere assembleari dedotte a fondamento della richiesta monitoria, la doglianza risulta inammissibile, perche’ presuppone un fatto (che l’amministratore del Consorzio abbia omesso di informare l’assemblea consortile dell’introduzione del giudizio di opposizione all’ingiunzione da parte degli odierni ricorrenti) che non risulta dalla sentenza gravata e che il ricorrente non precisa se e come sia stato dedotto in sede di merito (cfr. Cass. 8206/16: “Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata ne’ indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimita’, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa”).

Anche il secondo motivo di ricorso va quindi in definitiva rigettato, in relazione a tutte le censure nelle quali esso si articola.

Con il terzo motivo di ricorso (rubricato “falsa ed erronea applicazione di norme di diritto in ordine al mancato accoglimento dell’eccezione di inadempimento ed alla contestuale eccezione di prescrizione per la ripartizione di spese approvate in esercizi diversi”) il ricorrente censura la sentenza gravata sotto due profili. Sotto il primo profilo, si lamenta che la corte territoriale abbia disatteso l’eccezione di mancata erogazione del servizio di riscaldamento, ritenendo inapplicabile alla fattispecie il 1460. Si argomenta al riguardo che tale eccezione non doveva essere ricondotta allo schema dell’eccezione di inadempimento, giacche’ essa tendeva ad invalidare il criterio di ripartizione delle spese per il riscaldamento, contestando che millesimi di proprieta’ potessero fondare una presunzione di proporzionalita’ nel godimento del servizio condominiale, la censura va giudicata infondata perche’, come questa Corte ha gia’ avuto occasione di chiarire, in mancanza di sistemi di misurazione del calore erogato alle singole unita’ immobiliari (sistemi la cui adozione all’interno del fabbricato condominiale non viene dedotta nel ricorso per cassazione) non e’ illegittimo fondare il riparto delle spese di riscaldamento sul criterio del valore millesimale delle singole unita’ immobiliari (vedi Cass. 9263/98 “Il contributo alla spesa per un servizio comune destinato ad esser fruito in misura diversa dai singoli condomini deve esser ripartito in proporzione all’utilizzazione di esso e non ai millesimi – come invece avviene per il riscaldamento, per impossibilita’ di accertarne l’effettiva utilita’ per ciascun condomino – al fine di evitare un indebito arricchimento rispettivamente a favore e a discapito dei singoli condomini.”).

Sotto il secondo profilo il ricorrente assume di aver dovuto eccepire la prescrizione delle somme eventualmente maturate a suo debito per il servizio di riscaldamento condominiale in periodi anteriore quelli per i quali egli aveva eccepito la mancata erogazione del servizio, in quanto sarebbe stato “dimostrato l’inefficiente operato della sedicente amministrazione del Consorzio, circa l’invio degli avvisi a partecipare alle assemblee ed anche circa l’invio degli allegati al verbale dell’assemblea” (pag. 15, ultimo cpv, del ricorso). La doglianza va giudicata inammissibile perche’ si fonda su prospettazioni totalmente generiche e valutative in ordine ad ipotetiche violazioni dei doveri di informativa dei consorziati gravanti sull’amministrazione del Consorzio, che non risultano dalla sentenza gravata.

Anche il terzo motivo di ricorso va quindi rigettato in relazione ad entrambe le censure in cui esso si articola.

Con il quarto motivo di ricorso (rubricato: “omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio”) il ricorrente assume che l’importo richiestogli dal Consorzio non corrisponderebbe alle somme da lui effettivamente dovute, lamentando un presunto scostamento tra gli importi da lui versati, quali risultanti dalle copie dei bollettini di pagamento in giudizio, e i consuntivi allegati dal Consorzio a ricorso per ingiunzione. Il motivo e’ inammissibile perche’ prospetta questioni di puro merito, risolvendosi in una inammissibile richiesta alla Corte di cassazione di sostituirsi alla corte territoriale nell’apprezzamento e nella valutazione delle risultanze documentali.

In definitiva il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

L’istanza del controricorrente di risarcimento danni per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c., comma 1, (tale art., u.c. non e’ applicabile nella fattispecie, poiche’ il presente giudizio e’ stato introdotto prima del 4/7/09) e’ inammissibile, perche’ non proposta controricorso ma, per la prima volta, nella memoria ex articolo 378 c.p.c. (Cass. 17300/03, 20914/11).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.300, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

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