In tema di responsabilità dell’ amministratore di condominio per non aver il medesimo utilizzato le somme ricevute dai condomini per gli scopi deliberati dall’assemblea, nelle relative controversie volte ad accertarne la responsabilità, grava sul medesimo l’onere di provare di aver adempiuto correttamente al proprio mandato. In mancanza di tale prova, ex art 1218 c.c., l’amministratore (nel caso di specie gli eredi del defunto amministratore) , sono tenute a risarcire il danno subito dal Condominio per effetto dell’inadempimento accertato.

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Responsabilità dell’amministratore di condominio – Controversie – Onere della prova – Mancato assolvimento e risarcimento del danno al condominio

 

Tribunale di Milano Sezione 7 civile – Sentenza 15 settembre 2016, n. 10109

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Vullo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 73744/2014 promossa da:

MA.AC. (…), con il patrocinio dell’avv. MA.MA., elettivamente domiciliato in VIA (…) 20052 MONZA presso il difensore avv. MA.MA.

ATTORE

contro

COND. PIAZZA (…) MILANO (…), con il patrocinio dell’avv. ZE.AN., elettivamente domiciliato in VIA (…) 20155 MILANO presso il difensore avv. ZE.AN.

CONVENUTO

CR.AZ. (…), AN.MA. (…), VA.AZ. (…),

TERZI CHIAMATI

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La domanda attorea di pagamento

L’attore richiede il pagamento dell’importo pari a Euro 26.595,40 a titolo di corrispettivo per l’esecuzione di lavori di manutenzione presso lo stabile condominiale meglio descritti nelle fatture prodotte sub docc. 1 – 7.

Il condominio convenuto non contesta, se non in maniera estremamente generica, che tali lavori siano stati commissionati né che siano stati eseguiti. La genericità della contestazione deve pertanto essere superata a norma dell’art. 115 c.p.c. Inoltre è stato prodotto dalla stessa parte convenuta il rendiconto di gestione nel quale sono indicati i lavori descritti nelle causali delle fatture oggetto della richiesta di pagamento approvati dall’assemblea che ha deliberato una spesa complessiva di Euro 27.929,00.

Ciò premesso, non vi è prova che il corrispettivo sia stato interamente pagato all’appaltatore. Partendo dalla considerazione che spetta al debitore fornire prova dei fatti estintivi del credito, il fatto che la spesa sia stata ripartita tra i condomini e che gli stessi abbiano provveduto al versamento nelle casse condominiali delle rispettive rate di competenza, non è circostanza sufficiente ai fini della prova del versamento del corrispettivo all’appaltatore ma vale esclusivamente dimostrare che i condomini avevano fornito la provvista all’amministratore per procedere ai pagamenti.

L’eccezione di pagamento è pertanto fondata solo in parte, nei limiti ossia degli importi per i quali il Condominio ha fornito prova documentale del pagamento a mani dell’Ac.

Il Condominio ha prodotto copia dell’estratto conto al 31.12.2010 (doc. 2 conv.) dal quale risultano tre bonifici in favore dell’attore per complessivi Euro 10.320,00 e copia dell’assegno n. (…) emesso all’ordine di Ac.Ma. per l’importo di Euro 3.575,00 e incassato dall’attore.

L’attore non ha contestato tali pagamenti, che pertanto si ritengono pacifici ex art. 115 c.p.c., ma ha controdedotto che sarebbero pertinenti a ulteriori lavori di cui tuttavia ha allegato solo genericamente l’esecuzione senza neppure produrre in giudizio le fatture correlate.

Il credito attoreo deve quindi ritenersi parzialmente estinto per l’importo di Euro 13.895,00, con la conseguenza che il Condominio deve essere condannato al pagamento della somma di Euro 12.700,00 oltre interessi legali dalla data della scadenza delle fatture al saldo

La domanda nei confronti delle terze chiamate

Il condominio ha in subordine chiesto di essere manlevato ovvero tenuto indenne dalla signora Cr.Az., in proprio e in qualità di erede del defunto amministratore Al.Az., e dalle signore An.Ma. e Va.Az., queste ultime nella loro qualità di eredi.

La domanda formulata nei confronti della signora Cr.Az. nella sua qualità di Amministratore pro tempore del Condominio non può essere accolta.

Non vi è prova che la sig.ra Az. abbia malamente adempiuto al suo mandato.

Come deduce la parte convenuta/ gli oneri condominiali comprensivi degli importi destinati al pagamento delle opere di manutenzione commissionate all’Ac., sono stati riscossi dal precedente Amministratore e padre della terza chiamata, Al.Az. La figlia Cr., succeduta al padre nell’incarico, ha personalmente verificato e attestato l’esistenza di un ammanco nelle casse condominiali pari a Euro 24.723,10 (docc. 5 – 5 bis conv.) e ha riassegnato le dimissioni. Non vi è alcuna prova che ad ella siano imputabili condotte distrattive o depauperatone dei fondi condominiali, per cui alcun inadempimento può essere contestato alla terza chiamata per violazione dell’obbligo di diligenza cui il mandatario è tenuto ex art. 1710 c.c.

Piuttosto, dai documenti di causa, risulta che Cr.Az. ha rilevato un ammanco di cassa per Euro 24.616,33 (doc. 5) risultato che deve essere imputato alla gestione precedente del defunto Al.

Come infatti osserva la giurisprudenza “L’amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10815 del 16/08/2000)

Pertanto in base all’art. 1711 c.c. l’amministratore aveva l’obbligo di utilizzare le somme ricevute dai condomini per gli scopi deliberati dall’assemblea e a rendere conto della propria gestione al termine del mandato sulla base dell’art. 1713 c.c. Sulle terze chiamate, rimaste contumaci nel processo, incombeva l’onere di provare che Al.Az. aveva provveduto al pagamento delle fatture emesse dall’attore con le somme ricevute dai condomini. Tale prova non è stata fornita con la conseguenza che, ex art. 1218 c.c., le terze chiamate, nella loro qualità di eredi del defunto amministratore, sono tenute a risarcire il danno subito dal Condominio per effetto dell’inadempimento dell’amministratore. Nella specie tale danno ammonta alle somme che il Condominio è tenuto a versare all’attore a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti e non pagati dall’Amministratore Al.Az.

La domanda formulata nei confronti delle terze chiamate quali eredi dell’amministratore Az.Al. deve essere accolta.

Parte convenuta ha dato atto che le terze chiamate hanno accettato con beneficio di inventario. Da ciò consegue che esse rispondono del debito ereditario ciascuna nei limiti della propria quota ereditaria e, a norma dell’art. 510 c.c., entro il valore dei beni a ciascuna pervenuti.

Le istanze istruttorie

L’ordine di esibizione non rilevante nei confronti dell’attore inammissibile nei confronti della terza chiamata sulla quale incombeva l’onere di provare il corretto adempimento della prestazione da parte del de cuius. La richiesta di interpello è invece inammissibile in quanto diretta a provare ima circostanza documentale.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto dei criteri stabiliti dagli art. 4 e 5 del citato DM e con distrazione a favore del difensore dell’attore dichiaratosi anticipatario. Il compenso liquidato al difensore dell’attore tiene conto della soccombenza innanzi al Tribunale di Monza.

P.Q.M.

11 Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

A) in parziale accoglimento della domanda attorea condanna il Condominio di Piazza (…) Milano al pagamento in favore di Ac.Ma. della somma di Euro 12.700,00 oltre interessi legali dalla data della scadenza delle fatture al saldo

B) in accoglimento della domanda subordinata della convenuta, dichiara Cr.Az., An.Ma. e Va.Az., nella loro qualità di eredi del defunto amministratore Al.Az., ciascuna nei limiti della propria quota ereditaria e, a norma dell’art. 510 c.c., entro il valore dei beni a ciascuna pervenuti, tenute a tenere indenne il Condominio di quanto dovesse corrispondere ad Ac.Ma. in virtù della sentenza a titolo di capitale interessi e spese di lite come da capi A) e C) del presente dispositivo

C) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in Euro 553,29 per spese, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%; con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Condanna le terze chiamate Cr.Az., An.Ma. e Va.Az. a rimborsare al Condominio di Piazza (…) angeli 12 le spese di lite, che si liquidano in Euro 45,00 per spese, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%;

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Così deciso in Milano il 15 settembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 15 settembre 2016.

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