Dopo la delibera adottata a maggioranza dall’assemblea condominiale per adeguare l’impianto, introducendo un sistema di telelettura del calore, il singolo proprietario esclusivo deve essere condannato a consentire l’accesso finalizzato all’installazione ai tecnici incaricati dall’amministrazione, dovendosi ritenere valide le soluzioni tecniche adottate.

A tal proposito non è necessaria l’unanimità, non rientrando l’iniziativa tra le innovazioni voluttuarie o gravose, né tra quelle atte a recare un pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza, o all’alterazione del decoro architettonico

 

CHIEDI UNA CONSULENZA

 

Corte di Appello di Trento con la sentenza n.134 del 2016
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione depositato in data 15 giugno
2015 ed iscritta a ruolo al N. Y. R.G. promossa da:
L. (). elettivamente domiciliato in VIA 38100 TRENTO, presso avv. A. () che lo rappresenta e
difende in forza di mandato a margine dell’atto di citazione in grado di appello
APPELLANTE
contro:
C. (), elettivamente domiciliato in 38100 TRENTO, presso Favv. C. () che lo rappresenta e difende
in forza di mandato a margine del ricorso in primo grado
APPELLATO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Piaccia all’Ecc.ma Corte, in totale riforma della sentenza gravata, rigettare la domanda proposta dal
C., siccome infondata in fatto e in diritto.
Spese del giudizio interamente rifuse.
DI PARTE APPELLATA
Piaccia all’Ecc.ma Corte, respingere l’appello con conferma della sentenza gravata.
Condannarsi l’appellante al risarcimento ex art. 96 c.p.c..
In ogni caso, spese del grado interamente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 15 giugno 2015 L. ha impugnato l’ordinanza dd. 15 maggio
2015 pronunziata nei confronti del C. dal Tribunale di Trento all’esito di giudizio celebrato col rito
sommario, in forza della quale, in accoglimento della domanda del Condominio è stato condannato
a consentire ai tecnici incaricati dall’amministratore condominiale l’accesso al proprio
appartamento, al fine di installare sui termosifoni i dispositivi di rilevazione delle calorie
consumate.
Ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, il C., costituitosi con comparsa di risposta depositata
in data 02/10/2015, domandando la conferma della sentenza impugnata.
Così costituitosi il contraddittorio, precisate dalle parti le rispettive conclusioni all’udienza del 21
gennaio 2016, assegnati i termini di rito per il deposito degli scritti difensivi, la causa è stata
trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta in fatto che l’assemblea condominiale, dopo aver precedentemente valutato E opportuni ó di
dotare l’impianto di riscaldamento centralizzato del C. di una nuova caldaia comune e di un pii
moderno sistema di contabilizzazione e telettura del calore consumato dai singoli condomini per
ogni termosifone installato nei rispettivi appartamenti, ebbe a deliberare a maggioranza in data 3
agosto 200 9 l’esecuzione effettiva dei lavori, affidati ad una tale ditta T…
Risulta altresì pacifico tra le parti che successivamente a detta delibera, installate sia la caldaia
comune che le valvole termostatiche sui radiatori nei singoli appartamenti, l’odierno appellante si è
invece opposto all’accesso dei tecnici della ditta incaricati di apporre, su ciascun termosifone,
l’ulteriore dispositivo idoneo al rilevamento del consumo del calore.
A ragione di tale ostinato e reiterato rifiuto il Condominio ha agito in giudizio, invocando l’art. 843
cod. civ. e il principio di buona fede e correttezza nei rapporti condominiali, onde ottenere la
condanna del C. a consentire l’accesso dei tecnici e l’apposizione dei dispositivi “conta ore”.
Il C. ha resistito a detta pretesa, sostenendo la nullità assoluta della delibera del 2009 in quanto non
assunta all’unanimità (v. pag. I della comparsa di risposta in primo grado) e comunque negando
l’applicabilità dell’art. 843 cod. civ. e del principio di solidarietà.
Il primo giudice ha accolto la domanda del C. all’esito di una C.T.U. da cui era emersa la piena
validità dal punto di vista tecnico delle soluzioni adottate ai fini del contenimento dei consumi e
delle spese energetiche e, alla luce di co, rilevata la mancanza di valide alternative e la circostanza
che il nuovo impianto costituisce un bene comune nella sua interezza, ha condannato il convenuto a
consentire l’accesso richiesto dall’amministratore condominiale.
Premesso un tanto, va ora esaminata la censura mossa a tale decisione dall’odierno appellante, assai
critico in ordine sia alla validità della soluzione tecnica scelta dal Condominio, sia alla possibilità di
definire “comuni” anche i radiatori del proprio privato appartamento (sui quali avrebbe dovuto
essere apposto il “conta ore”), sia alla validità della delibera assembleare, non assunta all’unanimità.
Proprio da tale ultimo assunto, sostenuto già nella prima difesa svolta avanti al primo giudice, corre
l’obbligo di soffermarsi.
Orbene, è evidente che nella fattispecie, anche al fine di adeguarsi alle pii recenti direttive, il
Condominio ha deliberato una modifica tecnica dell’impianto di riscaldamento centralizzato, in
maniera da consentire il controllo delle ore consumate da ciascun radiatore di ogni singolo
appartamento condominiale.
Detta trasformazione, opportunamente illustrata ai condomini e poi voluta dalla maggioranza di
essi, rientra pacificamente nel potere deliberativo dell’assemblea e non necessita certo
dell’unanimità, come ripetutamente sottolineato sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina, non
rientrando tra le innovazioni voluttuarie o gravose (il CTU ne ha appurato sia l’utilità che la
corrispondenza ai prezzi medi di mercato), né tra quelle atte a recare un pregiudizio alla stabilitile
alla sicurezza, o all’alterazione del decoro architettonico, ovvero a rendere inservibili parti comuni
all’uso o al godimento dei condomini.
Per tale ragione la delibera del 2009, non essendo nulla, ma semmai annullabile, avrebbe dovuto
essere impugnata nel termine di trenta giorni.
Tale conclusione, poi, non è scalfita dal fatto che la modifica dell’impianto di riscaldamento abbia
comportato la ineludibile necessità di un accesso dei tecnici ai singoli appartamenti per
l’apposizione sui radiatori sia delle valvole termostatiche che dei dispositivi “conta ore”; un tanto
non costituisce certo una violazione dei diritti soggettivi del cittadino, dovendosi in esso ravvisare
semplicemente l’espressione della volontà espressa dalla maggioranza dell’assemblea condominiale
di voler realizzare il nuovo impianto; peraltro è singolare che il C., oltre a non avere impugnato
tempestivamente la delibera ritenuta viziata, ha addirittura consentito l’accesso dei tecnici nel
proprio appartamento in occasione dell’apposizione delle valvole termostatiche, con ciò facendo
piena acquiescenza alla delibera, del resto mai da lui opposta, sicché la sua tardiva eccezione di
nullità, appare del tutto infondata.
Sotto altro verso, ancorché assorbito dalle precedenti argomentazioni, non si vede perde non
sarebbe applicabile alla fattispecie la nonna invocata dal Condominio attore, l’art. 843 cod. civ. che
ben potrebbe essere analogicamente applicato in relazione al necessario completamento dei lavori
attinenti nel loro complesso alla modifica dell’impianto di riscaldamento In conclusione l’appello va
respinto; parimenti da rigettare è la condanna al risarcimento per lite temeraria, posto che comunque
la sentenza gravata ha lasciato qualche spazio all’impugnazione a ragione della sua scarna
motivazione.
Alla soccombenza consegue la condanna dell’appellante all’integrale rifusione delle spese di lite del
presente grado di giudizio, spese che, tenuto conto dell’attività difensionale svolta, del valore
(inferiore ad € 26.000) e della difficoltà della causa, delle tariffe vigenti, vanno liquidate, in
complessivi € 3777,00, oltre CPA ed altri accessori se e nella misura dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunziando,
respinge l’appello proposto nei confronti del C. da L, avverso l’ordinanza, pronunziata dal tribunale
di Trento in data 15 maggio 2015.
Condanna l’appellante all’integrale rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio,
liquidate in complessivi 6 3777,00, oltre CPA ed altri accessori se e nella misura dovuti per legge.
Cos deciso in Trento il 10/05/2016

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