Il condominio è obbligato a collocare all’interno dei propri spazi condominiali i bidoni comunali dedicati alla raccolta dei rifiuti differenziati rispettando le ore stabilite

 

T.A.R. (Piemonte, sent. 10 luglio 2015,n. 1169)

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2014, proposto da:
CONDOMINIO DI **** DI TORINO, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Servetti, con domicilio eletto presso lo studio della
medesima in Torino, corso *** II, 82;
contro
A*** S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.
Claudio Piacentini, Margherita Fegatelli e Maria Carmela Fasano, con domicilio eletto presso lo
studio del primo in Torino, corso ***, 43;
COMUNE di TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.
Susanna Tuccari e Antonietta Rosa Melidoro, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura
comunale in Torino, Via ****, 16;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI –
ANACI – SEDE PROVINCIALE DI TORINO, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Chiara Servetti, con domicilio eletto presso lo studio della medesima
in Torino, corso ***, 82;
per l’annullamento
– del provvedimento di cui alla nota r.r. di A*** s.p.a. prot. n. 5527 in data 29.8.2014, a firma del
Dirigente Servizi Territoriali Torino, con il quale è stata disposta la collocazione dei cassonetti della
raccolta rifiuti all’interno del cortile condominiale;
– dell’ordinanza del Comune di Torino n. 5226/2013, e del regolamento per la gestione dei rifiuti
urbani n. 280 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10.6.2002 e modificato
in data 21.3.2005;
– degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo
procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A*** S.p.A. e del Comune di Torino;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’ANACI, sede provinciale di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 14 novembre 2014 e depositato il 4 dicembre successivo, il Condominio
di Via **** n. 17 di Torino ha premesso di essere ubicato nel quartiere Crocetta del Comune di
Torino; di essere composto da 19 unità immobiliari, di cui due poste al pian terreno e adibite
rispettivamente a centro estetico e studio legale; di essere proprietario di un augusto cortile
condominiale di dimensioni 9,3 x 14,5 mt sul quale affacciano 3 box privati, 2 cortili privati e 5 passaggi carrai, e la cui parte “libera” è stata adibita a parcheggio in forza di provvedimenti
condominiali degli anni 70-80; ha precisato che, attualmente, nel cortile ci sono 5 posti auto
assegnati in comodato d’uso a rotazione ad altrettanti condomini, i quali versano al condominio un
canone mensile.
1.1. Tanto premesso, il condominio ricorrente ha impugnato il provvedimento dirigenziale prot. n.
5527 del 29 agosto 2014 con cui il A*** s.p.a. ha disposto la collocazione dei cassonetti della
raccolta differenziata all’interno del cortile condominiale, provvedendovi poi materialmente, a
mezzo di proprio personale dipendente, a far data dal settembre successivo. Ha lamentato che i
cassonetti sono stati collocati a ridosso della parete sulla quale affacciano le finestre del centro
estetico e dello studio legale, con inevitabili disagi di carattere igienico ed olfattivo (laddove gli
stessi dovessero effettivamente essere utilizzati), soprattutto durante il periodo estivo. Ha lamentato
inoltre che l’attuale collocazione dei cassonetti impedirebbe l’utilizzazione del posto auto ivi
esistente e ridurrebbe gli spazi di manovra delle autovetture all’interno del cortile. Ha infine
lamentato la disparità di trattamento rispetto ad altri condominii situati nello stesso quartiere
cittadino (segnatamente quelli di Corso Re Umberto n.54, Via **** n. 28 e Via **** n. 30) i quali,
pur possedendo ampi cortili, sarebbero stati autorizzati ad esporre i cassonetti all’esterno del
fabbricato, sulla via pubblica.
2. Attraverso due articolati motivi di ricorso, il condominio ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei
provvedimenti impugnati sotto plurimi profili, in particolare:
2.1. con un primo motivo, ha dedotto l’illegittimità dell’atto impugnato per “violazione e/o erronea
applicazione e/o interpretazione” della circolare del presidente della giunta regionale n.
3/AMB/SAN del 25 luglio 2005, del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, del
regolamento comunale di igiene; nonché vizi di eccesso di potere per erronea valutazione dei
presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione:
1) ha sostenuto la parte ricorrente che, ai sensi del vigente regolamento comunale per la gestione dei
rifiuti urbani, l’internalizzazione dei rifiuti all’interno degli edifici condominiali non costituirebbe un
principio di carattere generale cogente ed inderogabile, bensì un principio residuale destinato a
trovare applicazione solo quando ciò non determini problemi e inconvenienti di natura igienica:
– in particolare, tale principio sarebbe espresso dall’art. 3 del predetto regolamento, il quale
stabilisce che la gestione dei rifiuti deve essere condotta senza arrecare pericolo per la salute
dell’uomo e senza causare inconveniente da rumori o odori, e, a tal fine, è previsto dall’art. 10
comma 2 che i contenitori per i rifiuti urbani “sono, in linea generale, collocati sul suolo pubblico”;
analoga previsione sarebbe contenuta nell’art. 137 del regolamento comunale di igiene;
– nel caso di specie, i cassonetti dei rifiuti sono stati collocati a pochi metri (da 1 a 2,5 mt) dal muro
perimetrale dove affacciano le finestre del vano scala, le finestre del centro estetico autorizzato e
quelle dello studio legale, con le intuibili conseguenze sotto il profilo dell’emissione di odori
incompatibili con lo svolgimento delle attività all’interno dei locali siti al pian terreno;
– tale situazione sarebbe in contrasto anche con gli artt. 211 e 235 del Regolamento comunale di
igiene, che disciplinano le distanze minime (di almeno 500 mt) dei depositi di immondizie dalle
abitazioni;
2) in ogni caso, il principio della internalizzazione dei cassonetti, oltre a non essere un principio
generale, sarebbe comunque un principio derogabile, in presenza dei presupposti previsti dalla
normativa regolamentare di settore, in particolare in relazione all’ipotesi in cui “non sia possibile” il
posizionamento dei cassonetti all’interno degli stabili; in tal senso dispongono:
– l’ordinanza dirigenziale del Comune di Torino n. 5226/2013, la quale fa riferimento
all’impossibilità derivante da “problemi logistici o per mancanza di spazi interni e di cortili”, senza
tuttavia individuare specificamente tali ipotesi;
– la circolare del presidente della giunta regionale n. 3/AMB/SAN del 25 luglio 2005 che detta una
disciplina più dettagliata in ordine alle modalità di installazione dei cassonetti all’interno delle
pertinenze di abitazioni private (prescrivendo, in particolare, che gli stessi non devono creare
intralcio o ostacolo al passaggio nelle pertinenze dei fabbricati e al normale accesso al suolo
pubblico o ad altre aree private, e non devono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli
edifici sui quali sono presenti, al piano terra o rialzato, affacci di vario tipo o punti di ventilazione
di abitazioni civile e attività produttive), prevedendo altresì che laddove risulti “impossibile” il
rispetto dei succitati criteri di internalizzazione, i contenitori debbano essere posizionati sul suolo
pubblico;
– lo stesso vademecum operativo predisposto dall’A*** in cui si prevede il posizionamento dei
contenitori sul suolo pubblico in caso di “assenza totale o parziale di spazi adeguati” all’interno dei
cortili privati oppure in caso di “presenza di impedimenti logistici o di vincoli di proprietà”;
– nel caso di specie, sussisterebbero tali ragioni di impedimento alla internalizzazione dei cassonetti
dal momento che gli stessi sono stati collocati sullo spazio destinato ad uno dei cinque posti
macchina e in prossimità di affacci condominiali corrispondenti ad attività professionali; ha
sostenuto la ricorrente che con il provvedimento impugnato A*** avrebbe sostanzialmente
realizzato un esproprio di spazi privati, al di fuori delle procedure di legge.
2.2. Con un secondo motivo, dedotto in via subordinata, la parte ricorrente ha impugnato l’art. 10
comma 3 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e l’ordinanza comunale n.
5226/13 (nella parte in cui richiama tale disposizione), in relazione all’ipotesi in cui le previsioni
comunali fossero interpretate nel senso preteso da A***, ossia come espressive di un principio
generale ed inderogabile di internalizzazione dei cassonetti dei rifiuti. In tale ipotesi, infatti, le
norme impugnate sarebbero illegittime per violazione di legge, ed in particolare per violazione:
– dell’art. 10 comma 2 dello stesso regolamento di igiene, il quale prevede, come principio generale,
il collocamento dei rifiuti sul suolo pubblico;
– della circolare del presidente della giunta regionale del 25 luglio 2005, la quale prevede tutta una
serie di deroghe al principio della internalizzazione dei rifiuti.
3. Si è costituita in giudizio A*** – Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino s.p.a.,
affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani di Torino, eccependo
preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo,
vertendo la controversia, non sulle modalità di organizzazione e di attuazione del servizio, ma sul
singolo rapporto di utenza; in subordine, l’irricevibilità del ricorso per tardività, sia rispetto
all’ordinanza comunale n. 5226/2013 applicata dall’A*** con il provvedimento in esame (pubblicata
sull’Albo Pretorio il 6 novembre 2013), sia rispetto ad altri provvedimenti di analogo tenore assunti
dalla stessa A*** prima di adottare quello, meramente confermativo, impugnato nel presente
giudizio; in subordine, nel merito, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto
con articolate deduzioni.
4. Nel giudizio si è costituito anche il Comune di Torino, eccependo preliminarmente il difetto di
legittimazione processuale del condominio, non essendo stata prodotta in giudizio la deliberazione
assembleare di autorizzazione al promovimento della lite e, in ogni caso, la tardività delle censure
dedotte nei confronti dei provvedimenti comunali impugnati; in subordine, nel merito, rimettendosi
alle difese già svolte da A*** e aggiungendone di ulteriori a sostegno della richiesta di rigetto del
ricorso.
5. All’udienza in camera di consiglio del 5 marzo 2015, la parte ricorrente ha rinunciato alla
domanda cautelare a fronte della sollecita fissazione dell’udienza di merito, che è stata
contestualmente fissata per il giorno 4 giugno 2015.
6. Successivamente, con atto depositato in data 23 aprile 2015, è intervenuta ad adiuvandum l’ANACI – Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali e Immobiliari, deducendo il
proprio interesse all’accoglimento del ricorso, in quanto espressivo di una situazione generale che
vede contrapposti gli amministratori di condominio e i condominii ad A*** sul tema della
collocazione dei cassonetti per la raccolta differenziata; nel merito, svolgendo deduzioni analoghe a
quelle della parte ricorrente e chiedendo l’accoglimento del ricorso.
9. In prossimità dell’udienza di merito, le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica nei
termini di legge.
10. All’udienza pubblica del 4 giugno 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Vanno esaminate preliminarmente le eccezioni processuali formulate dalle difese delle
amministrazioni resistenti.
1.1. E’ infondata, innanzitutto, l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa di A***.
Sussiste, infatti, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia in esame ai
sensi dell’art. 133 comma 1 lettera c) c.p.a., atteso che nel caso di specie:
– è impugnato un provvedimento di natura autoritativa, emesso dal gestore del servizio pubblico di
raccolta e gestione dei rifiuti urbani in esito a procedimento amministrativo, con il quale sono state
imposte specifiche modalità di raccolta e di esposizione dei rifiuti condominiali;
– la controversia non ha ad oggetto questioni meramente economiche relative a canoni, indennità o
altri corrispettivi.
La giurisdizione del giudice amministrativa si afferma a maggior ragione in relazione agli atti
presupposti impugnati dal condominio ricorrente, pacificamente di competenza del giudice
amministrativo in quanto atti di natura di natura regolamentare o generale espressione del potere
autoritativo dell’amministrazione.
1.2. E’ infondata anche l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività formulata dalla difesa di
A***, tenuto conto che i provvedimenti di carattere generale, di per sé non immediatamente lesivi,
sono stati impugnati tempestivamente assieme all’atto applicativo concretamente lesivo del 29
agosto 2014, e considerato che quest’ultimo non poteva essere qualificato come atto meramente
confermativo di atti precedenti, essendo stato adottato a seguito di nuovi sopralluoghi e di una
rinnovata attività istruttoria.
1.3. Infine, è infondata anche l’eccezione di difetto di legittimazione processuale formulata dalla
difesa comunale, tenuto conto che il condominio ricorrente ha prodotto in giudizio la delibera
assembleare di autorizzazione alla lite del 22.10 2014 (doc.19), antecedente alla introduzione del
presente giudizio.
2. Passando all’esame del merito, si osserva quanto segue.
Il condominio ricorrente impugna l’atto con cui A***, gestore del servizio pubblico di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Torino, ha imposto al condominio di
procedere alla collocazione dei cassonetti della raccolta differenziata all’interno del cortile
condominiale, con l’obbligo di esporli sulla pubblica via nelle aree e nei giorni stabiliti dal gestore.
Sostiene il condominio che con l’atto impugnato A*** avrebbe erroneamente applicato la normativa
regolamentare presupposta, la quale non prevede l’internalizzazione dei rifiuti come principio di
carattere generale, e in ogni caso ne consente la derogabilità in presenza di specifici presupposti.
Osserva il collegio che la censura non può essere condivisa.
2.1. La metodologia di raccolta dei rifiuti urbani differenziati mediante il sistema “Porta a Porta”, il
quale comporta il posizionamento dei cassonetti, di norma, all’interno dei cortili o delle pertinenze
delle utenze private, costituisce principio generale preferenziale della vigente normativa
regolamentare all’interno della Città di Torino.
Lo attestano:
– le deliberazioni del 15 ottobre 2002, del 16 dicembre 2003 e del 26 luglio 2005, con cui il
consiglio provinciale di Torino ha approvato l’attivazione di servizi innovativi di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, e la successiva deliberazione n. 367482 del 28 novembre 2006 con
cui lo stesso consiglio provinciale ha approvato il nuovo Programma Provinciale di Gestione
Rifiuti, confermando tale metodologia di raccolta delle frazioni differenziate quale strumento
necessario per conseguire gli obiettivi stabiliti dal programma stesso di incrementare la raccolta
differenziata fino al 65% dei rifiuti prodotti;
– la circolare del presidente della giunta regionale 25 luglio 2005, n. 3/AMB/SAN con cui, in vista
della modifica, da parte dei singoli comuni, dei regolamenti comunali di gestione dei rifiuti urbani,
sono state dettate le prime indicazioni operative per la raccolta domiciliare della frazione organica e
indifferenziata e residuale dei rifiuti urbani, in cui è espressamente previsto il collocamento dei
cassonetti in aree pertinenziali private esterne ai fabbricati, a determinate condizioni;
– il vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Torino, così come
modificato con deliberazione consiliare n. 11826/112 del 21 marzo 2005, il quale ribadisce la
possibilità di prevedere sistemi di raccolta dei rifiuti che favoriscano la raccolta differenziata “con
sistemi domiciliari (porta a porta)” – art. 8 comma 3 – e, in relazione a tale eventualità, prevede
l’obbligo dei proprietari privati, dei condomini o dell’amministratore di condominio “di consentire il
posizionamento dei contenitori all’interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore
del servizio che ne rimane proprietario” e di “esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal
gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l’immobile di competenza e di riporli all’interno dei
cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l’avvenuto servizio di raccolta” (art. 10 commi 3 e 6);
– le plurime ordinanze dirigenziali adottate nel corso degli anni dal Comune di Torino per estendere
nelle varie zone cittadine, di volta in volta individuate, il sistema di raccolta differenziata “Porta a
Porta”, con l’obbligo delle utenze interessate di permettere il posizionamento dei contenitori
dedicati alla raccolta differenziata all’interno dei cortili condominiali (provvedimenti citati nel
preambolo dell’ordinanza n. 5323 del 18 dicembre 2006, doc. 5 A***);
– da ultimo, l’ordinanza comunale n. 5226 del 6 novembre 2013 con cui la Città di Torino ha esteso
il medesimo principio e i medesimi obblighi anche al territorio cittadino comprendente il quartiere
Crocetta, in cui è ubicato il condominio ricorrente.
2.2. Non è dirimente, in senso contrario, la circostanza – enfatizzata dal condominio ricorrente e
assunta, erroneamente, ad espressione di un principio di carattere generale – che l’art. 10 comma 2
dello stesso regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani disponga che i contenitori per i
rifiuti urbani “sono, in linea generale, collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a
criteri definititi dal gestore del servizio e accettati dall’Amministrazione Comunale”.
La norma va infatti coordinata con la previsione del successivo comma terzo, in cui si afferma che
“Il proprietario singolo o l’amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido tra loro,
hanno l’obbligo….di consentire il posizionamento dei contenitori all’interno degli stabili negli spazi
ritenuti idonei da parte del gestore del servizio, che ne rimane proprietario”.
Le due norme, secondo il collegio, sono agevolmente armonizzabili: i cassonetti sono di regola
collocati sul suolo pubblico, come previsto dal comma 2 dell’art. 10, salvo che non vengano attuati
in ambito cittadino sistemi di raccolta differenziata “Porta a Porta”, nel qual caso scatta il diverso
principio previsto dal comma 3 dello stesso articolo, secondo cui i proprietari privati hanno
l’obbligo di posizionare i cassonetti della raccolta differenziata all’interno degli spazi pertinenziali di
proprietà e di esporli su suolo pubblico nei giorni e nelle ore di raccolta stabiliti dal gestore del
servizio pubblico.
Pertanto, avendo il Comune di Torino introdotto già da tempo il sistema di raccolta differenziata
“Porta a Porta” in ambito cittadino, estendendolo gradualmente nel corso del tempo alle diverse zone cittadine, il principio generale applicabile è quello della collocazione dei cassonetti all’interno
degli spazi pertinenziali di proprietà privata.
2.3. Il condominio ricorrente sostiene che, in ogni caso, il principio della internalizzazione dei
cassonetti all’interno dei cortili di proprietà privata non sarebbe assoluto, dal momento che la
normativa di settore ne avrebbe previsto la derogabilità in presenza di determinati presupposti.
La deduzione di parte ricorrente è corretta in astratto, ma in concreto è del tutto inconferente ai fini
dell’accoglimento del ricorso, dal momento che nel caso di specie, secondo le condivisibili
affermazioni di A***, non sussistevano i presupposti per la deroga.
2.3.1. Quanto alla derogabilità del principio, essa è in effetti prevista:
a) dalla circolare del presidente della giunta regionale n. 3 del 25 luglio 2005 in relazione all’ipotesi
in cui risulti “impossibile” il rispetto di taluni criteri, e precisamente:
– che l’internalizzazione dei cassonetti non costituisca “intralcio o ostacolo al passaggio nelle stesse
pertinenze dei fabbricati, al normale accesso sul suolo pubblico o ad altre aree private”;
– che i contenitori non siano “posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono
presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e
balconi di civili abitazioni e/o attività produttive”;
b) dall’ordinanza della Città di Torino n. 5226 del 6 novembre 2013, allegato A – Disposizioni
Tecniche, laddove si prevede che “Qualora, per problemi logistici o per mancanza di spazi interni o
di cortili / aree di pertinenza delle utenze, rilevati dall’A***, non sia possibile il posizionamento dei
contenitori e dei sacchi all’interno degli stabili, l’A*** posiziona i contenitori delle raccolte
differenziate all’esterno degli stessi, individuando le relative situazioni logistiche”.
2.3.2. La derogabilità è quindi prevista dalla normativa regolamentare di settore, e su questo punto
la tesi di parte ricorrente è fondata (né, a ben guardare, le controparti lo contestano). Il fatto è, però,
che nel caso di specie non sussistevano i presupposti normativi per la concessione della deroga.
Il condominio adduce due motivi che a suo dire giustificherebbero la deroga:
– il posizionamento dei cassonetti a ridosso di una parete del fabbricato su cui affacciano le scale
condominiali e le finestre rispettivamente di un centro estetico e di uno studio legale, in violazione
del criterio sancito nella citata circolare del presidente della giunta regionale;
– il collocamento dei cassonetti su uno spazio già adibito a posto auto, con conseguente riduzione
degli spazi condominiali adibiti a parcheggio.
2.3.3. Va notato che la prima delle ragioni addotte dal condominio (problemi igienici legati alla
vicinanza dei cassonetti all’affaccio di alcune unità immobiliari) appare piuttosto sospetta e
pretestuosa, dal momento che essa è stata dedotta dal condominio solo nel presente giudizio, mentre
nel corso dell’intero procedimento amministrativo lo stesso condominio aveva rappresentato ad
A*** esclusivamente i problemi connessi al fatto che la collocazione dei cassonetti all’interno del
cortile avrebbe sottratto spazi già adibiti al parcheggio delle autovetture.
In ogni caso la censura non ha consistenza, dal momento che da nessuno degli atti impugnati
emerge che A*** abbia imposto al condominio quella precisa collocazione dei cassonetti. E’
verosimile che, in sede di materiale installazione dei cassonetti all’interno del cortile condominiale,
il personale incaricato da A*** abbia individuato quella collocazione come la più confacente, ma,
allo stato degli atti, non risulta che A*** abbia imposto quella specifica collocazione con atti
formali, e comunque che la ritenga l’unica tecnicamente possibile. Risulta soltanto che in occasione
di vari sopralluoghi il cortile (l’intero cortile) è stato ritenuto dal personale A*** “idoneo
all’allocazione dei contenitori”.
In altre parole, il contenuto dell’imposizione di A*** è limitato all’obbligo del condominio di
collocare i cassonetti all’interno del cortile condominiale e di esporli sul suolo pubblico nei giorni e
nelle ore di raccolta, così come prescritto dalla normativa di settore e tenuto conto dell’accertata idoneità degli spazi. Il punto esatto dove collocarli non appare, invece, così rilevante per A***: allo
stato degli atti, gli addetti A*** hanno individuato, materialmente, la precisa collocazione di cui il
condominio si lamenta nel presente giudizio, ma, per quanto è dato di comprendere, A*** sarebbe
anche disponibile ad individuare una diversa collocazione, concordandola con il condominio. Se
solo il condominio lo volesse. Il fatto è, però, che il condominio non contesta solo la specifica
collocazione individuata da A***, ma contesta “a monte” la stessa legittimità dell’obbligo di
internalizzazione dei cassonetti, e in ogni caso adduce l’esistenza dei presupposti per la deroga al
principio generale. Ma sotto questo profilo le sue doglianze sono giuridicamente infondate, dal
momento che da nulla risulta che nel contesto dell’intero cortile condominiale sia concretamente
“impossibile” una diversa collocazione dei cassonetti, eventualmente concordata tra le parti.
2.3.4. Quanto alla seconda ragione che, a dire del condominio ricorrente, giustificherebbe la deroga
al principio di internalizzazione, ossia la sottrazione di posti già adibiti a parcheggio, ritiene il
collegio di condividere pienamente le deduzioni difensive di A*** laddove osserva che si tratta di
meri interessi privati destinati a recedere a fronte dell’interesse pubblico alla corretta realizzazione
del sistema di raccolta dei rifiuti “Porta a Porta”.
3. Infondata è anche la censura concernente l’asserito contrasto del provvedimento impugnato con il
regolamento comunale di igiene, dal momento che le norme regolamentari asseritamente violate
disciplinano ipotesi totalmente diverse da quella qui in esame, e cioè la distanza minima dai centri
abitati rispettivamente dei “depositi di immondizie” e degli “stabilimenti destinati alla distruzione
od alla utilizzazione di esse” (art. 211, comma 1), e dei “depositi incontrollati di concime,
spazzature o materiali facili a fermentare” (art. 235).
4. Resta da esaminare l’ultima censura formulata in via subordinata dalla parte ricorrente in
relazione alla pretesa illegittimità degli atti presupposti, e segnatamente dell’art. 10 comma 3 del
regolamento comunale rifiuti per asserito contrasto con l’art. 10 comma 2 dello stesso regolamento,
nonché dell’ordinanza comunale n. 5226/2013 per asserito contrasto con la citata circolare del
presidente della giunta regionale del 25 luglio 2005.
Anche quest’ultima censura non può essere condivisa.
4.1. Si è già detto (al punto 2.2. della presente decisione) che non si ravvisa alcun contrasto tra il
comma 2 dell’art. 10 regolamento rifiuti del Comune di Torino (secondo cui i contenitori per i rifiuti
urbani “sono, in linea generale, collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri
definititi dal gestore del servizio e accettati dall’Amministrazione Comunale”) con il comma 3 dello
stesso articolo (secondo cui “Il proprietario singolo o l’amministratore, laddove nominato, o i
condomini, in solido tra loro, hanno l’obbligo….di consentire il posizionamento dei contenitori
all’interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio, che ne rimane
proprietario”). Le due norme, secondo il collegio, sono agevolmente armonizzabili attraverso
un’interpretazione di tipo conservativo, nel senso che i cassonetti sono di regola collocati sul suolo
pubblico, come previsto dal comma 2 dell’art. 10, salvo che non vengano attuati in ambito cittadino
– come nel caso del Comune di Torino – sistemi di raccolta differenziata “Porta a Porta”, nel qual
caso diviene applicabile il diverso principio previsto dal comma 3 dello stesso articolo, secondo cui
i proprietari privati hanno l’obbligo di posizionare i cassonetti della raccolta differenziata all’interno
degli spazi pertinenziali di proprietà e di esporli su suolo pubblico nei giorni e nelle ore di raccolta
stabiliti dal gestore del servizio pubblico.
4.2. Inesistente è anche l’asserito contrasto tra l’ordinanza comunale n. 5226/2013 e la circolare del
presidente della giunta regionale del 25 luglio 2005; contrato individuabile, secondo il condominio
ricorrente, nella circostanza che mentre la prima viene interpretata dall’amministrazione come
espressiva di un principio generale ed inderogabile di internalizzazione dei cassonetti dei rifiuti, la
seconda, invece, prevede tutta una serie di deroghe a tale principio.
:La censura è infondata dal momento che anche l’ordinanza comunale afferma la derogabilità del
principio generale in relazione alle ipotesi in cui “per problemi logistici o per mancanza di spazi
interni o di cortili / aree di pertinenza delle utenze, rilevati dall’A***, non sia possibile il
posizionamento dei contenitori e dei sacchi all’interno degli stabili” (allegato A ordinanza
5226/2013, pag. 2, primo capoverso).
La genericità della formula adottata del provvedimento comunale è idonea a ricomprendere tutti i
casi, più specifici, indicati nella circolare regionale.
4.3. La circostanza che, nel caso di specie, i cassonetti siano stati materialmente collocati a ridosso
di un muro perimetrale su cui affacciano uno studio professionale e un laboratorio di estetista non
configura un profilo di illegittimità dell’impugnato provvedimento A***, nel quale, come si è detto,
non si fa menzione di una specifica collocazione dei cassonetti all’interno del cortile condominiale,
ma solo dell’obbligo del condominio di provvedere all’internalizzazione dei cassonetti negli spazi
pertinenziali privati, ritenuti idonei, nel loro complesso, ad ospitarli.
Resta in facoltà del condominio ricorrente proporre ad A*** una diversa collocazione dei cassonetti
all’interno del cortile condominiale che arrechi minor pregiudizio alle ragioni dei condomini e che
nel contempo sia ritenuta da A*** tecnicamente attuabile senza pregiudizio per l’efficace gestione
del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.
5. Infine, è infondata anche la censura di disparità di trattamento dedotta dalla parte ricorrente con
riferimento al trattamento asseritamente privilegiato che sarebbe stato riservato
dall’amministrazione ad altri edifici condominiali della zona, e segnatamente a quelli di corso Re
Umberto 54, via Legnano 28 e via Pastrengo 30, i quali sarebbero stati autorizzati ad esporre i
cassonetti sul suolo pubblico benchè dotati di cortili condominiali di dimensioni persino più ampie
di quello del condominio ricorrente.
La censura è stata documentalmente smentita dalla difesa di A*** (memoria di costituzione, pagg.
27 e ss. con riferimento ai docc. 21-25), la quale ha evidenziato che anche i predetti condominii
sono stati in gran parte assoggettati al principio di internalizzazione dei cassonetti, al di là di talune
limitate deroghe imposte dalle specifiche peculiarità di ciascun cortile condominiale:
– nel condominio di corso Re Umberto 54 sono attualmente internalizzati i contenitori di tutte le
frazioni differenziate (carta, vetro/lattine, plastica, organico) e della frazione indifferenziata;
– nel condominio di via Legnano 28 sono attualmente internalizzati soltanto i contenitori della carta
e della plastica dal momento che il cortile non è di proprietà condominiale, ma di proprietà
esclusiva di due condomini;
– nel condominio di via Pastrengo 30 sono attualmente internalizzati solamente i contenitori della
carta, della plastica e del vetro, dal momento che in occasione di un sopralluogo i tecnici A***
hanno accertato che “non esistono spazi sufficienti a contenere tutti i contenitori assegnati
all’utenza…”.
Si tratta di situazioni non sovrapponibili a quella del condominio ricorrente e in relazione alle quali,
pertanto, non sono configurabili profili di disparità di trattamento, i quali presuppongono che
l’amministrazione provveda in modo diverso in presenza di situazioni identiche.
6. Alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso è infondato e va conclusivamente
respinto.
7. La novità e la complessità delle questioni di diritto esaminate giustifica l’integrale compensazione
tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente
pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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