Se la madre separata viene trasferita o decida di trasferirsi per motivi di lavoro in un’altra città, i figli minori in affidamento congiunto devono seguirla: la figura della mamma è insostituibile e prevale su quella del padre, sul rapporto quotidiano di questi con i figli e sulle abitudini dei bambini. Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello rigettando il ricorso del padre il quale aveva invocato il diritto alla bigenitorialità e fatto pesare l’ambiente familiare dove erano cresciute le due figlie di 5 e 9 anni. Per i giudici ha prevalso però la necessità di assicurare alle piccole la presenza quotidiana della figura materna, anche se la decisione della mamma (un magistrato) di trasferirsi era stata presa volontariamente per evitare lo stress di circa un’ora di viaggio necessaria per raggiungere il nuovo tribunale, dopo la soppressione del distretto del paese nel quale abitava.
Separazione e Divorzio – affidamento congiunto – trasferimento del genitore

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile – Sentenza 12 maggio 2015, n. 9633

 

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