Se un condomino scivola sulla rampa d’accesso al garage per via di una pozza d’acqua creatasi in corrispondenza di una griglia di deflusso, riportando delle lesioni, l’amministratore di condominio non può essere ritenuto responsabile se dimostra di aver correttamente effettuato la manutenzione ordinaria. La Cassazione a tal proposito ricorda come per valutare la responsabilità colposa di chi è investito di una posizione di garanzia, come nel caso dell’amministratore, deve verificarsi in concreto sia la sussistenza della violazione di una regola cautelare, generica o specifica, sia la prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire, cosiddetta concretizzazione del rischio.

Comunione e condominio – Amministratore – Responsabilità – Danno a condomino – Dimostrazione della manutenzione ordinaria – Esclusione

 

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Corte di Cassazione, Sezione 4 penale – Sentenza 2 aprile 2015, n. 14000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro A. – Presidente

Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca – rel. Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 14/2012 TRIBUNALE di SONDRIO, del 16/05/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

Udito, per la parte civile, l’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), che ha insistito per l’annullamento con rinvio;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Sondrio, in veste di giudice d’appello,con sentenza 16 maggio 2013, confermava la sentenza emessa il 25 giugno 2012 dal Giudice di pace di Sondrio che aveva assolto – perche’ il fatto non sussiste – (OMISSIS) imputato del delitto di cui all’articolo 590 c.p., commi 1 e 2, perche’, in qualita’ di amministratore del condominio (OMISSIS) sito in (OMISSIS), aveva omesso, per colpa, di assicurare il buon funzionamento del sistema idraulico di eliminazione delle acque meteoriche presso l’autorimessa del condominio di guisa che (OMISSIS) scivolo’ in prossimita’ della griglia posta a protezione del fossetto per il deflusso delle acque piovane a causa della presenza, sulla rampa, di ingente quantita’ di acqua proveniente da un tubo pluviale posto all’inizio della stessa, non collegato a pozzetti di scarico nonche’ dal condotto di scarico ostruito da materiali di natura eterogenea (foglie marce, residui di polistirolo ed altro). Nell’occorso, verificatosi il 23 gennaio 2007, la predetta, caduta a terra con violenza, riporto’ lesioni personali gravi con malattia di durata superiore a giorni quaranta e con eventuali postumi da accertare.

Ha osservato il Tribunale che, incontestata tra le parti la ricostruzione del fatto in conformita’ a quanto descritto nel capo di imputazione, non poteva mettersi in discussione l’elemento oggettivo del reato contestato (omissione e nesso di causalita’) mentre invece doveva escludersi l’elemento soggettivo della colpa, in difetto di violazione della specifica regola cautelare e della prevedibilita’ ed evitabilita’ dell’evento. L’evento – ha conclusivamente affermato il Tribunale – fu la conseguenza di un allagamento evidentemente eccezionale e non prevedibile.

Propone ricorso per cassazione la parte civile (OMISSIS) ai soli fini del riconoscimento della responsabilita’ civile dell’imputato, deducendo un unico motivo di annullamento per violazione di legge.

Sostiene la ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di profili di colpa nella condotta omissiva dell’imputato,per esser costui venuto meno, in veste di amministratore condominiale, allo specifico obbligo di vigilanza impostogli dall’articolo 1130 c.c., comma 2, con specifico riferimento al mancato completamento della tettoia sovrastante la rampa dei garages ed all’omesso collegamento del tubo pluviale ad apposti pozzetti, come peraltro contestatogli nel capo di imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato e deve quindi esser respinto con ogni conseguente effetto a carico dell’imputato, ex articolo 616 c.p.p..

Il Collegio rileva che il Giudice d’appello, contrariamente alle obiezioni della ricorrente, ha fatto corretta applicazione della normativa di riferimento, come interpretata, con orientamento costante e prevalente, dalla giurisprudenza di legittimita’ in punto, in particolare, all’accertamento della responsabilita’ colposa penale,la cui sussistenza, ancorche’ incidentalmente valutata, avrebbe consentito di accogliere l’impugnazione proposta, a fini civili, dalla parte civile. Invero il Tribunale ha ritenuto che causa prima della scivolata e quindi dell’evento lesivo subito dalla parte civile sia stata la formazione della “pozza di acqua piovana” in corrispondenza della griglia del pozzetto deputato a far defluire le acque meteoriche provenienti sia dalla rampa che dalla tettoia di copertura. Tant’e’ vero che, applicato il c.d. giudizio controfattuale ai fini dell’accertamento del nesso di causalita’ nei reati commissivi mediante omissione,era giunto alla conclusione che l’evento lesivo, con elevato grado di credibilita’ razionale, non si sarebbe verificato giacche’,una volta disostruito lo scarico dal vario materiale che copriva la griglia, l’acqua riprese regolarmente a defluire grazie all’intervento, dopo il fatto, del teste (OMISSIS). Tuttavia, come rilevato ancora dal Giudice d’appello,perche’ potesse ritenersi sussistente la responsabilita’ colposa di colui che e’ investito di una posizione di garanzia (come risultava pacificamente l’imputato, nel caso di specie) quanto alla produzione dell’evento lesivo, deve verificarsi “in concreto sia la sussistenza della violazione di una regola cautelare (generica o specifica) sia della prevedibilita’ ed evitabilita’ dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (c.d. concretizzazione del rischio)”. La insussistenza della violazione della regola cautelare, per avere l’imputato curato con diligenza la “manutenzione costante di rampa e pozzetto provvedendo alla pulizia di tombini e canalette”, era dimostrata, secondo il Giudice a quo, dalla documentazione attestante la esecuzione della manutenzione ordinaria della rampa (ultima fattura in data 30 agosto 2006 ovvero cinque mesi prima dell’incidente) e dalla mancata denunzia,da parte dei condomini, del problema di “esondazioni d’acqua dal tombino ne’ da quello dello scarico del tubo pluviale” in base all’esame dei verbali delle assemblee condominiali. Quindi, coerentemente con la situazione di fatto accertata, ha affermato il Tribunale che l’evento lesivo, in difetto di prova idonea a dimostrare il contrario, doveva ritenersi imprevedibile siccome dovuto ad un allagamento di natura eccezionale, della rampa percorsa dalla (OMISSIS) allorche’ costei ebbe ad infortunarsi e quindi non evitabile nonostante gli interventi di ordinaria manutenzione concretamente attuati. La colpa penalmente rilevante doveva quindi ritenersi esclusa, date le circostanze, poiche’ sia l’eccezionalita’ della quantita’ di acqua meteorica convogliata nello stesso pozzetto vuoi proveniente dalla sommita’ della rampa vuoi scaricata da un solo pluviale dalla tettoia in ferro che solo parzialmente copriva la rampa di accesso alla rimesse sia la condotta gravemente imprudente della stessa parte civile che “e’ scesa da una rampa carrabile anziche’ servirsi delle scale pedonali” (come ancora rilevato dal Giudice d’appello – pag. 10) valevano a connotare l’imprevedibilita’ e la non prevedibilita’ dell’evento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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