E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2015, n. 107 la cosiddetta legge sul Divorzio breve(Legge 6 maggio 2015, n. 55), che interviene sulla disciplina della separazione e del divorzio, riducendo i tempi per la domanda di divorzio, fino a questo momento fissati dal legislatore in tre anni dalla avvenuta separazione giudiziale o consensuale tra i coniugi.

L’intervento legislativo completa il quadro delle misure acceleratorie in materia di divorzio e di separazione, recentemente introdotte dallalegge 10.11.2014 n. 162 di conversione in legge del decreto legge 12.09.2014 n. 132  – recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile – che ha previsto la possibilità di bypassare il procedimento di fronte al tribunale mediante la negoziazione assistita da avvocati e gli accordi di separazione e divorzio conclusi davanti all’ufficiale dello stato civile.

Con la riforma, si è voluto ridurre lo spatium deliberandi per un’eventuale riconciliazione o ripensamento, ma non è stato compiuto il passo, più deciso, quello di eliminare la fase della separazione per giungere fin da subito allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Fonte: altalex

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