In tema di locazione di immobili urbani, il locatore non può pretendere, al termine del rapporto, il risarcimento dei danni per le spese di riparazione, se non offre la prova dell’uso scorretto della cosa da parte del conduttore.
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile
Ordinanza 26 gennaio 2015, n. 1320
Ricorso per cassazione – Rinuncia – Estinzione del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28350-2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 181/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del 24.9.2013, depositata il 27/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E’ stata depositata la seguente relazione.
“1. (OMISSIS), sulla premessa di aver intimato sfratto per morosita’ a (OMISSIS), conduttrice di un immobile ad uso abitativo di sua proprieta’, e che tale sfratto era stato eseguito, convenne in giudizio la (OMISSIS), davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, affinche’ fosse condannata al risarcimento dei danni corrispondenti alle spese necessarie per riportare l’appartamento nelle condizioni in cui si trovava all’inizio del rapporto locativo.
Costituitasi la (OMISSIS), la quale chiese il rigetto della domanda ed avanzo’ domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno esistenziale, il Tribunale, fatta svolgere una c.t.u., accolse in parte la domanda del (OMISSIS), condannando la convenuta al pagamento della somma di euro 1.950, oltre interessi, compensando per meta’ le spese di giudizio.
2. La sentenza e’ stata appellata dal (OMISSIS) e la Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 27 settembre 2013, nella contumacia dell’appellata, ha respinto il gravame, confermando la pronuncia di primo grado.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre il (OMISSIS), con atto affidato a due motivi.
La (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
4. Osserva il relatore che il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.
5. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 1590 cod. civ. e dell’articolo 116 cod. proc. civ.; il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c..
5.1. Il primo motivo non e’ fondato.
Va rilevato, innanzitutto, che la domanda risarcitoria avanzata dal (OMISSIS) e’ stata, sia pure in parte, accolta dai giudici di merito; lo stesso ricorso, infatti, nel riportare le conclusioni cui era giunto il c.t.u., ha evidenziato che questi aveva determinato in euro 1.950 le spese necessarie al ripristino della sola funzionalita’ del bene, ed in tali limiti la domanda e’ stata accolta.
L’ulteriore richiesta risarcitoria si fondava su di un presunto uso disinvolto del bene da parte del conduttore; ma la Corte d’appello, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha evidenziato che era mancata ogni prova, da parte dell’attore, di un presunto uso scorretto dell’immobile da parte della (OMISSIS), e che i danni risultanti a carico dell’immobile derivavano piuttosto dalla sua vetusta’. Per cui gli stralci della c.t.u. riportati in ricorso a sostegno della doglianza si risolvono nel tentativo di ottenere da questa Corte una nuova e non consentita valutazione del merito.
E’, d’altra parte, orientamento di questa Corte – correttamente richiamato dal giudice d’appello – che il locatore non puo’ pretendere, alla conclusione del rapporto contrattuale, il risarcimento del danno derivante dalle spese di riparazione, salvo che fornisca la prova dell’uso scorretto da parte del conduttore (sentenze 7 luglio 2005, n. 14305); cosi’ come l’obbligo del conduttore – previsto dall’articolo 1590 cod. civ. – di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l’aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della stessa in conformita’ del contratto, non puo’ legittimare un’azione del locatore, dopo la riconsegna dell’immobile, volta ad ottenere la condanna del conduttore al risarcimento del danno corrispondente alla spesa necessaria per ripristinare le migliori condizioni di manutenzione dell’immobile stesso (sentenza 25 giugno 2013, n. 15875).
5.2. Il secondo motivo e’ ugualmente infondato.
La decisione del giudice di merito di compensare per meta’ le spese di giudizio esclude che vi possa essere violazione di legge in ordine alla omessa statuizione sulle spese della c.t.u., rimaste a carico dell’attore che le aveva anticipate, perche’ cio’ che e’ potenziale oggetto di condanna e’ necessariamente anche, in non minore misura, potenziale oggetto di esclusione della condanna attraverso la compensazione (v. sentenza 17 gennaio 2003, n. 633). La domanda dell’attore, d’altra parte, era stata accolta soltanto in piccola parte.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente non ha presentato memoria in riferimento alla relazione depositata.
Egli, viceversa, tramite il proprio difensore ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso; sicche’, ai sensi degli articoli 390 e 391 cod. proc. civ., il giudizio di cassazione va dichiarato estinto. Osserva la Corte, infine, che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non e’ equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione, per cui la parte non e’ tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Nulla per le spese.