L’inadempimento all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato realizza la condotta illecita prevista dall’articolo 570 c.p., comma 1, ove questo si accompagni agli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie, con cio’ dovendosi intendere che, per la sussistenza di quel reato, deve potersi accertare che l’inadempimento economico si riconnette ad una volonta’ inadempiente direttamente correlata alla deliberata negazione del vincolo di assistenza ancora sussistente, che per l’effetto possa considerarsi contraria all’ordine o alla morale della famiglia, secondo quanto richiesto dalla disposizione invocata quale elemento caratterizzante della condotta tipica del reato.

Corte di Cassazione, Sezione 6 penale – Sentenza 17 dicembre 2014, n. 52393

SEPARAZIONE E DIVORZIO – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE – CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

 

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