In materia condominiale l’approvazione a maggioranza delle tabelle millesimali non comporta inconvenienti di rilievo nei confronti dei condomini, in quanto, nel caso di errori nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono danneggiati possono chiedere, senza limiti di tempo, la revisione ai sensi dell’art. 69 disp. att. al c.c. Trattasi della fattispecie in esame, ove con l’azione intentata, le parti appellate hanno richiesto l’intervento del giudice per giungere all’adozione di tabelle “giuste”, non inficiate da errori e/o da valutazioni inadeguate.

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Corte d’Appello Taranto, civile

Sentenza 28 agosto 2014, n. 323

CONDOMINIO E REVISIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI – CONDOMINIO – APPROVAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI – POSSIBILITÀ DEI CONDOMINI DI CHIEDERE LA REVISIONE AI SENSI DELL’ART. 69 DISP. ATT. C.C.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Civile_ – composta dai Signori:

1)Dott. Riccardo ALESSANDRINO – Presidente

2)Dott. Ettore SCISCI – Consigliere

3)Dott. Marina C. COSENZA – Consigliere REL.

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 91 del Ruolo Generale delle cause dell’anno 2012, trattata e passata in decisione all’udienza di trattazione del 21/2/2014

TRA

LA.It., TA.En., DE.At., TR.Fr., MA.Ga., EL.Fe., OR.Ca., LE.Pa., AD.Ma., TR.Ti., TR.Vi., ME.Ni., DE.Ol., GI.Gi., MA.Id., SC.Ar., TO.Be., PA.Lu., VA.Ce., CA.Ar., residenti in Taranto, rappresentati e difesi dall’avv. An.So. e presso la stessa elettivamente domiciliati in Taranto alla via Polibio 42/a, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta allegata al fascicolo di primo grado e BO.Gi., residente in Taranto, CO.Fr., residente in Roma, AC.Gi., residente in Taranto, GI.Pa. e GI.Fi., nella qualità di eredi di Gi.Sa.ed entrambi residenti in Diso (LE), DE.Ar., residente in Taranto, rappresentati e difesi dall’avv. An.So. e presso la stessa elettivamente domiciliati in Taranto alla via (…), giusta mandato in calce all’atto di appello

– APPELLANTI –

E

MA.Ca., nata a Taranto il (…), ivi residente alla Via (…), e DE.An., nata a Taranto il (…), residente in Lama-Taranto alla Via (…), entrambe elettivamente domiciliate in Taranto alla Piazza (…), presso e nello studio dell’Avv. Ci.Pa. che le rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine dell’originale dell’atto di citazione del giudizio di primo grado

– APPELLATE –

I procuratori delle parti. precisano le conclusioni come da verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 21/2/2014.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 6.3.2012, La.It., Ta.En., De.At., Tr.Fr., Ma.Ga., El.Fe., Or.Ca., Le.Pa., Ad.Ma., Tr.Ti., Tr.Vi., Me.Ni., De.Ol., Gi.Gi., Ma.Id., Sc.Ar., To.Be., Pa.Lu., Va.Ce., Ca.Ar., Bo.Gi., Co.Fr., Ac.Gi., Gi.Pa. e Gi.Fi. quali eredi di Gi.Sa., De.Ar. interponevano appello avverso la sentenza emessa dal GOT presso il Tribunale di Taranto il 5.12.2011, con cui, accertata e dichiarata l’erroneità delle tabelle millesimali utilizzate dal Condominio di (…) in Taranto, stabiliva le nuove tabelle millesimali dello stesso condominio in conformità a quelle formate dal c.t.u., con condanna degli odierni appellanti al pagamento delle spese.

Si costituivano, resistendo, Ma.Ca. e De.An.

Rigettata con ordinanza dell’8.6.2012 la richiesta di sospensione dell’efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza impugnata, la causa era riservata per la decisione all’udienza del 21.2.2014, sulle rassegnate conclusioni e previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., perché i motivi dell’impugnazione, pur se non enucleati singolarmente, sono abbastanza chiari.

Essi consistono, in buona sostanza, nella censura della decisione di primo grado, per aver modificato le tabelle millesimali vigenti nel condominio nonostante esse fossero già state rielaborate ed adottate dai condomini con delibera del 14 marzo 2007, adottata dalla totalità dei condomini ad eccezione delle odierne appellate.

Il motivo è infondato. E’ ben vero che la delibera condominiale del 14 marzo 2007 adottò validamente, con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 2, c.c., le tabelle millesimali redatte dal geom. Pesce ed allegate agli atti, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, secondo il quale la mancata approvazione all’unanimità ostava all’adozione delle tabelle stesse. Secondo pronunce della S.C. reiterate sin dall’arresto delle ss.uu. del 9.8.2010 n. 18477, “poiché la delibera di approvazione o modificazione delle tabelle millesimali non ha natura negoziale, non è necessaria l’unanimità dei consensi per la sua approvazione, essendo sufficiente la maggioranza dei condomini” (cfr., ex multis e da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 23/04/2014, n. 9232).

Non può fondatamente opporsi, al principio giurisprudenziale sopra richiamato, il c.d. overruling sol perché, all’epoca di adozione delle nuove tabelle, la giurisprudenza richiedeva l’unanimità dei consensi.

Secondo la giurisprudenza della S.C., affinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, ovvero affinché si possa parlare di “prospective overruling”, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto “overruling” comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte (Cassazione civile, sez. lav., 11/03/2013, n. 5962).

Detto questo, non può fondatamente prospettarsi l’inapplicabilità dell’orientamento interpretativo espresso dalle Sezioni unite nell’indicata sentenza n. 18477 del 2010 ad una delibera assembleare del 14.3.2007.

Piuttosto, osserva la Corte che detta delibera assembleare appare in qualche modo inficiata da quanto deciso al punto 2) della stessa, in cui si ripartivano le spese per i lavori straordinari a farsi in base alle vecchie tabelle millesimali, salvo adeguamenti e, soprattutto, dalla scrittura privata redatta in pari data, con cui il condominio si accollava il pagamento dei lavori per 26 millesimi in più attribuiti dalle tabelle pregresse al condomino (…), salvo conguagli “da attuarsi con le tabelle millesimali che l’assemblea dei condomini otterrà in dipendenza del giudizio che intende avviare immediatamente”. Il giudizio veniva incardinato su iniziativa delle odierne appellate, le quali espressamente chiedevano la revisione, ex art. 69 disp. att. c.c. delle “tabelle millesimali in uso presso il Condominio”, che indicavano in quelle antecedenti all’adozione delle tabelle redatte dal geom. Pe. (cfr. punto 2 citazione in primo grado e doc. 3 della produzione documentale delle attrici in prime cure). Orbene, a prescindere dalla vigenza o meno di queste ultime, v’è che, secondo quanto sostenuto dalla stessa Cass. SS.UU. 18477/2010, “la approvazione a maggioranza delle tabelle millesimali non comporta inconvenienti di rilievo nei confronti dei condomini, in quanto nel caso di errori nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono danneggiati possono chiedere, senza limiti di tempo, la revisione ex art. 69 disp. att. c.c.”.

E’ questa l’azione intentata dalle odierne appellate, che hanno richiesto l’intervènto del giudice per giungere all’adozione di tabelle “giuste”, non inficiate da errori e/o da valutazioni inadeguate.

A tale risultato si è giunti, in primo grado, mediante l’espletata c.t.u., che ha riscontrato errori nelle tabelle elaborate dal geom. Pesce: essa appare, nella sua ultima stesura depositata il 25.11.2010, con cui il perito ha fornito risposte convincenti alle osservazioni dei cc.tt.pp., perspicua e condivisibile, anche perché frutto di elaborazioni effettuate in contraddittorio con i tecnici di parte, con una articolata e congrua motivazione delle scelte dal c.t.u. stesso operate, anche in relazione ai coefficienti di destinazione applicati. In definitiva, le tabelle elaborate dal c.t.u. appaiono idonee ad essere adottate dal Condominio (…), in Taranto, sicché la sentenza impugnata va confermata.

L’obiettiva ricorrenza di un revìrement giurisprudenziale in corso di causa, in una alla peculiarità delle questioni trattate, consigliano l’integrale compensazione delle spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza. Spese compensate.

Così deciso in Taranto il 21 maggio 2014.

Depositata in Cancelleria il 28 agosto 2014.

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