La dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell’avente diritto puo’ essere data dall’onerato con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto con riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il titolare dell’assegno convive, i quali possono fare presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza “more uxorio” il titolare dell’assegno tragga benefici economici idonei a giustificare la revisione dell’assegno. Benefici che, tuttavia, avendo natura intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente incidenti su quella parte dell’assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell’avente diritto, sono destinati ad assicurargli quelle condizioni minime di autonomia economica, giuridicamente garantita, che l’articolo 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare e l’articolo 9 della stessa legge non ha inteso sottrarre al titolare dell’assegno, finche’ questi non contragga un nuovo matrimonio.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile – Ordinanza 21 novembre 2014, n. 24832

FAMIGLIA, MATERNITA’ ED INFANZIA – DIVORZIO – ASSEGNO DIVORZILE – AVENTE DIRITTO – CONVIVENZA MORE UXORIO – CONDIZIONI ECONOMICHE – MIGLIORAMENTO – BENEFICI ECONOMICI – PROVA – MUTAMENTO IN MELIUS

CHIEDI UNA CONSULENZA

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *