Ai fini dell’individuazione delle corrette maggioranze assembleari, la «notevole entità» delle riparazioni straordinarie in condominio è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non essendoci un criterio normativo di riferimento.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile

Sentenza 26 novembre 2014, n. 25145

Condominio – Lavori di manutenzione – Delibere assembleari – Approvazione – Criteri – Maggioranza qualificata – Impugnazione – Mancata convocazione del condomino – Notifica a mani del coniuge – Interesse ad intervenire – Presupposti – Accertamento dell’autenticità della sottoscrizione

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere

Dott. MATERA Lina – Consigliere

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1822/2008 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

COND VIA (OMISSIS) P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DELL’AMM.RE P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 905/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 19/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2014 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. (OMISSIS) difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 19/5/2005 (OMISSIS), quale condomino, conveniva in giudizio il condominio di via (OMISSIS), chiedendo dichiararsi la nullita’ della delibera 11/3/2005 dell’assemblea condominiale in quanto non convocato e perche’ la delibera di approvazione di preventivi di spesa non aveva avuto il voto dei condomini rappresentanti la meta’ del valore dell’edificio.

Il condominio chiedeva il rigetto della domanda.

In corso di giudizio interveniva (OMISSIS).

Il Tribunale di Catania rigettava l’impugnazione; la sentenza era appellata dal (OMISSIS) e dall’intervenuta (OMISSIS); l’appello era rigettato con sentenza del 19/9/2007 della Corte di Appello di Catania. La Corte distrettuale osservava:

– che la (OMISSIS) (che aveva dichiarato di non avere sottoscritto per ricevuta l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale diretto al marito) non era legittimata all’intervento nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare in quanto non era condomina, non aveva proposto alcuna domanda nei confronti del condominio e non era neppure portatrice di un interesse ad evitare effetti riflessi dannosi del giudicato e quindi tale da giustificare un intervento adesivo dipendente, essendo stato dedotto un interesse di mero fatto e puramente eventuale (ossia la possibilita’ che il marito, potesse chiederle il risarcimento dei danni per non averlo informato della comunicazione della convocazione dell’assemblea);

– che se il marito avesse deciso in futuro di chiederle un risarcimento, essa avrebbe sempre avuto la possibilita’ di dimostrare di non avere sottoscritto l’avviso di convocazione;

– che l’innovazione soggetta ad approvazione con maggioranza qualificata non coincideva con qualunque lavoro straordinario, ma era integrata solo da quelle opere che implicavano una modifica notevole della cosa comune alterandone l’entita’ sostanziale o la destinazione originaria; rilevava che le opere straordinarie possono considerarsi innovazione solo se hanno la caratteristica della notevole entita’ nella specie non provata;

– che la censura di tardivita’ della convocazione integrava deduzione di un nuovo e diverso vizio della delibera e costituiva domanda nuova non deducibile con la comparsa conclusionale; vizio dedotto inoltre, in quanto vizio di annullabilita’ e non di nullita’, avrebbe dovuto essere fatto valere nei trenta giorni successivi all’assemblea.

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso affidato a tre motivi.

Il Condominio ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 cpce articolo 105 cpc comma 2, con riferimento al mancato riconoscimento del suo interesse ad intervenire nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare promosso dal (OMISSIS).

La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, sussisteva un proprio interesse giuridico ad intervenire nel giudizio che, nella specie, era diretto all’accertamento della non autenticita’ della sua sottoscrizione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, interesse derivante dai profili di responsabilita’ su di essa gravanti a seguito della falsa attribuzione della firma sull’avviso che la esporrebbe a responsabilita’ nei confronti del (OMISSIS).

Formulando il quesito di diritto ex articolo 366 cpc, ora abrogato, ma applicabile ratione temporis, chiede se il terzo, al quale in corso di giudizio viene attribuita la paternita’ della sottoscrizione di un documento dal quale scaturiscono suoi profili di responsabilita’, abbia legittimazione, quale portatore di un interesse concreto e attuale, ad intervenire nel giudizio al fine di disconoscere la firma attribuitagli dalla parte che ha prodotto il documento.

1.1 Il motivo e’ infondato.

L’intervento adesivo dipendente e’ consentito al terzo che intenda sostenere le ragioni di alcuna delle parti, avendovi un proprio interesse non meramente di fatto ma giuridico.

Il terzo deve dunque presentarsi come titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti originarie contro l’altra o da esso dipendente e la connessione deve comportare un pregiudizio totale o parziale del diritto di cui il terzo stesso si asserisca titolare nell’ipotesi di soccombenza della parte originaria; e’ necessaria, cioe’, la titolarita’ di una situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto in giudizio, tale da esporre il terzo agli effetti riflessi del giudicato.

Se, invece, il terzo ha un interesse di mero fatto a che una delle parti del rapporto principale risulti vittoriosa, non puo’ essere riconosciuta alcuna legittimazione ad intervenire ad adiuvandum (cass 1111/13) ed e’ appunto questa la situazione che ricorre nel caso di specie, perche’ la (OMISSIS) non risulta, secondo la valutazione adeguatamente motivata di entrambi i giudici del merito, titolare di un rapporto giuridico connesso o dipendente con quello dedotto in lite in quanto essa ha dedotto la semplice possibilita’ che il marito possa agire in futuro contro di lei per la responsabilita’ di non avergli comunicato la convocazione; l’interesse dedotto e’, quindi, meramente ipotetico e non attuale e neppure sussiste un pregiudizio derivante da questo processo per la posizione giuridica della interveniente alla quale non e’ comunque precluso dimostrare, nella remota ipotesi che essa prospetta, la falsita’ della firma.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 167 cpc, con riferimento all’obbligo del convenuto di proporre le sue difese prendendo posizione sui fatti esposti dall’attore a fondamento della domanda e la violazione dell’articolo 1136cc, comma 4, in relazione alla maggioranza richiesta per la validita’ della delibera impugnata.

Nel motivo il (OMISSIS) deduce di avere chiesto dichiararsi la nullita’ della delibera in quanto approvava riparazioni straordinarie di notevole entita’ senza la maggioranza dell’articolo 1136, n. 4, mentre il condominio, costituendosi, si era limitato ad eccepire che la delibera era legittima in quanto l’avviso di convocazione era giunto a conoscenza del (OMISSIS); a dire del ricorrente la Corte di Appello ha errato nel ritenere non fornita la prova che i lavori deliberati fossero di notevole entita’ in quanto la circostanza non era stata contestata ex adverso e risultava anche dall’importo e dalla tipologia dei lavori.

Il ricorrente, formulando il quesito di diritto, chiede se la mancata contestazione e presa di posizione del convenuto in seno alla propria comparsa di risposta in merito alla prospettazione di parte attrice di un’approvazione, in sede di assemblea condominiale, di lavori straordinari di notevole entita’, debba valutarsi ai sensi dell’articolo 167 cpc, come vincolante per il giudice che ha l’obbligo di ritenere sussistente il fatto non contestato e, quindi, in mancanza delle maggioranze previste dall’articolo 1136, comma 4, di dichiarare nulla la delibera.

2.1 Il motivo e’ infondato.

Il principio di non contestazione e’ espressione del principio dispositivo delle parti ed ha la funzione di escludere attivita’ istruttorie dirette a provare fatti che, proprio in quanto non contestati, non devono essere piu’ provati.

Nella specie, tuttavia, la questione verteva sulla valutazione riservata al giudice in merito alla natura straordinaria dei lavori e alla loro notevole entita’ in contrasto con la valutazione del condominio che non li aveva considerati straordinari e di notevole entita’ in quanto li aveva deliberati con maggioranza non qualificata; di conseguenza e’ da escludersi che il condominio, che si era costituito proprio per chiedere il rigetto della domanda, avesse inteso non contestare l’assunto che ne costituiva il fondamento e, al contrario, era onere della parte che sosteneva l’illegittimita’ della delibera per la riconducibilita’ dei lavori a quelli per i quali era necessaria una maggioranza qualificata (ex articolo 1136 cc, comma 4), fornire elementi idonei a dimostrare l’assunto.

Va infatti osservato che l’individuazione, agli effetti dell’articolo 1136 cc comma 4, (approvazione con maggioranza degli intervenuti rappresentanti meta’ del valore dell’edificio), della “notevole entita’” delle riparazioni straordinarie e’ rimessa, in assenza di un criterio normativo, alla valutazione discrezionale del giudice di merito (al quale chi deduce l’illegittimita’ della delibera deve fornire tutti gli elementi utili per sostenere il suo assunto); il giudice, d’altro canto, puo’ tenere conto senza esserne vincolato, oltre che dell’ammontare complessivo dell’esborso necessario, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell’edificio e la spesa proporzionalmente ricadente sui singoli condomini (cfr.26773/08).

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione circa la natura ed entita’ dei lavori deliberati dall’assemblea.

I ricorrenti lamentano che il giudice di appello, affermando che il (OMISSIS) si sarebbe limitato a ribadire il carattere straordinario dei lavori deliberati (straordinarieta’ che, peraltro, in assenza della notevole entita’ non richiede la maggioranza qualificata) non avrebbe considerato che in appello erano stati prodotti anche i preventivi di spesa, dai quali risultava un costo preventivato di euro 53.000,00, preventivi che non potevano essere prodotti precedentemente perche’ inviati dall’amministratore solo dopo l’assegnazione, in primo grado, della causa a sentenza.

Nel quesito i ricorrenti chiedono se il Giudice, tenuto ad esaminare le prove documentali offerte dalla parte in merito alla tipologia e al costo dei lavori, debba valutarne la rilevanza ai fini della decisione e di tale valutazione debba farne espresso riferimento in seno alla motivazione della sentenza.

4. Neppure questo motivo merita accoglimento. Occorre premettere, in diritto, che il motivo di ricorso con il quale si deduce un vizio di motivazione deve avere specificita’ e completezza e le critiche alla motivazione devono essere tali da consentire alla Corte di legittimita’ di apprezzarne la decisivita’ (richiesta dall’articolo 360 c.p.c., n. 5), ossia la rilevanza ai fini della decisione direttamente in base al ricorso (cfr. tra le tante, per l’affermazione del principio in generale, Cass 3224/14; Cass 15952/07; Cass 3224/14; Cass 15952/07).

Nella specie nel motivo di ricorso si deduce la mancata considerazione, in appello, dei preventivi di spesa, dai quali risultava un costo preventivato di euro 53.000,00, ma il documento e’ meramente richiamato, cosi’ come e’ meramente richiamata una lettera datata 5/5/2006, senza che nel ricorso sia offerta alcuna indicazione dei lavori da eseguire (essendovi un mero e del tutto generico rinvio alla documentazione), del valore dell’edificio, del numero dei condomini, del costo per condomino e, in altri termini, senza alcuna indicazione delle ragioni (che ne’ dal ricorso, ne’ dalla sentenza risultano esposte nel giudizio di appello) per le quali quel preventivo e quella lettera sarebbero stati decisivi per affermare la notevole entita’ dei lavori.

5. Il ricorso deve essere rigettato; le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido a pagare al Condominio di (OMISSIS) le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso, oltre accessori di legge.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *