In difetto di un conferimento di una procura alle liti per la rappresentanza e difesa in giudizio, non insorgendo un rapporto professionale tra patrono e cliente, non è neppure consentito determinare il contento economico del compenso professionale, secondo le norme inderogabili di cui alla L. n. 794/1942 in materia di prestazioni giudiziali degli avvocati in sede civile.

 

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 maggio – 29 agosto 2014, n18450
Presidente Triola – Relatore Nuzzo

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 8.7.2005, M.G.F. proponeva appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Roma, in data 2.2.2015, che l’aveva condannata al pagamento della somma di Euro 2.550,00, oltre interessi ed accessori nei confronti dell’avvocato Ma.Fa. , per l’assistenza e rappresentanza da questi prestata nei confronti della M.G. in un giudizio risarcitorio dalla stessa promosso innanzi al giudice di pace di Roma (R.G. 8114/2000).
Il Tribunale di Roma rigettava le eccezioni riproposte con l’atto di appello(nullità per genericità della domanda,difetto dei termini liberi a comparire, nullità della notifica ex art. 143 c.p.c. per difetto delle prescritte ricerche), rilevando che “petitum” e la “causa pretendi” della domanda era individuabile e che era intervenuta sanatoria di dette violazioni processuali a seguito della costituzione della parte convenuta che, fra l’altro, non aveva contestato la inosservanza dei termini di comparizione; riteneva sussistente la prova sul mandato professionale conferito all’Avv. Ma. ; dichiarava assorbita ogni questione sulla querela di falso proposta avverso la procura alle liti a margine dell’atto di citazione di detto giudizio risarcitorio, rilevando che ad una procura invalida poteva accompagnarsi sul piano negoziale un contratto di patrocinio valido ed efficace, posto che “l’invalidità della prima non preclude al giudice l’accertamento aliunde dell’esistenza del secondo”;
dichiarava inammissibili, ex art. 345 c.p.c., le censure relative alla “notula” formata dall’avv. Ma. nel giudizio risarcitorio innanzi al Giudice di Pace di Roma.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso M.G.F. formulando otto motivi; illustrati da successiva memoria.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

La ricorrente deduce:
1) violazione dell’art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., non avendo l’Avv. Ma. specificato il fatto che avrebbe dato origine alla pretesa fatta valere in giudizio; ne conseguiva la nullità della citazione per difetto dei requisiti richiesti dall’art. 164 c.p.c.. La censura si conclude con il seguente quesito di diritto: “se l’atto di citazione privo dei requisiti di cui all’art. 164 c.p.c. non produce effetti giuridici se la parte cui è diretto solleva subito l’eccezione di nullità”;
2) nullità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., stante l’insufficienza del termine( 16 giorni) rispetto alla data di udienza fissata per il 28.3.03, in relazione al perfezionamento delle notifica (12.3.03) ed essendo avvenuta la costituzione del convenuto solo il 25.11.03 quando detto termine era già spirato.
Sul punto si chiede l’affermazione del principio: “quando il difetto del termine di costituzione indicato nell’art. 163 bis c.p.c. viene rilevato dopo la sua scadenza, per motivo non imputabile alla parte, il giudizio è nullo, avendo il termine esaurito il proprio scopo”;
3) nullità della notifica per violazione dell’art. 143 c.p.c., posto che nella prima relata di notifica del 7.2.03 si dava atto dell’impossibilità di eseguire la notifica per trasferimento della destinataria e che. nella successiva relata del 22.2.93 si attestava il deposito, ex art. 143 c.p.c., di copia dell’atto da notificare nella casa comunale di Roma, senza alcuna indicazione delle ricerche necessarie ad accertare la nuova residenza del destinatario dell’atto stesso. Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. si chiede se “la notifica è valida il ventesimo giorno successivo a quello in cui è stata attuata la formalità del deposito presso la casa comunale essendo stata abolita l’affissione presso il giudice davanti a cui si procede e che la notificazione è nulla se non risultano svolte le ricerche da parte dell’ufficiale giudiziario”;
4) omessa e/o contraddittoria motivazione,laddove il giudice di appello aveva affermato che “nel merito la parte appellante ripropone nell’atto di impugnazione, senza con ciò individuare peraltro puntuali motivi di censura della sentenza di primo grado, le medesime argomentazioni spese dinanzi al giudice di pace”; in realtà le censure erano state svolte ed il Tribunale le aveva elencate ed aveva affermato, nella prima udienza e nelle successive, che l’appellante non aveva riproposto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza ex artt. 281 e 353 c.p.c., nonostante tali norme non prevedessero la proposizione di detta istanza in udienza. La censura si conclude con la richiesta di affermazione del principio “che la istanza di sospensione della efficacia della sentenza impugnata è validamente proposta nell’atto introduttivo e non necessita di ulteriore conferma in udienza, mentre il giudice deve provvedevi alla prima udienza”;
5) violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., per avere il giudice di appello superato la questione sulla validità della procura alle liti, una volta accertato il conferimento di mandato sostanziale, non considerando che ciò vale per le attività stragiudiziarie, ma non per quelle giudiziarie richiedenti la procura con rappresentanza e, nella specie, il compenso professionale era stato richiesto dall’avv. Ma. solo per lo svolgimento di attività giudiziaria; peraltro, la circostanza da cui il giudice di appello aveva desunto il mandato sostanziale (partecipazione della G. alle operazioni del C.T.U. per una visita medica di accertamento degli esiti derivati da un incidente stradale), non implicava che la parte fosse stata consapevole della instaurazione del giudizio.
Al riguardo viene sollecitata l’affermazione del principio secondo cui “le attività giudiziarie comportano oneri per la parte solo se in presenza di regolare procura alle liti e che il mandato per avere effetto in sede stragiudiziale, se contestato, deve avere il supporto della prova fornita dalla parte o comunque ricavata dall’insieme di tutte le prove”;
6) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., laddove la sentenza impugnata aveva affermato che il difetto di procura alle liti non invalidava il sottostante mandato e che, ad una procura invalida, poteva accompagnarsi un contratto di patrocinio valido, non considerando che la contestazione della procura si estendeva a tutto il giudizio. La censura si conclude con il quesito: se le attività giudiziarie comportino oneri per la parte solo in presenza di regolare procura alle lite e se il mandato per avere effetto in sede stragiudiziale, ove contestato, deve essere provato dalla parte;
7) violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo al rapporto tra valore della causa ed oneri, avendo l’Avv. Ma. chiesto con riferimento ad un danno di Euro 1.000,00, un importo di Euro 5.500,00 per spese processuali benché fossero state contestate alcune prestazioni professionali (11 udienze invece di 6; due prove invece di una ecc); si punto si chiede “se i compensi per l’assistenza professionale non possono superare la metà del valore dell’incarico, salvo ulteriori indicazioni per importi elevati”;
8) violazione dell’art. 360/3 c.p.c. in relazione al codice deontologico, per avere l’Avv. Ma. promosso un giudizio “con colpa grave e malafede in quanto l’azione appariva palesemente infondata” (l’assicurazione aveva già pagato il danno fisico; il motorino non era intestato alla G. , la causa era stata instaurata senza procura alle liti; la parte assistita non era stata mai informata del giudizio).
Il primo motivo è infondato. La sentenza impugnata ha dato conto della piena identificazione dei termini della domanda introduttiva del giudizio sulla base delle valutazioni espresse dal giudice di prime cure; la doglianza non contesta tali valutazioni, limitandosi a riprodurre genericamente la censura svolta in sede di appello e, quindi, sotto tale profilo, la stessa è priva del requisito di specificità.
Quanto al secondo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, è sufficiente ribadire, in aderenza alla giurisprudenza in materia (Cass. n. 3335/2002), che le dedotte nullità erano rimaste sanate dalla intervenuta costituzione in giudizio della M. , non avendo la stessa, peraltro, sollevato alcuna questione sulla inosservanza dei termini a comparire, come si legge in sentenza.
La quarta censura è priva di fondamento, avendo il giudice di appello evidenziato che l’appellante M. non aveva riproposto l’istanza di sospensione, ex art. 283 e 351 c.p.c., ritenendo, di conseguenza, con valutazione e immune di vizi logici e giuridici, che la parte avesse rinunciato a tale istanza.
Meritano, invece, accoglimento il quinto ed il sesto motivo che, per la loro connessione logica, possono essere trattati congiuntamente.
Va, innanzitutto,rammentato che la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita, con effetti retroattivi, solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c. il quale prevede che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata (Cass. S.U. n. 10706/2006; Cass. n. 9464/2012).
Nella specie la M. ha negato, sin dal giudizio di primo grado, di aver conferito all’avv. Ma.Fa. procura alle liti nel giudizio di risarcimento danni da questi promosso contro l’autore di incidente stradale in danno dell’attrice (giudizio iscritto al n. di R.G. 8114/2000), tanto che, in sede di appello, la stèssa ha proposto querela di falso, ex art. 221 c.p.c., assumendo la falsità di detta procura alle liti.
Il Tribunale ha superato le questioni sulla regolarità del conferimento della procura ad litem, ravvisando la sussistenza di un contratto “di mandato professionale o di patrocinio”, desunto dalla circostanza che la M. si era sottoposta, in detto giudizio, ad una visita medica e dal fatto che non aveva contestato di aver ricevuto dalla compagnia di assicurazione, per il sinistro in questione, una somma a titolo di risarcitorio. La M. , secondo quanto affermato nella sentenza impugnata, “non avrebbe potuto, quindi, ignorare la posizione rivestita nel processo” e gli oneri assunti nei confronti dell’avv. Ma. sicché allo stesso era dovuto il compenso professionale per le prestazioni svolte nel giudizio suddetto.
Orbene, a parte l’inadeguatezza della motivazione in ordine alla presunta sussistenza del contratto di patrocinio, in quanto rapportato a circostanze prive del requisito di univocità della prova, deve rilevarsi l’erroneità in diritto di tale motivazione, considerato che, mentre la procura “ad litem” costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio con le forme previste dall’art. 83 c.p.c., il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (contratto di patrocinio) con cui il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, secondo la schema proprio del mandato(Cass. n. 13963/2006; n. 10454/2002).
Ne consegue che per l’attività svolta nell’ambito del processo si richiede l’accertamento, anche di ufficio, della validità del conferimento della procura, quale presupposto per il riconoscimento dell’eventuale compenso spettante al difensore per le prestazioni da lui svolte nel giudizio stesso, non potendo la eventuale invalidità della procura alle liti, da conferirsi nelle forme di legge, essere superata, ai fini del riconoscimento di detto compenso professionale, dal contratto di patrocinio che può riferirsi solo ad un’attività extragiudiziaria, svolta dal professionista legale in favore del proprio cliente, sulla base di un rapporto interno, di natura extraprocessuale, con il cliente stesso, rapporto ben distinto, quindi, dal mandato “ad litem”.
D’altronde, in difetto di un conferimento di una procura alle liti per la rappresentanza e difesa in giudizio, non insorgendo un rapporto professionale tra patrono e cliente, non è neppure consentito determinare il contento economico del compenso professionale, secondo le norme inderogabili di cui alla L. n. 794/1942 in materia di prestazioni giudiziali degli avvocati in sede civile (Cass. n. 28718/2008).
Va, infine, rilevato che il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili per il loro carattere di novità, non risultando che le relative questioni siano state sollevate con l’atto di appello.
In conclusione, alla stregua di quanto osservato, vanno rigettati i motivi da uno a quattro, nonché il settimo e l’ottavo motivo, mentre in accoglimento del quinto e del sesto motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di un diverso giudice, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta i motivi da uno a quattro nonché il settimo e l’ottavo motivo; accoglie il quinto ed il sesto motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di un diverso giudice anche per le spese del giudizio di legittimità.

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