Premesso che le strutture condominiali costituiscono oggetto di una comunione di cui il condominio assume la funzione di ente ai gestione, deve considerarsi che la peculiare natura del condominio – quale “ente di gestione sfornito di personalita’ giuridica distinta da quella dei singoli condomini”, – comporta, per un verso, che lo stesso abbia legittimazione passiva generale rispetto alle azioni proposte nei confronti del condominio e, per altro verso, che “il giudicato formatosi all’esito di un processo in cui sia stato parte l’amministratore… fa stato anche nei confronti dei singoli condomini, pure se non intervenuti nel giudizio”: ne consegue che non puo’ esservi spazio per una condanna congiunta del condominio e dei singoli condomini in relazione ad illeciti non imputabili specificamente a taluno di essi.

 

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile

Sentenza 25 agosto 2014, n. 18168
Integrale

Condominio – Danno conseguente a rovina di strutture condominiali – Rovina dovuta a vizio di manutenzione – Responsabilità esclusiva del condominio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28165/2008 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– intimati –

e contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del suo procuratore (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio (OMISSIS) in Bologna del 25/01/2010 rep. n. (OMISSIS);

– resistente con procura –

Nonche’ da:

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– intimati –

avverso la sentenza n. 786/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/06/2008 R.G.N. 1217/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’inammissibilita’ del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito del crollo di due pilastri gemelli del portico di un edificio sito al civico (OMISSIS) di via (OMISSIS), l’autorita’ comunale ordinava l’evacuazione delle abitazioni e la chiusura degli esercizi commerciali presenti nell’immobile.

Ne conseguivano varie azioni risarcitorie che, previa riunione, venivano decise dal Tribunale di Bologna con sentenza del 22.10.2002, che ascriveva il crollo a concorrente condotta colposa dell'(OMISSIS) e della (OMISSIS) s.p.a. (nelle rispettive qualita’ di committente e appaltatrice di lavori effettuati in prossimita’ dei pilastri crollati), nonche’ del Condominio di via (OMISSIS) (per la quota del 20% e sul rilievo di uno stato di degrado dei pilastri riferibile a difetto di manutenzione).

Per l’effetto – e per quanto ancora interessa ai fini di causa – condannava il Fallimento (OMISSIS), l'(OMISSIS) ed il predetto Condominio al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite in favore dei vari danneggiati, compresi i conduttori dei locali adibiti ad esercizio commerciale; respingeva, invece, le domande proposte dai predetti conduttori nei confronti dei singoli condomini (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), riconoscendo a questi ultimi la rifusione delle spese processuali.

La Corte di Appello di Bologna rigettava sia l’appello del Condominio (in relazione all’affermazione della sua concorrente responsabilita’ ex articolo 2053 c.c.), sia l’impugnazione proposta dai conduttori, sul rilievo che “l’obbligo di manutenzione violato riguardava parti comuni dell’edificio”, per cui doveva “rispondere soltanto il condominio”, mentre “solo di riflesso” ne avrebbero patito le conseguenze i vari condomini, sui quali si sarebbe ripartito il debito condominiale; escludeva, altresi’, che ricorressero “giusti motivi di compensazione delle spese con i rispettivi proprietari convenuti” e condannava i predetti conduttori al pagamento delle spese del grado.

Ricorrono per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (quest’ultimo in qualita’ di l.r. dei figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), figli ed eredi della defunta (OMISSIS)), affidandosi ad unico motivo; propone ricorso incidentale, basato su quattro motivi, il Condominio di via (OMISSIS); resistono, a mezzo di unico controricorso, (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ – con separati atti – (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. (coassicuratrice della (OMISSIS)); alla discussione ha partecipato anche il difensore dell'(OMISSIS) s.p.a. (nominato con procura autenticata dal notaio (OMISSIS) di Bologna in data 25.1.2010).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ai ricorsi in esame si applica, ratione temporis, il disposto dell’articolo 366 bis c.p.c., in quanto la sentenza e’ stata pubblicata in data 20.5.2008.

2. Con l’unico motivo (“violazione e falsa applicazione degli articoli 1117 e 2053 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”), i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per aver “ritenuto di dover applicare la presunzione prevista dall’articolo 2053 c.c., non ai proprietari, in solido fra loro, ma al condominio” e chiedono alla Corte di affermare “il principio di diritto che nel caso di rovina di un edificio costituito da diversi piani o porzioni di piano di proprieta’ di piu’ soggetti la presunzione di responsabilita’ prevista dall’articolo 2053 c.c., e’ a carico di tutti i proprietari dei diversi piani o porzione di piani, in solido fra loro” e non “unicamente a carico del condominio”.

2.1. Il motivo e’ infondato.

Premesso che le strutture condominiali costituiscono oggetto di una comunione di cui il condominio assume la funzione di ente ai gestione, deve considerarsi che la peculiare natura del condominio – quale “ente di gestione sfornito di personalita’ giuridica distinta da quella dei singoli condomini” (Cass. n. 12991/12), – comporta, per un verso, che lo stesso abbia legittimazione passiva generale (Cass. n. 28141/2013) rispetto alle azioni proposte nei confronti del condominio e, per altro verso, che “il giudicato formatosi all’esito di un processo in cui sia stato parte l’amministratore… fa stato anche nei confronti dei singoli condomini, pure se non intervenuti nel giudizio” (Cass. n. 12911/2012): ne consegue che non puo’ esservi spazio per una condanna congiunta del condominio e dei singoli condomini in relazione ad illeciti non imputabili specificamente a taluno di essi (cfr. Cass. n. 10233/2002 e Cass. n. 20/2010 che hanno affermato la legittimazione passiva esclusiva del condominio per danni derivanti da strutture condominiali – in entrambi i casi, il lastrico solare, in proprieta’ o in uso esclusivo ad uno dei condomini – riconoscendo la legittimazione passiva del singolo condomino nei soli casi in cui questi “frapponga impedimenti all’esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino” o i “danni derivino da difetto di conservazione o di manutenzione a lui imputabili in via esclusiva”).

2.2. Tale conclusione e’ coerente con la stessa configurazione della responsabilita’ delineata dall’articolo 2053 c.c., che e’ fondata sulla proprieta’ del bene la cui rovina e’ cagione del danno e che, operando oggettivamente nel caso in cui la rovina sia dovuta a vizio di manutenzione o a vizio di costruzione, non puo’ che essere imputata a chi abbia la possibilita’ di ovviare ad un vizio di costruzione o di provvedere alla manutenzione, ossia – per le strutture condominiali – proprio al condominio, quale unico soggetto legittimato a provvedervi.

3. Il Condominio articola quattro motivi aventi la medesima rubrica (“Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 5. Violazione di legge, per violazione dell’articolo 112 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Nullita’ della sentenza e/o del procedimento, per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, extrapetizione e contraddittorieta’ della motivazione, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 4”, con l’ulteriore indicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione al quarto motivo) che censurano la sentenza per avere affermato la responsabilita’ concorrente del Condominio benche’ le risultanze istruttorie (segnatamente, quelle della relazione di C.T.U.) non giustificassero tale conclusione, per aver detratto dal danno risarcibile una quota (del 10%) imputata ad un nubifragio, per non aver pronunciato sulla richiesta di riconoscimento della rivalutazione monetaria ed interessi legali sul residuo risarcimento spettante al Condominio e, infine, per non aver accolto il motivo di gravame concernente la compensazione delle spese di primo grado fra il Condominio e il Fallimento della (OMISSIS).

2.3. I quesiti formulati ex articolo 366 bis c.p.c., non risultano conformi al paradigma legale giacche’, pur essendo correlati a motivi che cumulano plurime doglianze (articolo 360 c.p.c., ex nn. 3, 4 e 5), non contengono la “formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realta’ avanzati” (Cass., S.U. n. 5624/2009) e, per di piu’, sono congegnati a mo’ di mero interpello (“se risulti violato… se sussista vizio…”) senza contenere, come necessario, “a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie” (Cass. n. 22604/13) e senza contenere – quanto ai dedotti vizi motivazionali – la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Ne consegue l’inammissibilita’ del ricorso incidentale.

3. L’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese fra ricorrenti principali e ricorrente incidentale; i ricorrenti principali vanno – invece – condannati al pagamento delle spese in favore di (OMISSIS) e – distintamente – di (OMISSIS) e (OMISSIS), rispetto ai quali sono risultati soccombenti, mentre il ricorrente incidentale va condannato a rifondere le spese in favore della (OMISSIS) s.p.a. (il cui controricorso e’ stato finalizzato esclusivamente a contrastare il ricorso incidentale) e dell'(OMISSIS) s.p.a. (atteso che l’interesse di quest’ultima a partecipare alla discussione e’ conseguito al primo motivo del ricorso incidentale che, contestando l’attribuzione di una quota di responsabilita’ al Condominio, era volto a porre l’intero risarcimento a carico della (OMISSIS) e dell'(OMISSIS)).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensate le spese di lite fra i ricorrenti principali e il ricorrente incidentale, condanna i ricorrenti principali – in solido fra loro – a pagare le spese processuali in favore del controricorrente (OMISSIS) e dei controricorrenti (OMISSIS) – (OMISSIS), nonche’ il Condominio di via (OMISSIS) a rifondere le spese di lite in favore della (OMISSIS) s.p.a.; liquida le spese, per ciascuna posizione, in euro 6.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese generali ed oltre accessori di legge; condanna il medesimo Condominio al pagamento delle spese di lite in favore dell'(OMISSIS) s.p.a., liquidandole in euro 2.600,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori di legge.

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