Dopo la novella del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, con L. 1 agosto 2003, n. 214, l’art. 201, comma 1 bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada, prevede la possibilità che, in deroga al principio generale di immediata contestazione delle violazioni amministrative, alcune infrazioni ivi elencate, tra cui il passaggio all’incrocio con il semaforo rosso, possano non essere contestate immediatamente ed essere notificate in tempi successivi anche senza indicare i motivi ostativi della impossibilità di contestazione immediata, senza che ciò renda illegittima ed annullabile la contravvenzione.
Pertanto deve essere annullata la sentenza con la quale il Giudice di Pace, accogliendo l’opposizione di un automobilista, ha annullato il verbale elevato dalla Polizia locale per aver attraversato l’incrocio col semaforo rosso, perché privo dell’esplicitazione del ragioni dell’impossibilità di immediata contestazione.

Tribunale di Napoli, Sezione X civ., Sentenza 24 aprile 2014, n. 6158 – Giudice Gargia

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