Deducibilità delle perdite e svalutazioni su crediti
I chiarimenti delle Entrate sulla nuova disciplina

Deducibili dall’Ires, a partire dal 2013, anche le perdite sui crediti cancellati in
applicazione dei principi contabili nazionali. Novità in arrivo anche per banche e altri
enti finanziari, per i quali sono ora deducibili, in forma rateizzata, 5 anni, le svalutazioni
e le perdite su crediti verso la clientela non derivanti da cessioni a titolo oneroso. Questi
e molti altri chiarimenti sono contenuti nella circolare n. 14/E, diffusa oggi, con la quale
l’Agenzia delle Entrate fornisce un vero e proprio vademecum sulla nuova disciplina
relativa alle perdite e svalutazioni sui crediti, modificata dalla Legge di Stabilità 2014
(Legge 147/2013).

Più equa, per le imprese, la deducibilità delle pedite su crediti – Parità di trattamento
tra le imprese che adottano standard contabili nazionali e internazionali. La Legge di
Stabilità 2014, infatti, come chiarisce la circolare delle Entrate, consente ora la
deduzione dall’Ires delle perdite sui crediti cancellati dal bilancio anche alle imprese
che adottano principi contabili nazionali. Gli elementi certi e precisi, infatti, necessari
per dedurre le eventuali perdite sui crediti, sussistono anche nel caso di cancellazione
dei crediti dal bilancio secondo la prassi contabile nazionale e non più solo in base ai
principi contabili internazionali, come previsto in precedenza. Resta però salvo, anche
in questo caso, il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare la deducibilità
della perdita qualora si rilevi che le operazioni da cui è derivata in realtà dissimulino un
atto di liberalità verso il debitore.

Enti creditizi e finanziari, 5 anni per dedurre le svalutazioni e perdite su crediti –
Innovativo il regime differenziato di deducibilità per banche e altri enti finanziari. La
nuova disciplina, infatti, prevede una deducibilità dilazionata, in 5 anni e in quote
costanti, per le rettifiche di valore sui crediti verso la clientela iscritti a bilancio che
comportano perdite o svalutazioni, mentre è consentita la deducibilità integrale
nell’esercizio di realizzo per le perdite su crediti realizzate tramite cessione a titolo
oneroso. Per la deduzione, invece, delle rettifiche dei crediti diversi da quelli verso la
clientela resta ferma la necessità di verificare la ricorrenza degli elementi certi e precisi.
Questa nuova disciplina a due vie sulla deducibilità delle rettifiche dei crediti è
applicata anche alle imprese di assicurazione.

Perdite e svalutazioni rateizzate, differenziata anche la tempistica – La nuova
disciplina, per banche e altri enti finanziari, incluse le assicurazioni, si applica, come
riportato dal documento di prassi, già a partire dal 2013, mentre per le perdite e le
svalutazioni operate sino al 2012 valgono le regole precedenti.

Perdite, svalutazioni e riprese nette dei crediti riscrivono l’Irap – Nuovo look anche
per la base imponibile Irap di assicurazioni, enti creditizi e finanziari. La Legge di
Stabilità 2014, infatti, come ricorda la circolare delle Entrate, per determinare il valore

della produzione netta su cui è calcolata l’Irap ha introdotto anche la rilevanza delle
rettifiche e delle riprese nette sui crediti, ma limitatamente a quelli verso la clientela (o
verso gli assicurati per gli enti assicurativi) e iscritti a bilancio. Dunque, eventuali
perdite o guadagni, derivanti da perdite, svalutazioni e riprese nette dei crediti
concorreranno ora a ridisegnare la base imponibile Irap, restringendola o ampliandola.

Fonte: fiscooggi.it

Vai alla Circolare 14/E

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *