L’amministratore del condominio è legittimato ad agire in giudizio per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, sicche’ egli è abilitato, senza la necessita’ di una specifica autorizzazione assembleare (trattandosi di una controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni), ad impugnare il provvedimento giurisdizionale sfavorevole alla collettivita’ condominiale.
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile
Ordinanza 1 aprile 2014, n. 7546
Integrale
Amministratore di condominio – Legittimazione ad agire – Poteri – Impugnazione di provvedimenti giuridici sfavorevoli alla collettività condominiale – Autorizzazione assembleare – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
CENTRO RESIDENZIALE (OMISSIS), in persona dell’amministrazione giudiziario Ing. (OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– resistente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, in data 12 marzo 2013 (RGN 666 del 2012).
Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 marzo 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca.
RITENUTO IN FATTO
che, con ordinanza in data 12 marzo 2013, il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, pronunciando nella causa di opposizione promossa da (OMISSIS) avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto, su richiesta del Centro Residenziale (OMISSIS), il pagamento di contributi condominiali, ha sospeso, ex articolo 295 cod. proc. civ., il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi ad esso pendente, in attesa della definizione del giudizio di impugnazione delle Delib. assembleari costituenti il titolo su cui si fonda il decreto ingiuntivo;
che avverso la detta ordinanza il Centro Residenziale ha proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto notificato il 9 aprile 2013;
che l’intimata ha resistito con memoria;
che il ricorso e’ stato avviato all’adunanza in Camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’articolo 380 ter cod. proc. civ., del pubblico ministero, il quale ha richiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, sollevata dalla resistente in ragione dell’assenza di un’idonea deliberazione assembleare di autorizzazione alla proposizione del ricorso;
che, infatti, in base al disposto degli articoli 1130 e 1131 cod. civ., l’amministratore del condominio e’ legittimato ad agire in giudizio per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, sicche’ egli e’ abilitato, senza la necessita’ di una specifica autorizzazione assembleare (trattandosi di una controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni), ad impugnare il provvedimento giurisdizionale sfavorevole alla collettivita’ condominiale (Sez. 2, 23 gennaio 2014, n. 1451);
che, nel merito dell’istanza di regolamento, il Collegio condivide le conclusioni scritte del pubblico ministero;
che infatti – premesso che e’ generica la contestazione della resistente secondo cui nella specie non ci si troverebbe di fronte ad un condominio, soprattutto a fronte di un provvedimento del giudice del merito che parla espressamente di assemblea condominiale, di giudizio di impugnazione della Delib. condominiale e di ripartizione delle spese condominiali – va data continuita’ al seguente principio di diritto: “La sospensione necessaria del processo ex articolo 295 cod. proc. civ., nell’ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell’inesistenza o della nullita’ assoluta del titolo stesso, poiche’ al giudicato d’accertamento della nullita’ – la quale impedisce all’atto di produrre ab origine qualunque effetto, sia pure interinale – si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo. Detto principio di inesecutivita’ del titolo impugnato a seguito di allegazione della sua originaria invalidita’ assoluta e’ derogato, nella disciplina del condominio, da un sistema normativo che mira all’immediata esecutivita’ del titolo, pur in pendenza di controversia, a tutela di interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli d’autonoma considerazione, sicche’ il giudice non ha il potere di disporre la sospensione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell’articolo 63 disp. att. cod. civ., in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la relativa Delib. condominiale, restando riservato al giudice dell’impugnazione il potere di sospendere ex articolo 1137 cod. civ., comma 2, l’esecuzione della Delib.. Non osta a tale disciplina derogatoria il possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell’opposizione all’ingiunzione e di accoglimento dell’impugnativa della Delib., poiche’ le conseguenze possono essere superate in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell’indebito” (Sez. Un., 27 febbraio 2007, n. 4421; Sez. 2, 20 luglio 2010, n. 17014);
che, pertanto, l’ordinanza di sospensione – che da tale principio si e’ discostata – va annullata;
che le spese del regolamento di competenza vanno rimesse al giudice del merito, dinanzi al quale la causa deve essere riassunta nel termine di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza di sospensione e rimette la liquidazione delle spese del regolamento al Tribunale di Tivoli, dinanzi al quale la causa dovra’ essere riassunta nel termine di legge.