I partecipanti al condominio, beneficiari dell’iniziativa unilaterale di ripristino dell’efficienza di un componente di pertinenza comune dello stabile intrapresa anche nel proprio interesse da un solo condomino, devono farsi carico delle anticipazioni di fondi da quest’ultimo effettuate, in misura proporzionale ragguagliata alla consistenza della loro partecipazione alla compagine, soltanto se le lavorazioni disposte ex alio si presentino finalizzate a soddisfare un’esigenza impellente, ovvero allorché debbano essere realizzate senza indugio per evitare la produzione di danni o l’insorgenza di pericoli di consistenza apprezzabile. Occorre, in definitiva, che si verifichino fattori richiedenti una reazione immediata ed indifferibile incompatibile con l’interpello dell’assemblea condominiale deputata alla gestione dei beni comuni e del rappresentante della collettività dei comunisti, abilitato ai sensi dell’art. 1135, comma 2, c.c., a porre rimedio ex auctoritate sua agli inconvenienti suscettibili di arrecare un pregiudizio rilevante alla comunità dei preponenti. In considerazione di quanto esposto, nella fattispecie, la domanda dell’attore che, in qualità di erede del genitore defunto, chiedeva il rimborso delle spese da quest’ultimo effettuate per il rifacimento del manto impermeabile applicato sul terrazzo a livello di cui era dotata la sua unità abitativa facente parte del condominio convenuto, è stata rigettata, per mancanza della prova dei presupposti della tutela recuperatoria invocata così come innanzi specificati.

 

Tribunale Napoli, Sezione 6 civile – Sentenza 31 gennaio 2014, n. 1545  Rimborso spese condominiali al singolo condòmino

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Giuseppe Vinciguerra ha pronunciato
sentenza
nella causa iscritta al n. 31990/2010 R.G. Aff. Cont.
TRA
ES.MA., elettivamente domiciliato in Napoli alla via (…) presso lo studio degli Avv.ti Vi.Ma.Bo. e Er.Ma. che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine del ricorso
CONTRO
CONDOMINIO VIA (…) in Napoli in persona dell’amministratore Al.Es., elettivamente domiciliato in Napoli alla via (…) presso lo studio dell’Avv. Ma.Ca. che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO DEL PROCESSO: rimborso di spese condominiali.
CONCLUSIONI: per l’attore, come da ricorso e scritti difensivi depositati con vittoria di spese, da distrarsi ai procuratori; per l’ente convenuto, come da comparsa di risposta e memorie difensive, con rigetto della domanda e vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va rilevato che il fascicolo cartaceo di parte attrice, ritirato dal suo difensore all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, come annotato a verbale di causa, non è stato restituito neppure dopo la scadenza del termine assegnato ai sensi dell’art. 190 comma 1 cpc per la redazione delle note finali di replica, in violazione della norma stabilita dall’art. 169 comma 2 cpc, la cui inosservanza impone di decidere la controversia esaminando ex art. 115 cpc il solo materiale istruttorio precostituito reso disponibile, dovendosi presumere che il contendente che ha trattenuto ultra diem la propria produzione non abbia inteso avvalersi della documentazione già allegata (così Cass. 9917/2010, Cass. 10227/2009, Cass. 10566/2007, Cass. 5681/2006 e Cass. 12317/2004).
Sotto altro profilo si osserva che l’istante, nella qualità di erede del proprio genitore defunto, ha promosso nelle forme semplificate definite dagli artt. 702 bis e ss. cpc azione di condanna del condominio antagonista al pagamento in proprio favore della quota, quantificata in ? 28.400,00 al netto degli accessori, dei costi anticipati dal dante causa, già proprietario di una unità abitativa dotata di annesso terrazzo a livello compresa nel fabbricato residenziale rimesso al governo dell’ente convenuto, per far eseguire le opere di rifacimento del manto impermeabile applicato sull’area scoperta di appartenenza individuale che contrassegna la sommità di una porzione dello stabile, assoggettata dall’art. 1226 cc alla disciplina dei beni comuni perché destinata a fungere da copertura dei sottostanti locali di proprietà esclusiva (così Cass. 3465/2012, Cass. 14196/2011, Cass. 941/2011, Cass. 20/2010, Cass. 26239/2007, Cass. 11029/2003, Cass. 13858/2001, Cass. 9651/2000 e Cass. 9009/1998) in virtù della sua destinazione promiscua al servizio della costruzione, la quale determina la costituzione in capo a una comunità ristretta di condomini, anch’essa rappresentata in giudizio dall’amministratore (in senso conforme si segnalano Cass. 3676/2006, Cass. 642/2003 e Cass. 651/2000), dell’obbligazione propter rem di sostenere pro parte gli esborsi da impegnarsi per assicurarne la conservazione e il godimento.
La pretesa di natura restitutoria esercitata dal suo promotore, transitata ex post nel regime processuale ordinario a seguito di ordinanza di trasformazione del rito emessa in limine litis ai sensi dell’art. 702 ter comma 3 cpc, va quindi ricondotta nell’ambito applicativo della disposizione eccezionale dettata dall’art. 1134 cc, la quale attribuisce al consorte attivatosi motu proprio per curare la manutenzione delle parti indivise dell’edificio in mancanza di autorizzazione preventiva rilasciata dall’assemblea dei partecipanti o dall’amministratore il diritto alla ripetizione dei fondi impiegati per remunerare gli interventi urgenti commissionati a proprie spese.
In conclusione sulle questioni preliminari da affrontare occorre riconoscere in capo all’attore, figlio dell’originario creditore deceduto ante causam, la veste di successore mortis causa a titolo universale ab intestato nel patrimonio del proprio autore, acquisita in via automatica con la rivendicazione apud iudicem dei diritti vantati dal de cuius operata dal prossimo congiunto annoverato nella categoria degli eredi necessari, la quale implica accettazione per acta concludentia ex art. 476 cc dell’eredità devoluta al familiare (Cass. 16002/2008, Cass. 14081/2005, Cass. 13738/2005, Cass. 6574/2005 e Cass. 4414/1999).
Ciò premesso, nel merito la domanda risulta infondata e pertanto deve essere disattesa, in quanto il suo fatto giustificativo espressamente contestato ex parte rei, incentrato sulla necessità di provvedere prontamente alla sostituzione del dispositivo impermeabilizzante inglobato nel sottofondo della superficie terrazzata calpestabile per scongiurare la prosecuzione ulteriore di copiose infiltrazioni di acque meteoriche già precedentemente propagatesi negli alloggi sottostanti, è rimasta del tutto priva di qualsiasi riscontro in grado di avvalorarne l’attendibilità anche sul piano meramente indiziario.
In proposito si deve precisare che i partecipanti al condominio, beneficiari dell’iniziativa unilaterale di ripristino dell’efficienza di un componente di pertinenza comune dello stabile intrapresa anche nel proprio interesse da un loro sodale, sono tenuti a farsi carico delle anticipazioni di fondi da questi effettuate, in misura proporzionale ragguagliata alla consistenza della loro partecipazione alla compagine, soltanto qualora le lavorazioni disposte ex alio si presentino finalizzate a soddisfare un’esigenza impellente, ovvero allorquando debbano essere realizzate senza indugio per evitare la produzione di danni o l’insorgenza di pericoli di consistenza apprezzabile (in senso conforme si vedano Cass. 4330/2012, Cass. 27519/2011, Cass. 9743/2010 e Cass. SSUU 2046/2006) propiziati da fattori che richiedono una reazione immediata e indifferibile incompatibile con l’interpello dell’organo collegiale istituzionalmente deputato alla gestione dei beni comuni e del rappresentante della collettività dei comunisti, abilitato ai sensi dell’art. 1135 comma 2 cc a porre rimedio ex auctoritate sua agli inconvenienti suscettibili di arrecare un pregiudizio rilevante alla comunità dei preponenti.
Nondimeno l’attore, sul quale gravava il relativo onere secondo il principio generale consacrato dall’art. 2697 comma 1 cc, non ha offerto alcuna prova dei presupposti della tutela recuperatoria invocata, in quanto i mezzi istruttori orali articolati per dimostrare l’esposizione a un fenomeno di dispersione idrica di ragguardevole entità di un numero imprecisato di appartamenti sovrastati dal terrazzo, peraltro non specificamente individuati neppure nella loro collocazione, e la derivazione causale di tale evento plurioffensivo dal deterioramento della guaina usurata innestata nell’area scoperta sovrastante, le cui condizioni precarie di tenuta stagna sono rimaste altrettanto incerte, sono stati dichiarati inammissibili ex art. 244 cpc con ordinanza resa il 7.10.2011 per la manifesta genericità e la loro formulazione di portata pressoché integralmente valutativa.
Tale provvedimento – orientato dall’indeterminatezza degli episodi vagamente richiamati, non corredati dalla prospettazione delle loro forme di manifestazione essenziali esteriormente percepibili in sede di osservazione esterna ed esposti attraverso il rinvio ad apprezzamenti non demandabili ai testi – è peraltro divenuto irrevocabile, non essendone stata sollecitata la revisione al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. 8162/2012, Cass. 25157/2008, Cass. 23574/2007, Cass. 16993/2007, Cass. 8121/2007 e Cass. 7055/2004), sicché la complessa vicenda alla cui ricorrenza è subordinata la maturazione delle ragioni fatte valere dal successore del solvens – non ricostruibile attraverso lo svolgimento di indagini peritali, alle quali non può darsi corso per ricercare circostanze il cui accertamento, non richiedendo specifiche competenze tecniche settoriali, deve formare oggetto dell’attività probatoria della parte che le ha dedotte (Cass. 26151/2011, Cass. 3130/2011, Cass. 3374/2008, Cass. 24620/2007, Cass. 12695/2007, Cass. 4743/2007, Cass. 3990/2006 e Cass. 3881/2006) – deve ritenersi insussistente.
Alla luce delle considerazioni svolte, l’azione ex art. 1134 cc, non confortata neppure da dati di riscontro documentali, non può che essere respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex officio, in mancanza di nota specifica, secondo i parametri orientativi delineati dal Dm 140/2012, applicabili ratione temporis per il calcolo degli emolumenti delle prestazioni di patrocinio ultimate in epoca posteriore all’abrogazione dei canoni tariffari (Cass.20421/2012, Cass. 18207/2012 e Cass. SSUU 17406/2012).
Va infine dichiarata l’inammissibilità in rito della richiesta, sostanzialmente avanzata iure reconventionis, di condanna dell’attore al risarcimento ex art. 96 comma 1 cpc dei danni patrimoniali procurati dall’instaurazione ex adverso di una lite temeraria perché introdotta per la prima volta soltanto nella comparsa conclusionale, la quale ha la funzione di illustrare le difese già enunciate nel corso del giudizio, ma non può estendere il dibattito a questioni nuove indipendentemente dall’atteggiamento processuale inerte eventualmente assunto al riguardo dalla controparte (ex coeteris, Cass. 351/2012, Cass. 5478/2006, Cass. 16582/2005, Cass. 22970/2004, Cass. 14520/2004, Cass. 6858/2004 e Cass. 10532/2003).
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte come in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l’azione principale ex art. 1134 cc;
b) condanna ES.MA. al pagamento in favore del condominio dell’edificio di via (…) in Napoli delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 4.220,00, di cui Euro 20,00 per esborsi ed Euro 4.200,00 per compensi, oltre IVA e CPA, con distrazione a beneficio del procuratore Avv. Ma.Ca. che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
c) dichiara inammissibile la pretesa risarcitoria ex art. 96 cpc.
Così deciso in Napoli il 21 gennaio 2014.
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2014.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *