Il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti; l’amministratore di condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza ed assoggettato alle disposizioni sul mandato. Nell’ambito di tale rapporto l’amministratore è personalmente responsabile, nei confronti di ogni condomino, dell’adempimento dei suoi poteri e doveri. Tra i doveri dell’amministratore rientra quello previsto dall’art. 1130 bis c.c., relativamente all’esibizione dei documenti contabili ed amministrativi che può essere richiesta dai condomini in qualsiasi tempo e non solo in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea e senza l’onere di specificare le ragioni della richiesta. E’ però necessario che l’esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti.

 

Tribunale Milano, penale – Sentenza 8 aprile 2014, n. 3651

 

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