La pendenza del procedimento penale a carico del genitore per condotta violenta nei confronti del figlio e della moglie, anche se è ancora in corso il procedimento penale, costituisce indizio sufficiente per escludere l’affidamento condiviso e disporre l’affidamento esclusivo all’altro genitore. Anche il profondo rancore e non la semplice conflittualità tra i genitori, depone a favore di questa scelta, per l’impossibilità di assumere insieme scelte educative per i figli.

Tribunale di Roma

Sezione I Civile

Sentenza 11 marzo 2014

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE I CIVILE

Il Presidente f.f.

Letto il ricorso per separazione giudiziale presentato da L.L. nei confronti di B.F., cui è stato riunito quello proposto dal B. nei confronti della L.;

letti i contrapposti scritti difensivi delle parti;

sentiti i coniugi, personalmente comparsi alla udienza del 21/01/2014;

a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 18/02/2014;

ritenuto quanto alla cura dei figli minori della coppia, E. (n. 13/10/1996) e M. (n. 22/08/2006), che gli stessi debbano allo stato essere affidati in via esclusiva alla madre, autorizzata, altresì all’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale su di loro: indipendentemente dall’esito del processo penale pendente a carico del B., e della qualificazione giuridica dei fatti a lui ascritti, anche la Suprema Corte ha ritenuto la sufficienza di indizi gravi, a suo carico, della commissione di due gravi atti di violenza nei confronti del maggiore E., nonché di un altro intermedio episodio di condotta aggressiva nei confronti della moglie; il rapporto tra i due genitori appare peraltro connotato non da una mera conflittualità ma da un profondo rancore con connotati anche significativamente passionali, tali da far ragionevolmente pronosticare che i medesimi non potrebbero, quantomeno ad oggi, condividere le scelte educative per i figli;

ritenuto, al momento, che non si possano prevedere neppure incontri tra padre e figli, sussistendo a ciò ostacolo giuridico (misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di frequentare i familiari: non è possibile, pena violazione del contraddittorio, valutare la nuova documentazione che il B. ha domandato di poter depositare in pendenza di questa decisione riservata);

ritenuto che la casa coniugale di Roma, Via R.F. (in comproprietà delle parti), debba essere assegnata in godimento alla L., genitore presso cui la prole è collocata;

ritenuto, quanto al regolamento economico del rapporto, che le attuali risorse del B. (la L. percepisce un reddito netto mensile stimabile sommariamente in circa € 2.800,00 medi, al netto dell’imposizione statale e locale) gli consentono di contribuire al mantenimento dei figli in misura che non può superare gli € 400,00 complessivi mensili; tanto in forza della sua capacità di lavoro ancorchè al momento risulti disoccupato (rimanendo impregiudicato che la rovina della sua attività possa essere tout court imputata al “tracollo psicologico” subito per aver scoperto infedeltà della moglie, tema che qui non può essere indagato);

ritenuto che le spese straordinarie per i figli debbano essere sostenute a metà dai due genitori;

P.Q.M.

Applicati gli art. 708 e 189 att. C.p.c.; 155 e 337bis e s. c.c.

Così provvede:

1. Autorizza i coniugi L.L. e B. F. a vivere separati, serbandosi mutuo rispetto;

2. Affida i figli minori della coppia, E. e M. in via esclusiva alla madre;

3. Assegna a L.L. il godimento della casa coniugale di Roma, via R.F., dando atto che il marito se ne è già allontanato in adempimento della misura cautelare ordinata nei suoi confronti e dispone che, comunque, non dovrà farvi rientro potendo asportarne i soli effetti personali entro il termine di giorni 30, salvo il rispetto della misura cautelare personale;

4. Autorizza L.L. ad esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui due figli monori;

5. Pone a carico del B. un assegno mensile perequativo di € 400,00 quale contributo al mantenimento ordinario dei due figli, assegno rivalutabile annualmente in base all’ISTAT, stabilendo che lo faccia tenere alla L. anticipatamente, presso il suo domicilio (o con le modalità che ella gli vorrà indicare), entro il giorno 5 di ciascun mese;

6. Dispone che il B. si faccia carico, inoltre, del 50% delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, culturali e ludico-ricreative, ecc.) per i figli;

7. Nomina se stesso G.I. e fissa udienza per comparizione delle parti innanzi a sé al dì xx/10/2014, ore 11:00, assegnando alla ricorrente termine sino a 40 giorni prima dell’udienza per il deposito della memoria integrativa ex art. 709c.p.c., ed al convenuto termine sino a 20 giorni prima della stessa udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli art. 166 e 167 c.p.c.;

8. Avverte il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. ed oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

Così deciso in Roma, 11/03/2014.

Il Presidente f.f.

Fonte: altalex

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