Il lastrico solare dell’edificio ha la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, tutti i condomini sono tenuti all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Il condominio è tenuto alla manutenzione del lastrico solare; se omette di osservare tale obbligo e dalle eventuali infiltrazioni derivi un danno all’appartamento sottostante sarà tenuto al risarcimento dei danni. I condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo, ossia tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, saranno considerati responsabili e risponderanno dei danni causati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico deteriorato per difetto di manutenzione.

 

Tribunale Milano, Sezione 10 civile – Sentenza 7 gennaio 2014, n. 115

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Milano, dott. Giorgio Alcioni, Sezione X civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 46596 del ruolo generale contenzioso dell’anno 2010, avente ad oggetto la domanda di: risarcimento dei danni, vertente
tra
Ro.Ga., con l’avv. An.Ra.
– parte attrice
Contro
Condominio di via (…), Milano, in persona dell’amministratore pro tempore, con l’avv. Ga.Pi.
– parte convenuta
e contro
Si.Co.
– parte convenuta contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 22 giugno 2010 il sig. Ro.Ga. ha convenuto in giudizio il Condominio di Via (…), Milano e la sig.ra Si.Co., chiedendo che venisse dichiarata la loro responsabilità per i danni causati al suo immobile per le infiltrazioni dovute all’incuria del terrazzo della Co., svolgente funzioni di copertura dello stabile condominiale. Il Condominio convenuto si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto delle domande della parte attrice, proponendo domanda riconvenzionale. Nessuno, invece, è comparso per la parte convenuta Co. e pertanto, su richiesta del procuratore dell’attore, è stata dichiarata la contumacia in considerazione della regolarità della notificazione dell’atto di citazione.
Concessi i termini di legge per il deposito delle memorie ai sensi dell’art. 183, VI comma, c.p.c., il Giudice ha disposto una consulenza tecnica al fine di accertare la causa e provenienza delle lamentate infiltrazioni, nonché i relativi danni per tutte le parti.
Il Ctu designato, lo stesso già nominato nel precedente procedimento per accertamento tecnico preventivo tra le stesse parti, accettato l’incarico ed effettuate le necessarie verifiche nel contraddittorio delle parti, ha depositato il proprio elaborato peritale.
All’esito dell’istruttoria la causa è stata ritenuta matura per la decisione; pertanto, è stato esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione e, all’udienza del 23 maggio 2013, sono state precisate le conclusioni come in epigrafe riportate. Assegnato termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passa ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della parte attrice è fondata, anche alla luce dell’espletata consulenza tecnica. L’attore è proprietario dell’appartamento, con annesso terrazzo, posto al piano quarto del condominio sito in Milano, Via (…); al piano superiore dell’abitazione di proprietà del Ga. è situato, in posizione speculare, l’appartamento di proprietà della Sig.ra Co..
E’ pacifico in causa, sia alla luce dell’Atp che della Ctu, che la causa delle infiltrazioni è da rinvenire nei difetti di impermeabilizzazione del terrazzo della Co., svolgente funzioni di copertura dello stabile condominiale.
Il Condominio si ritiene estraneo alla responsabilità per dette infiltrazioni, arrivando ad eccepire la carenza di legittimazione (sic).
Pare, allora, opportuno ricordare che la giurisprudenza è unanime nell’affermare la responsabilità del Condominio nei casi in cui dalla mancata manutenzione del lastrico solare derivi un danno all’appartamento sottostante.
Infatti, poiché il lastrico solare dell’edificio (soggetto al regime del condominio) svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit. art. 1126, vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo (cfr. Cass. Sez. Un., 3672/1997). Risulta, altresì, che per eliminare i danni cagionati all’attore dalle infiltrazioni lamentate dai convenuti occorrono opere per Euro 3.660,00.
Tale somma deve essere posta a carico di convenuti nelle predette proporzioni, rilevandosi che l’Amministratore doveva provvedere urgentemente ad eliminare le infiltrazioni, senza necessità di attendere le decisioni dell’Assemblea condominiale. Si deve, poi, condannare i convenuti ad eseguire le opere e gli interventi, individuati nella Ctu espletata, atti ad eliminare definitivamente le cause delle infiltrazioni manifestatesi all’interno della proprietà dell’attore, fissando ex art. 614 bis c.p.c. la somma di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento emesso.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell’art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Milano, Dott. Giorgio Alcioni, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna i convenuti al pagamento in favore della parte attrice della somma di Euro 3.660,00, nelle misura di due terzi a carico del Condominio e un terzo a carico di Si.Co.;
2) condanna i convenuti ad eseguire le opere e gli interventi, individuati nella Ctu espletata, atti ad eliminare definitivamente le cause delle infiltrazioni manifestatesi all’interno della proprietà dell’attore, fissando la somma di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento emesso;
3) condanna i convenuti al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dell’attore, liquidate in complessivi Euro 5.800,00, oltre accessori di legge, di cui due terzi a carico del Condominio e un terzo a carico di Si.Co.;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Milano, il 28 dicembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2014.

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