Il presupposto fondamentale necessario ed imprescindibile ai fini della instaurazione di un diritto di condominio su un bene comune è costituito da quel particolare nesso intercorrente tra tale bene e le unità immobiliari a proprietà solitaria. Il predetto collegamento tra i beni individuali e i beni comuni, cui l’ordinamento attribuisce rilevanza giuridica ponendolo a fondamento del diritto di condomino, è definito come relazione di accessorietà, quale espressione che traduce in maniera unitaria e più esauriente i collegamenti desumibili dall’art. 1117 c.c., perché racchiude in sé sia il legame funzionale, che la connessione materiale. L’accezione giuridica dell’accessorietà – desumibile dalle varie disposizioni codicistiche che a diversi fini ne fanno menzione – esprime, quanto alla funzione, il carattere complementare delle cose, nonché la connessione materiale, che determina la mancanza di autonomia fisica dei beni pur non escludendo il permanere della individualità giuridica. Se ricorre una relazione di accessorietà, nel senso sopra illustrato, tra beni e beni di proprietà individuale, sui primi si instaura un diritto di condominio, mentre se tale relazione non ricorre, i beni comuni che spettano pro-quota ai titolari di proprietà individuali insistenti su piani o porzioni di piano – quand’anche rivelino un qualche tipo di collegamento con questi ultimi, diverso dal rapporto di accessorio a principale – non possono che essere oggetto di ordinaria comunione. (Nella specie si ritiene che sussista la dedotta relazione di accessorietà tra i Condomini tutti e l’area cortilizia).

 

Tribunale Milano, Sezione 13 civile

Sentenza 10 gennaio 2014, n. 265
Integrale

CONDOMINIO DI EDIFICI – BENE COMUNE – DIRITTO DI CONDOMINIO – INSTAURAZIONE – PRESUPPOSTO FONDAMENTALE ED IMPRESCINDIBILE – NESSO INTERCORRENTE TRA IL BENE COMUNE E LE UNITÀ INDIVIDUALI – RELAZIONE DI ACCESSORIETÀ – EFFETTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, la Dott.ssa Sabrina Bocconcello, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. 51166/2006 promossa con atto di citazione
DA
Il Supercondominio di Via (…), in persona dell’amministratore pro tempore Ri.Ri., i Signori Um.Ba. (…), Ma.Co. (…), Mi.Fo. (…), An.Ro., Gi.Be., Sa.Mi., Em.Ve., Gi.Ga., Vi.Ga., Gi.Og., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Da.Gr. e presso il suo Studio in Monza via (…) elettivamente domiciliati, come da delega a margine dell’atto di citazione
– Attori
CONTRO
Il Condominio di Viale (…) e il Condominio di Viale (…), in persona dell’Amministratore pro tempore, i condomini di Viale (…): i Signori Bi.Ma. (…), An.To. (…), Ro.To. (…) e Ma.Da. (…), An.La. (…), Si.Co. (…), Lu.Le. (…) e Na.Le. (…), Ad.Be. (…), Pa.Et. (…), Gi.Lo. (…), Lu.Ca. (…) e An.Le. (…), Ma.St. (…), Vi.Ga. (…), La.Mo. (…), An.Co. (…) Gi.Pa. (…), tutti residenti in Milano, Viale (…); i condomini di Viale (…): i Signori Ca.Pr. (…), Pa.Be(…), Ni.Po. (…), Ol.Br. (…), Al.Al. (…), Gi.Ma. (…), Ci.Ma. (…), Fl.Le. (…), Fr.Ri. (…), Ma.Ro. (…), Mi.Pa. (…), Da.Di. (…), Ma.Ba. (…), tutti residenti in Milano, Viale (…), Ba.Fr. (…), residente in Via (…); i condomini di Viale (…): i Signori Fa.To. (…), Vi.Be. (…) e Ma.Co. (…), Do.De. (…), Ma.Pa. (…), Na.To. (…) e Ma.Pa. (…), Gi.Ba. (…) e La.Be. (…), Co. S.a.s. in persona del socio e legale rappresentante pro tempore Signor To. (…), El.Ca. (…), Iv.Ub. (…) e An.Tr. (…), Fr.De. (…), tutti residenti o con sede in Viale (…); tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Gi.Ma. e presso il suo Studio in Milano, Piazza (…) elettivamente domiciliati, come da deleghe in calce alla comparsa di costituzione e risposta
– Convenuti
CONTRO
To. Avv. Si. (…), To.Lu.(…), Tr.Pa. (…), Gu.Ci. (…), Vi.Ma. (…), Sc.Ag. (…), Es.Ma. (…), Fa.Gi. (…), Ba.An. (…), Ma.Ne. (…), La.Em. (…), Ro.Fl. (…), An.Ma. (…), Su.Ma. (…), Be.Ma. (…), Bi.To. (…), Ci.Pa. (…), Bo.Ar. (…), tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Is.Di. e Ma.Be. e presso il loro Studio in Milano, Corso (…) elettivamente domiciliati, come da deleghe in calce alla comparsa di costituzione e risposta
– Convenuti
CONTRO
Supercondominio di Via (…) Milano rappresentato e difeso dall’Avv. Is.Di. e Ma.Be. e presso il loro Studio in Milano, Corso (…) elettivamente domiciliato, come da delega in calce all’atto di intervento
– terzo intervenuto
CONTRO
Ge. S.p.A. (…) rappresentata e difesa dall’Avv. Gi.Pa. e presso il suo Studio in Milano, Via (…) elettivamente domiciliata, come da delega in calce all’atto di citazione
Convenuta
CONTRO
Bo.Al. (…), Sa.Fu., Ro.An., Br.Fi., Pa.Ko., An.Ma., Es.Me., Fr.Fr., Ca.An., Vi.Vi., Da.Lu., An.Ar., Za.Lu., Gr.Vi., Re.Co., Pe.El., Ga.Pe., quali, Pi.Lo., Mi.Sa., Em.Ma., quali condomini del condominio di Via (…), Fr.Ca., An.Av., Za.Sa., Ez.Bo. e Bo.Li., An. e Mi.Vi., Ga.Na., Ca.Gi., Pe.Ro., Be.Ro., Ce.Om., Of.Lu., Ca.Ro., Ga.Ma., Pa.Ma., Fr.Gi., Ro.Pa., Wi.Ar., Et.Co., Br.Si., Pa.An., Ca.Ma., Pa.Ro. del Condominio di via (…); Vi.Vi., Lo.Fi., Mo.Is., Co.Lu. e An., Ro.Ca., Co.Lu., Gi.So. del Condominio di Via (…); tutti rappresentati e difesi dall’avv. Da.Gr. e presso il suo Studio in Monza Via (…) elettivamente domiciliati, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
– Convenuti
E contro
Tutti gi altri Condomini del Condominio di viale (…); del Condominio di Viale (…) (…) e del Condominio di via (…) in Milano
– Convenuti contumaci
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Supercondominio di Via (…) – Milano – e i signori Um.Ba., Ma.Co., Mi.Fo., An.Ro. (tutti residenti in Via (…), Gi.Be., Sa.Mi., Em.Ve. (tutti residenti in Via (…)), Gi.Ga., Vi.Ga. e Gi.Og. (tutti residenti in Via (…)), convenivano in giudizio tutti i condomini del Condominio di Via (…), di Via (…), di Via (…), di Viale (…), Viale (…), di Via (…), in Milano e tutti i condomini del Supercondominio di Via (…) e la Ge. S.p.A., affinché il Tribunale adito volesse: “Accertare gli intervenuti mutamenti dell’originaria struttura del Supercondominio di via (…) in Milano e gli errori presenti nelle tabelle millesimali in uso, anche in riferimento ai condomini di Viale (…), Viale (…), Via (…), Via (…) e la proprietà di Via (…) e per l’effetto dichiarare errate le tabelle millesimali originarie e, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, sostituirle con quelle ritenute di giustizia”.
Assumono gli attori che la scrittura del 13.9.1960, Notaio Gu., rep. n. 47131, trascritta in data 26.10.1960 n. (…) – con la quale veniva costituita la comunione d’uso dell’area cortilizia comune a tutti i lotti di cui facevano parte i condomini per cui è causa (e che prevedeva i criteri di riparto relativi alle spese di manutenzione del cortile tra i titolari della comunione d’uso) – a seguito della costituzione del Supercondominio di Via (…), Milano, dell’edificazione da parte del Condominio di Via (…) lungo la Via (…) di un altro corpo di fabbrica e della creazione di posti auto, oltre che a seguito del continuo e protratto uso dell’accesso carraio del supercondominio attore da parte dei condomini di Via (…) e di Via (…) in Milano, non poteva più essere applicata posto che tutte tali circostanze avevano determinato un mutamento di uso dell’area cortilizia e la conseguente necessità di rivolgersi al Giudice per procedere alla revisione delle tabelle millesimali in uso al Supercondominio di Via (…), quelle di cui alla scrittura del 1960. La causa con R.G. n. 51166/2006 veniva assegnata alla Dott.ssa Se..
Si costituiva in giudizio la convenuta Ge. S.p.A. nella sua qualità di proprietaria dell’immobile di via (…) che evidenziava che quand’anche vi fossero delle modifiche sulle ripartizioni delle quote millesimali non potevano comprendere il lotto G. a cui si riferiva la sua proprietà a cui era confermata la partecipazione di 117 millesimi.
Si costituivano in giudizio i Condomini personalmente ed i Condomini di viale (…) Milano che chiedevano in via preliminare di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva ad agire e/o di titolarità del rapporto, in capo al Supercondominio di Via (…) e ai singoli condòmini che hanno promosso il presente procedimento, nonché il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto in capo agli esponenti, con riguardo all’odierno giudizio, avendo parte attrice invocato ex art. 69 disp. att. c.c. la modifica del proprio Regolamento condominiale, il quale non può in alcun modo vincolare soggetti terzi; Nel merito, di respingersi, in quanto infondate in fatto e in diritto, tutte le domande svolte dagli attori. Per l’effetto, in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l’estinzione del diritto in comunione (proprietà o uso) sancito nella convenzione del 1960 per i fatti di cui in parte narrativa, nonché accertare e dichiarare l’esclusivo obbligo di Via (…) nel farsi carico di tutte le spese inerenti alla gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria riguardante la porzione di area di sua esclusiva proprietà. Ed ancora nel merito in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi, in cui il Giudice ritenesse possibile e accoglibile la tesi ex adverso prospettata e dunque sussistente un vincolo alla contribuzione delle spese per la manutenzione dell’area dedotta in giudizio, da parte degli esponenti, accertare il minimo godimento e utilizzo dell’area da parte dei condòmini di viale (…) e dunque accertare la proporzionale ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie che non potranno superare, nella nuova tabella da redigersi, la soglia indicata nella tabella riportata nel presente atto, o quella minore ritenuta di Giustizia. Accertare e dichiarare la nullità (o comunque la non vincolatività) delle delibere assunte unilateralmente dal Supercondominio di Via (…) (in particolare della delibera del 31 marzo 2006), in quanto lesive dei diritti degli esponenti, i quali non hanno mai partecipato alla gestione e alla amministrazione dell’area dedotta in giudizio. Per ciò che concerne la ripartizione delle spese in relazione al rifacimento del manto di copertura del garage di proprietà della Ge. S.p.A. accertare che la parte delle spese a carico di quest’ultima debbano essere pari a 2/3 della spesa complessiva, o alla diversa misura ritenuta dal Giudice.
Si costituivano altresì i Condomini tutti di via (…) Milano che chiedevano che il Tribunale adito volesse dichiarare la loro carenza di legittimazione passiva e comunque rigettare le domande attore perché improponibili, inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto per le motivazioni tutte di cui in atti.
Interveniva in giudizio anche il Supercondominio di Via (…) – Milano, il quale aderiva alle domande proposte dai Condomini di via (…) Milano.
Si costituivano in giudizio tutti gli altri condomini di via (…) Milano con comparsa del 5.7.2007 che aderivano alle domande di parte attrice.
Rimanevano contumaci i Condomini di via (…) Milano e di Viale (…) Milano. Alla prima udienza del 5.6.2007 il Giudice rinviava per permettere l’integrazione del contraddittorio, alla successiva udienza del 9.1.2008 venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c..
All’udienza del 30.1.2009 il Giudice Dott. Colombo al quale nel frattempo la causa era stata definitivamente assegnata si riservava sulle istanza istruttorie.
A scioglimento della riserva in data 11.3.2009 il giudice disponeva una consulenza tecnica d’ufficio nominando quale consulente l’Arch. Fr.Ca. il quale depositava in data 2.3.2011 elaborato peritale.
Con provvedimento del Presidente di Sezione del 12.4.2011, a seguito del trasferimento ad altro ufficio del dott. Colombo, il fascicolo veniva assegnato definitivamente al giudice Dott.ssa Sabrina Bocconcello che con provvedimento del 4.7.2011 a scioglimento della riserva presa all’udienza del 21.6.2011, a seguito di note critiche depositate dalle parti in ordine all’elaborato peritale e rilevato che il Ctu nominato non poteva presentarsi per i richiesti chiarimenti sull’elaborato a seguito della intervenuta cancellazione dall’albo, provvedeva alla sostituzione del C.T.U. e nominava quale nuovo consulente l’Ing. Ar.Ba..
All’udienza del 27.1.2012 il Ctu nominato prestava giuramento e il Giudice formulava il quesito riportandosi a quello di cui al provvedimento del 10.3.2009. L’elaborato definitivo veniva depositato in data 21.05.2013.
La causa, dopo i chiarimento resi dal Ctu all’udienza del 18.6.2013, veniva rinviata all’udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. A seguito della discussione finale all’udienza del 9.1.2014 viene data lettura della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento è stato introdotto dagli attori per richiedere la revisione delle tabelle millesimali in uso dagli attori inerenti l’area cortilizia comune.
Devono dapprima essere superate le eccezioni pregiudiziali per poi passare al merito della questione che ci occupa. In merito quindi alla eccezione pregiudiziale rilevata dai convenuti di via (…) Milano di inammissibilità delle domande nuove svolte da parte attrice si rileva quanto segue. I convenuti chiedono che vengano dichiarate inammissibili le nuove domande rassegnate da parte attrice con memoria ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c. deducendo che con l’atto introduttivo gli attori chiedevano fossero accertati gli intervenuti mutamenti dell’originaria struttura del Supercondominio di via (…) in Milano e gli errori presenti nelle tabelle millesimali in uso, anche in riferimento ai condominii di viale (…), Viale (…), Via (…), Via (…) e la proprietà di Via (…) e, per l’effetto, dichiarare errate le tabelle millesimali originarie e, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, sostituirle con quelle ritenute di giustizia”, mentre con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., parte attrice avrebbe ampliato il thema decidendum poiché a pag.7 del predetto atto gli attori deducono che “appare indubbio che la revisione delle tabelle millesimali di cui alla presente causa si rende necessaria per più motivi: mancato inserimento nelle tabelle millesimali del Supercondominio dell’utilizzo dell’area cortilizia (uso comune) da parte del Condominio di Via (…), ed in ogni caso per mutata situazione di fatto relativa alle reciproche servitù”.
Questo Tribunale rileva che la deduzione di parte attrice in sede di memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. non può ritenersi domanda nuova né ampliamento del thema decidendum ma semmai precisazione delle domande e delle motivazioni che hanno indotto le domande L’eccezione quindi non può trovare accoglimento.
Deve poi essere accolta da domanda di carenza di legittimazione passiva dei Condòmini di Via (…), Milano e del Supercondominio di Via (…) Milano.
Il Tribunale, infatti, rileva che la C.T.U. dell’ing. Ba., correttamente ed adeguatamente motivata e a cui quindi deve farsi esclusivo riferimento, ha confermato l’assenza di una qualunque partecipazione degli detti convenuti alla proprietà o ad altro diritto reale sull’intera area cortilizia di Via (…). La Ctu ha confermato infatti a pagina 19 dell’elaborato peritale che: Nessuna quota deve essere attribuita al Supercondominio di Via (…) perché: a) esso non è proprietario di aree interne e b) perché i regolamenti dei due condominii specificano chiaramente che la servitù di passo è perenne e gratuita e il Supercondominio di Via (…) concorre per 1/3 nelle sole spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della rampa ovest della Via (…) e al 50% per quelle del parco giochi ubicato sul retro dell’edificio (…)”. A nulla rileva sul punto la deduzione di parte attrice che assume che “la situazione riguardante l’area cortilizia è radicalmente mutata proprio in relazione alle servitù reciproche menzionate nei due regolamenti dei due supercondomini” posto che è pacifico tra le parti che tra i due Supercondominii sussistono servitù reciproche convenzionalmente stabilite nei rispettivi regolamenti condominiali (a cui deve farsi riferimento per la regolamentazione di ogni rapporto di servitù) che escludono qualunque titolarità dei convenuti sull’area de quo. Ne consegue la declaratoria di carenza di legittimazione passiva dei convenuti condomini di via (…) Milano e del Supercondominio di via (…), Milano, il conseguente rigetto di ogni domanda in danno agli stessi svolta da parte attrice e la condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti condomini di via (…) Milano e del Supercondominio di via (…), Milano come indicato in dispositivo.
Va poi chiarito che anche da una non attenta lettura degli atti di causa è chiaramente rilevabile che gli attori hanno inteso chiedere la revisione delle tabelle millesimali di gestione dell’area cortilizia interna comune a tutti i convenuti (ad eccezione ovviamente del Condominio di via (…) per le sopra dedotte argomentazioni) posto che deducono l’intervenuto mutamento della situazione di fatto in relazione alla detta area cortilizia rispetto alla convenzione stipulata inter partes nel lontano 1960. Pertanto, contrariamente a quanto assunto da parte dei convenuti, a tale convezione del 13.9.1960 inter partes deve farsi riferimento allorquando gli attori chiedono la revisione delle tabelle in uso al Supercondominio e non a quelle di cui al regolamento del Supercondominio. Poiché è pacifico che la convenzione originaria del 1960 stabiliva un vera e propria comunione di tutta l’area cortilizia tra tutti i proprietari dei singoli lotti di Via (…) e di Viale (…), legittimamente risulta integrato il contraddittorio tra tutti i convenuti (ad eccezione ovviamente del Condominio di via (…) per le sopra dedotte argomentazioni), nonché la legittimazione attiva degli attori, dovendosi quindi disattendere la domanda di carenza di legittimazione come svolta dai condomini di viale (…) Milano.
E’ poi controverso se l’area cortilizia comune determini una mera comunione su detto bene tra i vari partecipanti, ovvero integri una ipotesi di “supercondominio”, cui notoriamente si applicano in via estensiva le norme sul condominio negli edifici e ciò ai fini della procedibilità o meno della domanda di revisione poiché nel primo caso non potrebbe trovare accoglimento la domanda di revisione e nel secondo invece si.
Come noto la ormai consolidata giurisprudenza della Corte Suprema è orientata a riconoscere alle fattispecie in parola l’applicabilità delle norme del condominio (cfr. Cass. 19 marzo 1994, n. 2609; 14 novembre 1996, n. 9982; 8 agosto 1996, n. 7286, 7 luglio 2000, n. 9096). Il consolidato orientamento della Cassazione – dal quale il Tribunale non ritiene di doversi discostare – individua il presupposto fondamentale perché si instauri un diritto di condominio su un bene comune, in quel particolare nesso che deve intercorrere tra tale bene e le unità immobiliari a proprietà solitaria.
“L’art. 1117 c.c. contempla due differenti forme di collegamento tra i piani e le porzioni di piano da una parte, e le cose, gli impianti ed i servizi di uso comune, dall’altra: un collegamento materiale e uno funzionale, consistente il primo nella incorporazione tra entità inscindibili, il secondo nella congiunzione tra res separabili. Il primo si manifesta come necessità per l’esistenza o per l’uso (il tetto, le fondamenta, le scale, ecc.), che rende le cose in proprietà individuale e le cose comuni inseparabili le une dalle altre, pur nella autonoma rilevanza giuridica. Il secondo nesso, che si traduce nella destinazione all’uso o al servizio, ha luogo da una unione fisica stabile tra le res, che tuttavia può essere posta nel nulla senza grave deterioramento dei beni (impianto di riscaldamento, tubature, ascensore, ecc.)”. Cass. 14791/2003. Questo particolare collegamento tra i beni individuali e i beni comuni, cui l’ordinamento dà rilevanza giuridica ponendolo a fondamento del diritto di condomino, è stato definito in giurisprudenza (Cass. 7 luglio 2000, n. 9096) come “relazione di accessorietà”, espressione che traduce in maniera unitaria e più esauriente quei collegamenti desumibili dall’art. 1117 c.c., perché racchiude in sé sia il legame funzionale che la connessione materiale, in quanto l’accezione giuridica dell’accessorietà – desumibile dalle varie disposizioni codicistiche che a diversi fini ne fanno menzione – esprime, quanto alla funzione, il carattere complementare delle cose; esprime inoltre la connessione materiale, che determina la mancanza di autonomia fisica dei beni pur non escludendo il permanere della individualità giuridica. Se ricorre una relazione di accessorietà, nel senso sopra illustrato, tra beni e beni di proprietà individuale, sui primi si instaura un diritto di condominio, mentre se tale relazione non ricorre, i beni comuni che spettino pro – quota ai titolari di proprietà individuali insistenti su piani o porzioni di piano – quand’anche rivelino un qualche tipo di collegamento con questi ultimi, diverso dal rapporto di accessorio a principale – non possono che essere oggetto di ordinaria comunione.
Il discrimine tra i due istituti è nella funzione strumentale che caratterizza i beni condominiali, rispetto alla piena autonomia dei beni oggetto di semplice comunione. Le cose comuni contemplate dalle norme sul condominio negli edifici non sono suscettibili di autonoma utilità, perché sono o strutturalmente necessari alla stessa esistenza del bene individuale, ovvero funzionalmente destinati a servizio di questo, in guisa che il godimento dei beni comuni è strumentale al godimento (o al miglior godimento) del bene individuale. Per contro, ai beni in comunione difetta il carattere della strumentalità, perché il rapporto di comunione si esaurisce nella mera contitolarità dei diritti, e ciascuno dei contitolari è in grado di godere direttamente del bene soddisfacendo in maniera immediata il proprio interesse, sia pure con il limite giuridico della concorrenza delle altre quote. Ciò posto si ritiene che sussista nel caso nel caso de quo la dedotta relazione di accessorietà tra i Condomini tutti e l’area cortilizia posto che quest’ultima è pacificamente necessaria (ad esempio per il passaggio pedonale, per l’accesso alle vie pubbliche, per l’accesso ai posto auto, etc.), e riconosciuto che – con riferimento al bene oggetto della presente controversia (area cortilizia) – non può porsi in dubbio la ricorrenza del diritto di condominio, va tuttavia esaminato se tale conclusione possa essere in qualche modo condizionata dalla particolare circostanza che detto bene è comune non ad un edificio ma ad un complesso di edifici. Proprio a tale particolare strutturazione i convenuti vorrebbero ricollegare l’effetto della inapplicabilità della normativa sul condominio e la sostituzione con quella sulla comunione.
Orbene, osserva la Corte Suprema sul punto che se l’elemento caratterizzante del diritto di condominio su beni, impianti o servizi comuni è rappresentato dalla esistenza della ricordata relazione di accessorietà rispetto alle proprietà solitarie, detta relazione ben può esistere – ed avere la medesima rilevanza – con riferimento non ad un solo edificio, ma a più fabbricati che nella loro individualità costituiscono autonomi condomini, e ciò senza che possa avere influenza il fatto che i condomini fossero sorti sin dall’origine autonomi o siano derivazione del frazionamento di un condominio originariamente unico.
Da ciò ne consegue che in relazione all’area cortilizia de quo deve ritenersi determinata una situazione che integra l’ipotesi del supercondominio al quale si applicano le regole del condominio e quindi anche quelle inerenti la revisione delle tabelle millesimali.
Tale statuizione è assorbente di ogni decisione in merito alla richiesta di declaratoria di esitnzione del diritto di comunione.
Venendo ora al merito della questione che ci occupa va detto che la Ctu, premessa la descrizione dell’area cortilizia de quo, ha provveduto a individuare le nuove tabelle millesimali tenendo conto delle modifiche intervenute dopo la stipula della convenzione del 1960 e consistenti nella realizzazione di posti auto esclusivi, la realizzazione di un nuovo fabbricato al civico (…), del ciò sulla base degli elaborati grafici e documentali esistenti agli atti sub appendice 2 e del sopralluogo effettuato.
L’art. 69 n. 2 disp. att. c.c. stabilisce che “i valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti”… “quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano”.
Nella specie essendo pacificamente state realizzate nuove unità immobiliari e posti auto, dunque un’innovazione di vasta portata deve ritenersi sussistere il presupposto della revisione richiesta. Alla soluzione indicata dalla Ctu a pag. 28 deve farsi riferimento tenuto conto che tutti i convenuti ammettono la modifica dell’originaria struttura del Supercondominio anche solo per la costruzione del corpo di fabbrica che insiste sul civico (…) Milano: deve quindi ritenersi corretta la tabella ivi elaborata.
Deve dunque statuirsi che le nuove tabelle millesimali che determinano il valore attuale di ciascuna porzione dell’area cortilizia de quo sono quelle di cui alla tabella pag. 28 della relazione del CTU Ing. Ar.Ba. depositata il 20.5.2013.
Tali tabelle hanno indicato una variazione anche nella partecipazione millesimale della Soc. Ge. S.p.A.. I cui domanda quindi non potrà trovare accoglimento.
Va infine rilevato che sebbene la statuita modifica delle tabelle millesimali non può avere effetto retroattivo ma potrà avere efficacia solo dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza (ex multis Cass. 5690/2011), in accoglimento della domanda di parte convenuta in merito all’impugnativa della delibera resa dal Supercondominio di via (…) Milano va dichiarata la nullità della delibera assembleare del Supercondominio di via (…) Milano per eccesso di potere e nella parte in cui delibera l’esecuzione di lavori che devono essere eseguiti sull’area cortilizia de quo senza la partecipazione di tutti gli altri partecipanti al Supercondominio, posto che stante l’esistenza del Supercodominio tra tutti i condomini in relazione all’area cortilizia de quo, questi hanno diritto a prendere parte alla decisione in merito alle modalità di esecuzione ed alle spese da sostenersi. Dato l’esito del giudizio si ritiene che le spese processuali vadano compensate tra le parti stante l’esito del giudizio che ha visto accolte le domande degli attori e dei convenuti, fatto salvo quanto già sopra detto in merito alle spese processuali a favore dei condomini di via (…) Milano e del Supercondominio di via (…) Milano.
Le spese di Ctu vengono integralmente poste a carico solidale delle parti con esclusione dei convenuti dei condomini di via (…) Milano e del Supercondominio di via (…) Milano. Sentenza esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. accerta la carenza di legittimazione passiva dei Condomini di via (…) Milano e del Supercondominio di via (…) Milano;
2. accertati gli intervenuti mutamenti dell’originaria struttura del Superconodminio di via (…) Milano ed i conseguenti errori presenti nelle tabelle in uso inerenti l’area cortilizia descritta in narrativa, dispone che in modificazione delle tabelle millesimali preesistenti di cui alla scrittura privata del 13.9.1960, le nuove tabelle millesimali da applicarsi nell’ambito della detta area cortilizia, siano quelle approntate nel corso del presente giudizio dall’ing. Ar.Ba., contenute a pagina 28 nella relazione peritale depositata in Cancelleria dal citato consulente in data 20.5.2013;
3. Dichiara la nullità della delibera del 31.3.2006 del supercondominio di via (…) Milano per le motivazioni dedotte in narrativa;
4. rigetta ogni altra domanda;
5. condanna gli attori alla refusione delle spese di lite in favore dei Condomini tutti di via (…) Milano e del Supercondominio di via (…) Milano che liquida in Euro 3.000,00 per compensi oltre oneri accessori di legge.
6. compensa tra tutte le altre parti le spese di lite.
7. Pone definitivamente a carico di tutte le parti, ad esclusione dei Condomini tutti di via (…) Milano e del Supercondominio di via (…) Milano, le spese di Ctu..
8. Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 9 gennaio 2014.
Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2014.

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