La convivenza more uxorio del coniuge destinatario dell’assegno, stabile e duratura, tale da aver dato vita ad una vera e propria famiglia di fatto, eventualmente caratterizzata dalla nascita di figli è suscettibile di rendere inoperante o comunque di produrre una sospensione dell’assegno divorzile
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 10 dicembre 2013 – 26 febbraio 2014, n. 4539
Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti
Fatto e diritto
In un procedimento di divorzio tra M.A. e A.E., il Tribunale di Bassano del Grappa, con sentenza 4/3/2011, disponeva assegno a carico del marito per la moglie, per l’importo di €. 500,00 mensile. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 2/9/2011, riduceva l’importo ad €. 300,00.
Ricorre per cassazione il marito.
Resiste con controricorso la moglie.
Il ricorso non è inammissibile, essendo specificate e chiarite le censure mosse alla sentenza impugnata.
Giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte, Cass. N. 17195/ 2011; n. 3923 del 2012) ha affermato che la convivenza more uxorio del coniuge destinatario dell’assegno, stabile e duratura, tale da aver dato vita ad una vera e propria famiglia di fatto, eventualmente caratterizzata dalla nascita di figli (come nella specie) è suscettibile di rendere inoperante o comunque di produrre una sospensione dell’assegno divorzile. Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso che, al riguardo, censura la sentenza impugnata.
Rimane assorbito il secondo motivo attinente all’an e al quantum dell’assegno divorzile.
Va pertanto cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo in diversa composizione, che pronuncerà sul merito, tenendo conto del principio di diritto suindicato e che pure disporrà sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.