RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE – RESPONSABILITÀ DELL’ALBERGATORE – RESPONSABILITÀ ILLIMITATA PER LE COSE CONSEGNATE ALL’ALBERGATORE E PER LE QUALI QUESTI HA L’OBBLIGO DI CUSTODIRLE – RESPONSABILITÀ ILLIMITATA PER LE COSE DISTRUTTE PER COLPA DELL’ALBERGATORE O DEI SUOI FAMILIARI – RESPONSABILITÀ LIMITATA PER LE COSE PORTATE IN ALBERGO E NON CONSEGNATE ALL’ALBERGATORE

In merito alla responsabilità dell’albergatore, per le cose sottratte ai clienti, l’art. 1784 c.c. prevede un’ipotesi di responsabilità illimitata nel caso di cose consegnate all’albergatore e per le quali questi, avendo l’obbligo di custodirle, abbia rifiutato di riceverle e nel caso in cui le cose, sebbene non consegnate, siano state distrutte, sottratte o deteriorate per colpa dell’albergatore o dei suoi familiari. Si configura invece una responsabilità limitata dell’albergatore, pari a cento volte il prezzo della locazione giornaliera, in relazione al deterioramento, alla distruzione o alla sottrazione delle cose portate in albergo. Infatti, seppur in capo al cliente non sussista un obbligo di consegnare tutte le cose di sua proprietà in custodia all’albergatore, ove non si avvalga di tale facoltà corre il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l’integrale risarcimento del danno, salvo che non provi la colpa dell’albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione.

Tribunale Roma, Sezione 12 civile – Sentenza 24 ottobre 2013, n. 21237

 

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