Il Giudice di Pace di Lucca ha accolto la domanda avanzata da un cittadino statuendo che la Tia  (tassa sui rifiuti), avendo la natura di tributo e non di servizio, non può essere assoggettata al regime Iva (aliquota al 10%), quindi il cittadino ha diritto al rimborso delle somme illegittimamente versate nel termine di prescrizione di dieci anni a partire dal primo pagamento effettuato.

L’Iva colpisce, come ogni imposta ex art 53 della Costituzione, elementi che costituiscono una qualche capacità contributiva per il soggetto passivo (contribuente). Tale presupposto si manifesta quando un soggetto acquista beni o servizi e non quando paga un’imposta come la Tia

In proposito alla Tia, il Giudice di Pace di Lucca ha rilevato l‘inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo – quest’ultima commisurata a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni – porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posta alla base dell’assoggettamento ad I.v.a. ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 633/72 e caratterizzato dal pagamento di un corrispettivo per la prestazioni di servizi.

Fonte: altalex

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