La fonte del diritto del condomino di sopraelevare va ricercata nella norma codicistica interpretata in collegamento con le speciali prescrizioni antisismiche, per cui tale diritto sorge solo nel momento in cui la stabilità strutturale dell’edificio in condizioni di quiete lo consente o, nelle zone sottoposte a rischio sismico, solo nel momento in cui la struttura del fabbricato è adeguata al grado di sismicità della zona e, perciò è pronta a sopportare la sopraelevazione. Con la conseguenza che la domanda di demolizione può essere paralizzata solo dalla prova che non solo la sopraelevazione ma anche la struttura sottostante è adeguata a fronteggiare il rischio sismico, con la conseguenza che se tale prova non è acquisita, il diritto di sopraelevare non può sorgere.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 27 settembre – 15 novembre 2013, n. 25766
Presidente Piccialli – Relatore Falaschi
Considerato in fatto
La Corte di appello di Catanzaro, pronunciando sull’appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia n. 56/2004 proposto dai P. – A. nei riguardi del L. , nonché su quello incidentale presentato da quest’ultimo, con sentenza n. 259/2010 (pubblicata il 19 marzo 2010), ha accolto entrambi i gravami e in totale riforma della decisione di primo grado, ha ordinato agli appellanti principali di demolire la sopraelevazione realizzata sull’immobile di proprietà di L.S. , mentre ha rigettato la restante domanda attorea di risarcimento dei danni.
Avverso la menzionata sentenza (non notificata) ha proposto ricorso ordinario per cassazione (notificato il 7 aprile 2011 e depositato il 26 aprile successivo) i menzionati P. e A. denunciando, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 872 c.c., per avere la corte distrettuale espresso valutazioni ai fini della legittimità della sopraelevazione pur in mancanza di una concreta lesione o di un pericolo attuale, nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, giacché l’indagine sulle opere realizzate era stata effettuata in modo esaustivo dal c.t.u. il quale aveva dichiarato, al termine della sua lunga relazione, che la costruzione posta sul solaio di copertura non recava alcun problema alla statica dell’edificio.
L’intimato L. non si è costituito in questa fase.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo il rigetto del ricorso.
All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.
Ritenuto in diritto
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Il primo ed il secondo motivo del ricorso, logicamente connessi, attenendo entrambi all’accertamento della legittimità della sopraelevazione, possono essere trattati congiuntamente.
Richiamando le decisioni di questa corte, in particolare sent. n. 5024 del 1991 e n. 5823 del 1981, la corte del merito ha fatto applicazione del principio che vieta la sopraelevazione qualora le condizioni statiche dell’edificio non la consentano, interpretando il divieto nel senso che esso sussiste anche nel caso che le strutture dell’edificio siano tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentono di sopportare l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, se le leggi antisismiche prescrivono particolari cautele tecniche da adottarsi nella sopraelevazione di edifici, di esse si deve tenere conto al fine di accertare od escludere il diritto del proprietario.
La fonte del diritto del condomino di sopraelevare va ricercata, quindi, secondo i giudici d’appello, nella norma codicistica interpretata in collegamento con le speciali prescrizioni antisismiche, per cui tale diritto sorge solo nel momento in cui la stabilità strutturale dell’edificio in condizioni di quiete lo consente o, nelle zone sottoposte a rischio sismico, solo nel momento in cui la struttura del fabbricato è adeguata al grado di sismicità della zona e, perciò è pronta a sopportare la sopraelevazione. Con la conseguenza che la domanda di demolizione può essere paralizzata solo dalla prova che non solo la sopraelevazione ma anche la struttura sottostante è adeguata a fronteggiare il rischio sismico; con la conseguenza che se tale prova non è acquisita,il diritto di sopraelevare non può sorgere.
Nel caso di specie la corte territoriale ha ritenuto che agli atti non fossero acquisiti elementi sufficienti che potessero seriamente e scientificamente dimostrare la sicurezza antisismica della sopraelevazione e dell’edificio sottostante.
Era certo, invero, che il fabbricato, seppure fosse nella globalità in cattivo stato manutentivo e questa fosse la vera causa dei danni lamentati dall’originario attore, mai era stato reso conforme alle prescrizioni tecniche dettate dalla legislazione speciale (legge n. 64 del 1974); risultava dalla CTU che la sopraelevazione non rispettava la normativa antisismica; era incontroverso che i ricorrenti mai avevano presentato una progettazione antisismica (con tutte le relazioni connesse) non solo dell’opera da realizzare (e poi concretamente eseguita) ma anche dell’intero edificio; del pari era pacifico che i predetti mai avevano fatto eseguire una verifica della struttura complessiva e delle fondazioni del fabbricato. A fronte della presunzione di pericolosità derivante dall’inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate dalla normativa speciale, nulla era stato dedotto dai coniugi P. – A. per giungere ad esprimere un giudizio di non pericolosità dell’opera. Poiché ciò che conta è che l’edificio sia dotato di un sufficiente coefficiente di resistenza per fronteggiare, da ogni direzione, tutti gli eventi che prevedibilmente possano interessare quella determinata zona territoriale, dotazione da dimostrarsi in concreto con tutte le verifiche che la legge impone inderogabilmente in queste situazioni, si ritornava, ad avviso dei giudici di appello, al problema centrale: la mancanza di prova circa l’idoneità antisismica della struttura, prova non ricavabile neppure dalla CTU.
L’ausiliare d’ufficio aveva ammesso di non avere potuto esaminare il progetto originario dell’edificio, non prodotto da alcuna delle parti, di non avere proceduto alle verifiche delle fondazioni, della struttura nel suo complesso e dei singoli elementi che la componevano, per cui aveva affermato che sarebbe stato indispensabile un accertamento più approfondito, di carattere quantitativo, comportando molteplici saggi nelle diverse proprietà individuali e nelle fondazioni, nonché una verifica statica assai complessa, essendosi limitato, in buona sostanza e come dallo stesso affermato, a prendere visione dall’esterno dell’edificio e della sopraelevazione (attività chiaramente inadeguata alla soluzione della problematica posta dalla legislazione antisismica). Ebbene, le considerazioni del c.t.u., condotte nell’ambito di una corretta interpretazione delle norme codicistiche e speciali in tema di prescrizioni antisismiche (art. 164 legge n. 64 del 1974) e sorrette da motivazione adeguata, immune da vizi logici e pertanto incensurabile in questa sede di legittimità, resistono alle censure mosse dai ricorrenti in punto di assenza di prova delle condizioni di sopraelevabilità dell’immobile oggetto di causa, sicuramente incombente sugli originari convenuti, come si ricava, in parte motiva, dalle stesse sentenze richiamate di questa corte e che hanno trovato conferma anche in pronunce successive (v. da ultimo Cass. 30 novembre 2012 n. 21491).
In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi la possibile manifesta infondatezza del ricorso in questione.”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio, e, pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non costituito l’intimato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.

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