In materia di impugnazione di delibere assembleari, qualora il condomino agisca per far valere l’invalidità di una delibera, è onere del condominio convenuto provare che tutti i condomini sono stati tempestivamente avvisati della convocazione. Trattasi infatti di un presupposto per la regolare costituzione dell’assemblea, restando a carico dell’istante l’onere di dimostrare gli eventuali vizi inerenti alla formazione della volontà dell’assemblea medesima. Tuttavia, ritenuto che la norma di cui all’art. 2377, ultimo comma c.c., a norma del quale l’annullamento della deliberazione dell’assemblea della s.p.a. non può aver luogo nel caso in cui essa sia stata sostituita con altra presa in conformità con la legge, ne deriva che avendo detta norma carattere generale, è da ritenersi applicabile anche alle assemblee condominiali con la conseguenza che non può procedersi all’annullamento della delibera invalida laddove l’assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti oggetto dell’impugnazione.

 

Tribunale Genova, Sezione 3 civile

Sentenza 18 settembre 2013, n. 2719

IMPUGNAZIONE DI DELIBERE ASSEMBLEA CONDOMINIALE – PRESUPPOSTO PER LA REGOLARE COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA – REGOLARE CONVOCAZIONE DI TUTTI I CONDOMINI – ANNULLABILITÀ DELLA DELIBERA – RICONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA E DELIBERAZIONE SUL MEDESIMO OGGETTO DELLA DELIBERA IMPUGNATA – LIMITE ALL’ANNULLABILITÀ

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica G.O.T. Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2617/2010 R.G. promosso da
Sigg.ri Ra.Se. e Le.Is. residenti in Genova ed ivi elettivamente domiciliati in (…) presso lo studio degli Avv. Al.Ru. e Corrado Tasso che li rappresentano e difendono e in forza di mandato in atti
– Attori –
contro
Condominio di via (…) in persona dell’amministratore pro tempore, corrente in Genova ed ivi elettivamente domiciliato in Via (…) e (…) presso lo studio dell’avv. El.Gi. che lo rappresentano e difendono in forza di mandato in atti
– Convenuto –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) L’impugnazione proposta dai sigg.ri Ra. e Le. avverso la delibera assunta dall’assemblea del condominio di via (…) in Genova in data 8.6.2007 appare fondata e deve essere accolta in forza della ragioni di cui in appresso. Più specificamente con l’odierno procedimento i sigg.ri Ra. e Le. comproprietari dei fondi del citato stabile hanno ritenuto di impugnare la predetta delibera per difetto di convocazione e nel punto in cui viene approvato il consuntivo es. 2005-2006 per l’asserita violazione degli accordi intercorsi con il condominio e per violazione del regolamento condominiale.
In particolar la sig.ra Le. lamenta di non essere stata ritualmente convocata risultando residente in coso Europa 1916/12 a cui doveva essere effettuata la convocazione con la conseguenza che una convocazione congiunta ai sigg.ri Ra. e Le. fatta solo in via (…) non sarebbe regolare in quanto non tempestiva.
Sostengono infatti gli attori che non risulterebbe indicato il numero interno ma solo il civico con impossibilità per l’ufficio postale di rilasciare l’avviso della relativa raccomandata. Affermano quindi gli attori di aver appreso dell’assemblela solo a seguito del ricevimento del relativo verbale quando gli attori contattavano l’amministratore e ottenevano il numero della raccomandata dal medesimo spedita e effettuate le ricerche presso l’ufficio postale, entravano in possesso del plico il 22.6.2007.
Quanto alle voci di spesa contestate gli attori lamentano la divisione tra tutti i condomini per millesimi della somma di Euro 2523,38 alla voce avv. Fr./Am. trattandosi di somma riconosciuta agli attori a chiusura transattiva di una vertenza instaurata dal Ra. per ottenere il riconoscimento del proprio credito derivante dal consumo di utenze personali degli attori per bollette pari a Euro 1299,38.
Quindi la differenza di importo consistente nelle spese legali sostenute dagli attori ammontanti ad Euro 1224,00 e pagate dal condominio m virtù di accordo transattivo non potrebbe essere ora messa a carico pro quota anche degli attori che censurano quindi la delibera sul punto.
Inoltre gli attori lamentano l’apposizione anche a loro carico pro quota della somma di Euro 120,00 per le opere di derattizzazione atteso che quanto al loro piano fondi, a dette opere provvederebbero direttamente gli attori.
Infine lamentano il compenso del precedente amministratore per conteggi relativi a lavori effettuati ad una strada comune ai soli appartamenti e che quindi non competerebbe agli attori. In forza di tali assunti chiedono dichiararsi nulla/annullabile la delibera de qua. Si costituisce il condominio contestando l’assunto attoreo di cui chiede il rigetto e rilevando che la delibera impugnata risulta superata da nuova delibera del 31.7.2007 avente ad oggetto gli stessi argomenti a cui hanno partecipato anche gli attori (prod. 1).
Quanto alla regolarità della convocazione della delibera impugnata il Condominio rileva che l’avviso di convocazione dell’assemblea al sig Ra. e congiuntamente alla sig.ra Le. è stato effettuato regolarmente atteso che il Ra. è residente in via (…) e il suo nominativo risulta apposto sulla targa del citofono accanto al campanello.
Non rileva poi la circostanza che vi siano anche altri civici 24A, 24B, 24C atteso che, se è vero che risultano indicati altri interni col cognome Ra., gli stessi portano comunque nomi diversi.
Parte convenuta afferma pertanto la validità della convocazione sull’assunto che non potrebbe imputarsi all’amministratore la negligenza dell’inviato delle poste.
Quanto poi alla censura nel merito delle singole voci si spesa il convenuto rileva come il codnominio abbia già pagato agli attori la somma di Euro 1299,38 quale corrispettivo per le utenze dagli stessi messe a disposizione ritenendo pertanto che nessuna lesione sia stata causata agli interessi degli attori.
Quanto poi al fatto che gli attori abbiano deciso di provvedere direttamente alla deratizzazione dei loro fondi ciò non toglie che gli stessi siano comunque tenuti a contribuire alle spese di deratizzazione effettuata a cura del Condominio a favore di tutti loro compresi, atteso che le relative esche sono state apposte anche nel piazzale e nelle aree condominiali cui gli attori partecipano.
Rileva infine che i lavori alla strada per i cui conteggi è stato riconosciuto all’amministratore un compenso suddiviso anche con gli attori, hanno riguardato non solo i terrazzi e la strada comune ma (anche il piazzale di proprietà Ra.
Analogamente il convenuto sostiene che anche le spese dovute allo studio Ba. per la causa contro la sig.ra Ta. sarebbero dovute anche dagli attori posto che nel verbale del 9.4.1999 tutti presenti davano mandato a resistere nella causa contro la Ta. e tale delibera ancorché impugnata, risulta ancora efficace e vincolante per tutti.
Il convenuto chiede pertanto il rigetto dell’impugnazione attorea.
Così delineate le posizioni delle parti si osserva che se da un lato parte attrice lamenta la mancata regolare convocazione, non essendo stato inoltrato alcun avviso all’indirizzo di via (…) della residenza della Le. e non avendo l’addetto delle Poste lasciato l’avviso della raccomandata quanto alla convocazione effettuata ad entrambi in via (…) presso la residenza del Ra., parte convenuta non contesta espressamente detta circostanza ma al contrario si giustifica rilevando solo che sul campanello del Ra. risulterebbe indicato anche il nome Sergio mentre gli altri soggetti indicati con cognome Ra. nei civici adiacenti porterebbero comunque un nome diverso.
Parte convenuta quindi non allega alcun documento atto a provare la regolarità della convocazione.
Pertanto, non risultando idoneamente provato il tempestivo invio dell’avviso di convocazione all’indirizzo degli attori né il ricevimento di esso, non pare revocabile in dubbio che la convocazione non possa ritenersi ritualmente effettuata a prescindere dall’imputabilità o meno di detta circostanza all’amministratore piuttosto che all’ufficio postale.
Come è ben noto, infatti, qualora il condomino agisca per far valere l’invalidità di una delibera assembleare, incombe sul condominio convenuto l’onere di provare che tutti i condomini sono stati tempestivamente avvisati della convocazione, quale presupposto per la regolare costituzione dell’assemblea, mentre resta a carico dell’istante la dimostrazione degli eventuali vizi inerenti alla formazione della volontà dell’assemblea medesima (Cass. 5254/2011).
Ne discende che la delibera de qua sarebbe stata annullabile (Cass. Sez. Un. 4806/2005 per tutte) e che la fondatezza del principale motivo di censura assorbe ogni pronuncia sugli altri.
Peraltro, a fronte del superamento di detta delibera ad opera di altra successiva avente ad oggetto lo stesso argomento all’o.d.g. e a cui hanno partecipato ritualmente anche gli attori, nella presente sede potrà solo procedersi al giudizio di soccombenza virtuale ai fini delle spese di lite risultando superflua la pronuncia di merito sull’impugnativa e dovendo invece essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Si richiama sul punto giurisprudenza consolidata della Suprema Corte e condivisa dall’odierno giudicante a mente della quale la disposizione dell’art. 2377 comma ultimo c.c., secondo la quale l’annullamento della deliberazione dell’assemblea della società per azioni non può avere luogo se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dell’atto costitutivo, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici.
Pertanto si verifica la cessazione della materia del contendere, quando l’assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell’impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (Cass. 12439/2007).
2) Per quanto riguarda infine le spese di lite, che saranno liquidate alla luce del DM 140/2012 1 scaglione e parzialmente ridotte per la non particolare complessità della causa, a fronte di quanto emerso anche dalle prove orali in merito all’indicazione del nome del Ra. sul citofono, paiono sussistere giusti motivi per compensarne metà ponendo la restante metà a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, G.O.T. Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti, definitivamente pronunciando nella causa vertente tra il i Sigg.ri Ra.Se. e Le.Is. (attori) e il Condominio di via (…) in persona dell’amministratore pro tempore (convenuto), disattesa ogni altra eccezione, deduzione e istanza
– dichiara cessata la materia del contendere, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva;
– compensa metà delle spese di lite e condanna il convenuto a corrispondere agli attori la restante metà che liquida in complessivi Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge, per le ragioni di cui in parte motiva.
Così deciso in Genova il 18 maggio 2013.
Depositata in Cancelleria il 18 settembre 2013.

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