Al fine dell’accertamento del diritto all’assegno divorzile, non bisogna confondere lo stile con il tenore di vita. Anche in presenza di rilevanti potenzialità economiche, un regime familiare può essere infatti improntato o a uno stile di ‘understatement’ o di rigore, ma questa costituisce una scelta che non può annullare le potenzialità di una condizione economica molto agiata. Vi è poi da considerare la rilevanza dell’aspettativa che una convivenza con un coniuge possessore di un rilevante patrimonio immobiliare legittimamente determina nell’altro coniuge, anche se tale aspettativa può non materializzarsi in un vistoso cambiamento di stile di vita quantomeno in un determinato periodo della convivenza – aspettativa che incide nella configurazione di un tenore di vita proprio del matrimonio.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2008 della Corte d’appello di Firenze emessa il 7 dicembre 2007 e depositata il 15 gennaio 2008, R.G. n. 1923/07;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. La controversia ha per oggetto l’ammontare dell’assegno divorzile determinato dal Tribunale di Montepulciano in 1.200 euro, specificamente in relazione all’entita’ del patrimonio immobiliare dell’odierno ricorrente e al raffronto della situazione economica e patrimoniale dei due coniugi di cui una (quella dell’ (OMISSIS)) caratterizzata dalla entita’ e qualita’ del prestigioso patrimonio immobiliare e l’altra (della (OMISSIS)) dalla posizione di primario ospedaliero e dalla proprieta’ della casa di abitazione.

2. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado rigettando l’appello principale, in quanto la rilevanza del patrimonio immobiliare del ricorrente, a prescindere dalla sua redditivita’ attuale e dall’integrazione con redditi da lavoro, costituisce l’indice della disponibilita’ di risorse economiche importanti al fine del suo mantenimento. La Corte ha rigettato altresi’ l’appello incidentale, diretto a ottenere ima maggiorazione dell’importo dell’assegno, in relazione alla brevita’ della durata del matrimonio.

3. Con il ricorso per cassazione, basato su tre motivi illustrati con memoria difensiva, si deduce, nei primi due, la violazione e falsa applicazione, sotto diversi profili, dell’articolo 5 della legge sul divorzio (n. 898/1970″ e successive modifiche) quanto ai criteri per il riconoscimento e la determinazione dell’assegno divorzile. Il terzo motivo di ricorso lamenta la omissione, insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione quanto alla brevita’ della durata del matrimonio e al tenore di vita fruibile dalla beneficiaria dell’assegno gia’ in virtu’ dei suoi redditi personali.

4. Il controricorso contesta la dedotta violazione e falsa applicazione dei criteri e presupposti sanciti dalla legge e dalla giurisprudenza per l’attribuzione e la determinazione dell’assegno divorzile, cosi come i vizi della motivazione.

Ritenuto che:

5. Con il primo motivo di ricorso si deduce sostanzialmente l’omessa valutazione delle potenzialita’ economiche della controricorrente in funzione della sua capacita’ di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e si lamenta la sostituzione di tale indagine con la mera comparazione delle situazioni patrimoniali delle parti in causa. Il ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se violi i principi posti dalla Legge n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, come introdotto dalla Legge n. 74 del 1987, articolo 10, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, la decisione del giudice di merito il quale, pur rilevando che entrambi i coniugi dispongono di mezzi propri (redditi e cespiti patrimoniali), proceda direttamente all’attribuzione dell’assegno divorzile sulla base della mera comparazione delle situazioni economico-patrimoniali dei coniugi stessi, omettendo poi di svolgere qualsiasi concreta e puntuale indagine sulla adeguatezza dei mezzi dei quali dispone il coniugo, che risulti svantaggiato dalla predetta comparazione, al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ne’ circa la sussistenza di un eventuale deterioramento seguito al divorzio.

6. Il motivo e’ infondato. Proprio le considerazioni della Corte di appello relative all’indiscutibile e notevole dislivello economico delle due parti hanno condotto i giudici dell’appello a ritenere che in costanza di matrimonio la (OMISSIS) abbia potuto godere di un tenore di vita sensibilmente piu’ elevato di quello che puo’ sostenere dopo la fine del suo matrimonio sia pure fruendo di una rispettabile posizione economica.

7. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta che la Corte fiorentina abbia astrattamente immaginato un tenore di vita dei coniugi, prescindendo assolutamente dalla considerazione del caso concreto, nel quale non si era neanche instaurata una vera convivenza e consolidato un regime di vita comune, avendo i due coniugi abitato nelle proprie residenze e proseguito ognuno di loro lo stile di vita precedente. Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se violi i principi posti dalla Legge n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, come introdotto dalla Legge n. 719 del 1987, articolo 10, la decisione del giudice di merito il quale, omettendo qualsiasi indagine sia sul tenore di vita goduto o godibile dai coniugi in costanza di matrimonio, sia, conseguentemente, sull’adeguatezza dei mezzi dei quali dispone ciascun coniuge, ritenga di riferirsi in via esclusiva per l’attribuzione dell’assegno divorzile alla mera disparita’ tra le consistenze economiche fra i due coniugi.

8. Anche questo motivo appare infondato se si considera che, al fine dell’accertamento del diritto all’assegno divorzile, non bisogna confondere lo stile con il tenore di vita. Anche in presenza di rilevanti potenzialita’ economiche un regime familiare puo’ essere infatti improntato a uno stile di “understatement” o di rigore ma questa costituisce una scelta che non puo’ annullare le potenzialita’ di una condizione economica molto agiata quale era indubbiamente quella dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS). Vi e’ poi da considerare la rilevanza delle aspettative che una convivenza con un coniugo possessore di un rilevante patrimonio immobiliare legittimamente determina nell’altro coniuge anche se tale aspettativa puo’ non materializzarsi in un vistoso cambiamento di stile di vita quantomeno in un determinato periodo della convivenza. Aspettative che incidono nella configurazione di un tenore di vita proprio del matrimonio.

9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’omessa motivazione consistita nella mancata indicazione dell’ammontare dell’assegno divorzile in astratto spettante alla (OMISSIS) e da porre a carico dell’ (OMISSIS). Si contesta alla motivazione della Corte di appello fiorentina di essersi riferita alla circostanza della “brevissima durata del matrimonio”, con “saltuarieta’ di frequentazione” dei coniugi, solamente al fine di affermare il principio che debba comunque attribuirsi “rilevanza a un giudizio di comparazione delle facolta’ economiche delle parti”, senza poi considerare la predetta circostanza, pur espressamente inclusa tra i criteri contemplati dalla Legge n. 898 del 1970, articolo 5, ai fini della concreta determinazione dell’assegno divorzile posto a carico dell’ (OMISSIS), e contraddittoriamente osservando nella parte finale della sentenza che “il matrimonio e’ stato, in definitiva, poco piu’ di una meteora”. Infine si imputa alla motivazione di aver omesso qualsiasi riferimento agli ulteriori criteri indicati dalla citata Legge n. 898 del 1970, articolo 5, e di non avere indicato ragione alcuna sulla compatibilita’ dell’assegno stesso e, in ipotesi, della relativa misura, in riferimento al tenore di vita e alla condizione economica della (OMISSIS), pur avendo contraddittoriamente rilevato per quest’ultima la sussistenza di una posizione economica rispettabile che, secondo un dato di media statistica, potrebbe considerarsi desiderabile dai piu’”.

10. Il motivo e’ infondato. Il ricorrente riporta una serie di passaggi della motivazione con l’intento di evidenziare omissioni e contraddizioni che sono in realta’ apparenti o del tutto inesistenti. Infatti non e’ evidentemente possibile determinare l’esatto ammontare della somma di denaro necessaria per far conservare al coniuge svantaggiato dal divorzio il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Si tratta di una stima affidata a elementi di comune conoscenza e per buona parte anche a una valutazione discrezionale e equitativa del giudice di merito che nella specie e’ stata compiuta facendo riferimento alla liquidazione gia’ effettuata dal giudice di primo grado che e’ stata ritenuta congrua. La Corte di appello ha tenuto conto della breve durata del matrimonio ai fini della determinazione dell’assegno e infatti ha preso atto del notevole e indiscutibile dislivello economico delle due parti e ha affermato che certamente esso avrebbe giustificato un correttivo maggiore se il matrimonio avesse avuto una durata maggiore. Infine il ricorrente omette di riportare il passaggio della motivazione collegato alla descrizione della posizione economica della (OMISSIS) che, secondo la Corte di appello, sebbene desiderabile dai piu’, sarebbe rinunciata volentieri da chiunque si trovasse, in cambio, nella posizione dell’ (OMISSIS), vale a dire in quella di proprietario di una tenuta con casale ristrutturato di 550 mq e arredato con vecchi mobili toscani, giardino, piscina, annessi e via dicendo; di un appartamento a (OMISSIS), di altri due entro (OMISSIS), uno dei quali di 200 mq, e poi di svariati altri immobili in territorio di (OMISSIS).

11. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 1.600 euro di cui 200 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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