Risponde a regola comune dei giudizi in tema di immissioni che essi si riferiscono ai fenomeni di disturbo (da rumore, odore, etc.) cagionati secondo una certa tipologia mutevole nel tempo in relazione a molteplicità di fattori (frequenza d’uso della fonte, sua manutenzione, intensità volumetrica, additivi di ogni tipo, modifica del rumore di fondo, etc.).
E’ quindi normale ritenere che, a distanza di alcuni anni vi sia un aggravio delle immissioni denunciate.
Ne discende che si può proporre nuovo giudizio fondato su nuova causa petendi e non identico al precedente.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 giugno – 24 ottobre 2013, n. 24127
Presidente Oddo – Relatore D’Ascola
Svolgimento del processo
1) L’8 novembre 1999 gli odierni resistenti T.V. e R..L. chiedevano al tribunale di Ragusa provvedimento di urgenza per eliminare immissioni di rumore provenienti dall’autoclave dell’appartamento di una loro vicina, G.T..B. .
Il provvedimento veniva concesso e il tribunale, accolta la domanda e dato atto dell’adempimento, condannava la B. alla refusione delle spese di lite.
La sentenza veniva confermata dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 2 dicembre 2006.
Brullo ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 22 settembre 2007, articolato su 11 motivi e illustrato da memoria.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione
2) Il ricorso riprende in gran parte censure svolte in sede di appello e motivatamente respinte dalla Corte territoriale.
Primo, secondo, quinto e nono motivo ripropongono la tesi secondo cui il giudizio di merito sarebbe inficiato da litispendenza con altra causa avente identico oggetto e dal giudicato ivi formatosi. In particolare il primo, riferendosi alla sentenza 605r/96 trib Ragusa e alla sentenza n. 703/97 Corte di appello Catania.
I giudici di merito hanno negato la litispendenza sul rilievo che le parti del primo giudizio erano diverse, poiché non vi avevano preso parte né il T. né la L. , per la quale era irrilevante il rapporto di coniugio con altro soggetto. Parte ricorrente espone che il T. era stato parte in causa nel giudizio citato e che gli effetti dello stesso si estendevano alla comproprietaria convivente, avente una comunione “familiare ed economica” con Rosario Terranova.
2.1)La tesi non ha alcun pregio. Invocando inappropriatamente i pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari, che consentono a ciascuno di essi di agire a tutela del bene comune, la B. pretende di azzerare la diversa soggettività della L. , che le consentiva, come è accaduto, di avviare separato giudizio avente analogo petitum, ove non chiamata in causa nel primo.
Ciò vale ad escludere sia la sussistenza di identità soggettiva tra i due giudizi, necessaria per giustificare la litispendenza, sia che il primo giudizio fosse stato instaurato anche nel suo interesse, constando in atti una diversa volontà della L. , che avviato autonoma iniziativa giudiziaria.
3) Ne risultano respinti anche il secondo motivo, che fa valere l’eccezione di giudicato sulla base della litispendenza che è stata qui negata e il quinto, che ripropone le due questioni senza nulla aggiungere.
4) Litispendenza e giudicato non sono eccezioni pertinenti neppure con riguardo al T. , per quanto viene in evidenza al nono motivo.
Qui la ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo all’affermazione, costituente seconda ratio decidendi resa dalla Corte di Catania, secondo cui litispendenza e giudicato rispetto al citato giudizio e a sentenze precedenti erano esclusi anche dal fatto che le immissioni cui si riferiva la prima causa erano quelle prodotte dall’autoclave “diversi anni prima, in una situazione soggetta ad evoluzione”.
La doglianza, che presenta seri dubbi di inammissibilità per la tecnica di formulazione del momento di sintesi ex art. 366 bis c.p.c. (SU 20603/07), è comunque infondata.
Risponde a regola comune dei giudizi in tema di immissioni che essi si riferiscono ai fenomeni di disturbo (da rumore, odore, etc.) cagionati secondo una certa tipologia mutevole nel tempo in relazione molteplicità di fattori (frequenza d’uso della fonte, sua manutenzione, intensità volumetrica, additivi di ogni tipo, modifica del rumore di fondo, etc.).
Contrariamente a quanto espone il ricorso, è quindi normale ritenere, come ha fatto la Corte d’appello, con apprezzamento di fatto logico e congruo, che a distanza di alcuni anni (il giudizio odierno è sorto, per la fase di merito, nel 2000, il principale giudicato invocato risale a sentenza di primo grado del 1996) vi sia un aggravio delle immissioni denunciate.
Non è vero infatti che normalmente un apparecchio autoclave funziona sempre con lo stesso rumore; questa massima d’esperienza, invocata apoditticamente, non è riscontrabile nella osservazione comune, che registra invece, con il tempo, il deteriorarsi di meccanismi, impianti, cuscinetti e guarnizioni, che assicurano nei macchinari la riduzione del rumore metallico.
Ne discende che ben poteva anche il T. proporre nuovo giudizio fondato su nuova causa petendi e non identico al precedente.
5) Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 654 c.p.p. in relazione a sentenza penale di assoluzione resa a seguito di querela a carico della B. da parte dei signori T. – L. , sentenza che avrebbe dovuto fra stato tra le parti.
Trattasi di tesi infondata, che non attacca nemmeno la ratio sulla base della quale la Corte d’appello ha disatteso il corrispondente motivo di gravame.
La Corte aveva infatti rilevato che in sede penale non erano state escluse le immissioni moleste, poiché l’assoluzione era stata causata dall’assenza di offesa a una collettività indeterminata di persone, cioè da altro elemento essenziale del reato, non riscontrato nella specie.
6) Il quarto motivo espone insufficiente e contraddittoria motivazione e si conclude con un quesito ex art. 366 bis c.p.c. del tutto inidoneo a costituire la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.
La censura non contiene infatti un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. 5858/13; 27680/09).
La ricorrente scrive: “A nostro parere, allorché il giudice riferisce in sentenza alcune cose, avrà avuto il suo motivo di parlarne e nel modo da lui scelto. Eguale motivazione ha parte opponente di dimostrare il contrario di quanto affermato dal giudice per tutte la implicazioni di fatto e di diritto che tali affermazioni possono avere. Esisteva la prova della perizia del geom. L. ; sarebbe bastato rilevarlo e non escluderlo, visto che il giudice giudica in base alla documentazione prodotta”.
Non c’è, palesemente, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto alla illustrazione del motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del motivo.
7) Anche il sesto motivo è inammissibile, giacché si sofferma sul mancato esame “delle contestazioni riguardanti la fase cautelare”.
Trattasi di questioni (sussistenza del requisito dell’urgenza per provvedere ex art. 700 c.p.c.) che restano assorbite dalla decisione di merito, in cui confluisce ogni aspetto della controversia cautelare, sicché già la decisione di merito di primo grado ha esaurito il tema del contendere relativo alla fase cautelare, con la conseguenza che ogni doglianza riguardava l’appello avverso la sentenza del tribunale; va ribadito che in sede di legittimità è censurabile solo quanto deciso dalla Corte di appello.
8) Il settimo motivo è affetto da inammissibilità per le ragioni già illustrate al p.6. Il vizio di motivazione è infatti così ermeticamente riassunto: “A nostro parere il Giudice di appello avrebbe dovuto accogliere l’eccezione in quanto nata da una puntualizzazione del Giudice di primo grado indipendentemente dalla sua rilevanza processuale”.
Per quanto intuibile dalla lettura del motivo, la inammissibilità è determinata anche dal fatto che vengono agitate questioni relative alla fase cautelare, della cui rilevanza nella sentenza di merito qui impugnata nulla è detto.
9) Infondato è l’ottavo motivo, che denuncia violazione degli artt. 1105 e 1130 c.c..
Esso mira a sostenere che la controversia era di natura condominiale e non poteva essere intrapresa “con azione unilaterale”, perché “l’uso e il godimento di un bene condominiale è disciplinato dalle regole condominiali e nell’ambito della normativa condominiale”.
La manifesta infondatezza della censura, che sfida la temerarietà, deriva dalla ovvia considerazione, già esposta dai giudici di merito, che l’autoclave di cui si discute non era bene condominiale, ma apparteneva alla B. (lo dice lo stesso ricorso a pag. 16), ed era stato da lei installato (sentenza appello pag. 4).
10) Anche il decimo motivo è manifestamente infondato.
Sempre evocando i temi della identità con altro giudizio, già respinti nei paragrafi da 2 a 4 di questa sentenza, la B. lamenta che il procedimento cautelare non sia stato inserito in quella sede.
Giova richiamare, senza necessità di altre parole, quanto sopra esposto al paragrafo 7 sui rapporti tra cautela e merito nelle fasi di gravame.
11) L’ultimo motivo denuncia violazione dell’art. 157 c.p.c. e omessa motivazione. Concerne la pretesa nullità della c.t.u. per la mancanza di iscrizione del consulente all’albo speciale dei rilevatori acustici, che sarebbe previsto dalla normativa regionale.
Un vizio siffatto non è previsto quale motivo di nullità della sentenza, ma ridonda tutt’al più quale vizio della motivazione, ove si dimostri che abbia avuto influenza decisiva nella sentenza. Il ricorso però non riesce a indicare alcun vizio intrinseco della consulenza, né a dimostrare che il consulente abbia omesso o trascurato risultanze che avrebbero potuto portare a contrarie conclusioni o che il giudice comunque ne sia stato influenzato. Non ha quindi i requisiti indispensabili per affermare che la Corte di appello è incorsa in vizio motivazionale.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 3.500,00, per compenso, 200,00, per esborsi, oltre accessori di legge.

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