La disposizione codicistica di cui all’art. 2377, comma ultimo, c.c., secondo la quale la invalidità della deliberazione dell’assemblea della società per azioni non può avere luogo nell’ipotesi in cui la deliberazione stessa sia stata sostituita con altra presa in conformità alla legge e all’atto costitutivo ha carattere generale ed è, dunque, applicabile anche alla materia del condominio di edifici. In tal senso, invero, qualora l’assemblea regolarmente riconvocata in seguito alla contestazione della prima deliberazione, faccia luogo all’adozione di una deliberazione diversa sui medesimi argomenti, ponendo in essere un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido, trova verificazione una ipotesi di cessazione della materia del contendere. (Fattispecie avente ad oggetto l’impugnazione della delibera dell’assembla condominiale recante la erronea ripartizione delle spese per il rifacimento della copertura del terrazzo condominiale, sostituita, nelle more del giudizio, con altra deliberazione adottata in conformità alla legge ed al regolamento).

Tribunale Milano, Sezione 13 civile

Sentenza 20 giugno 2013, n. 8728

IMPUGNAZIONE DELIBERA DELL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE – SOCIETÀ PER AZIONI – DELIBERA ASSEMBLEARE – INVALIDITÀ – SOSTITUZIONE CON ALTRA DELIBERA VALIDA – INSUSSISTENZA – PRINCIPIO DI CARATTERE GENERALE – OPERATIVITÀ ANCHE NELLA MATERIA CONDOMINIALE – FATTISPECIE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott.ssa Agata Buttarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15996/2010 R.G. promossa da:
GI.VI. elettivamente domiciliata in Via (…), Milano, presso e nello studio degli avv.ti Al.To. ed Eu.Co. che la rappresentano e difendono attrice
contro
Cond. Di VIA (…) Milano in persona dell’amministratore pro tempore rag. An.Pe. convenuto
contumace
Oggetto: impugnazione delibera assembleare
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze atteso che la legge 69/2009 esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende i processuali anteriori alla decisione della causa.
Si premette che l’attrice, assente alla votazione, chiedeva di dichiarare la nullità della delibera assunta dal Condominio di Via (…) in data 29/01/2010 Milano relativa alla ripartizione della spesa per il rifacimento della copertura del terrazzo sito al VII piano.
A fondamento della domanda l’attrice assumeva che l’assemblea, in data 29/01/2010, aveva approvato con soli 335 millesimi la ripartizione della spesa straordinaria per il rifacimento della terrazza sita al VII piano ripartendo altresì la spesa di Euro 21.000,00 fra tutti i condomini, in violazione dei criteri di legge e del regolamento condominiale che alla legge fa riferimento. Asseriva l’attrice, abitando al piano ottavo dell’edificio condominiale, di non godere della copertura del lastrico in oggetto e, pertanto, di non essere tenuta ai sensi dell’art. 1126 c.c. e del regolamento condominiale a partecipare alla spesa per il rifacimento della terrazza in oggetto.
Il Condominio non si costituiva.
Il G.U. osserva che risulta documentalmente provato (doc. n. 5) che l’assemblea, tenutasi in data 25/03/2010, ha nuovamente deliberato in merito alla ripartizione della spesa per il rifacimento della copertura del terrazzo sito al VII piano assumendo nuovamente decisioni in merito.
Tutti i profili di invalidità della delibera impugnata dedotti dall’attrice risultano, pertanto, assorbiti e superati dalla nuova delibera.
A tal proposito, la giurisprudenza sia di legittimità che di merito è consolidata nel ritenere che la disposizione dell’art. 2377, comma ultimo c.c., secondo la quale l’invalidità della deliberazione dell’assemblea della società per azioni non può aver luogo se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge e dell’atto costitutivo, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche al caso di specie. Si verifica, infatti la cessazione della materia del contendere quando l’assemblea regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell’impugnazione, ponendo in essere un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (Cass. n. 6304/1995;Cass. n. 12439/1997; Cass n. 8622/1998; Cass. n. 6304/1995).
Nel caso di specie il Condominio in data 25/3/2010 ha validamente deliberato in merito alla ripartizione della spesa per il rifacimento della copertura del terrazzo sito al VII nel senso richiesto dall’attrice.
In base alle considerazioni che precedono si deve concludere che difetta l’interesse ad agire dell’attrice, esistente al momento in cui ha avviato il presente procedimento, ma non più a seguito dell’approvazione della delibera del 25/3/2010. Ne segue che l’adozione della delibera del 25/3/2010 rende superflua ogni ulteriore decisione di questo Giudice salvo in ordine all’accertamento della soccombenza virtuale ai fini della statuizione delle spese.
A tale scopo, appare decisivo il fatto che se la terrazza, anche se di proprietà esclusiva di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell’edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti, a norma dell’art. 1126 c.c. alla manutenzione della terrazza sono tenuti tutti i condomini cui la terrazza funge da copertura, in concorso con il proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo (Cass. 11/09/1998 n. 9009, Cass. 17/01/2003 n. 642).
L’attrice ha prodotto il regolamento condominiale che in termini di ripartizione delle spese oggetto di causa richiama le disposizioni codicistiche. La censura mossa da parte attrice è dunque fondata.
Seguendo a ciò la soccombenza virtuale del convenuto Condominio, le spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, vanno a carico di quest’ultimo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il convenuto Condominio di Via (…), Milano, alla rifusione in favore dell’attrice delle spese di causa liquidate in complessivi Euro 3.300,00 oltre Euro 253,00 per spese, I.V.A. e C.P.A. di legge.
Così deciso in Milano il 19 giugno 2013.
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2013.

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