Fondo per la casa – “Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie coniugate o dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori”

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù (ora Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale) è istituito, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro, un Fondo con l’obiettivo di offrire le garanzie necessarie per consentire di ottenere un mutuo per l’acquisto della prima casa alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali.
La disciplina del Fondo è stabilita dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, n. 256, come novellato dal Decreto ministeriale del 24 giugno 2013,n. 103, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 6 settembre 2013, in vigore dal 21 settembre 2013.
Le giovani coppie o i nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, per accedere ai finanziamenti, devono compilare il modello di domanda, allegare la documentazione richiesta e recarsi presso le filiali dei soggetti finanziatori aderenti all’iniziativa.

CHI PUO’ CHIEDERE IL FINANZIAMENTO

Il finanziamento può essere richiesto dalle giovani coppie coniugate, con o senza figli o dai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori.
I beneficiari del finanziamento devono avere un’ età inferiore a 35 anni e un reddito ISEE complessivo non superiore a 40 mila euro.
L’età inferiore a 35 anni è un requisito che deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare.
In presenza di domande pervenute nella stessa giornata e di contestuale parziale indisponibilità delle dotazioni del Fondo, viene assegnata priorità alle giovani coppie coniugate e ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
I componenti del nucleo familiare non devono risultare proprietari di altri immobili ad uso abitativo.
L’esatta interpretazione dei requisiti soggettivi per accedere al Fondo è stata fornita dal Dipartimento nella circolare del 5/4/2011.

CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE DA COMPRARE

L’immobile per il quale si chiede il finanziamento agevolato deve essere adibito ad abitazione principale, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
La superficie dell’immobile non deve superare i 95metri quadri.
Per il calcolo delle superfici si deve intendere la Superficie Utile Abitativa definita ai sensi dell’art.3 del D.M. lavori pubblici 10/5/77 n.801, intesa come superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di muratura, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi.
Nella concessione della garanzia, salvo quanto previsto per i componenti dei nuclei familiari che non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è data priorità a quelle richieste, pervenute nella stessa giornata, nelle quali l’immobile da acquisire è situato in aree qualificate ad alta tensione abitativa dalla Delibera del CIPE n. 37 del 30 maggio 1985 e successivi aggiornamenti.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati per l’acquisto dell’abitazione principale.
L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 200.000 euro.
Il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall’accordo tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e l’ABI.
I mutui potranno essere sottoscritti con un tasso non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui pubblicato dal Ministero delle Economie e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108.
I finanziatori si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo Stato.

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA DEL FONDO

La Garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% (cinquanta per cento) della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali Consap S.p.A. – quale Gestore – ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dalla Convenzione e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data e,comunque, per un ammontare non superiore a 75.000,00 euro (settantacinquemila/00).
La Garanzia è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è efficace a decorrere, in via automatica, dalla data di erogazione del mutuo.

SOGGETTI FINANZIATORI ADERENTI ALL’INIZIATIVA

Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo le banche e gli intermediari finanziari che hanno aderito all’iniziativa sottoscrivendo con il Dipartimento apposite convenzioni.

Font: Presidenza dl Consiglio di Ministri

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