Va revocato il decreto ingiuntivo emesso per mancato pagamento delle spese condominiali nei confronti del soggetto che non sia proprietario dell’immobile. Nel vigente ordinamento condominiale, invero, non ha rilievo giuridico la figura del condomino apparente, ossia del soggetto che, senza essere un condomino dell’edificio, si sia sempre comportato come tale, ingenerando nell’amministratore la convinzione della titolarità, in capo ad esso, del bene e, dunque, della sua legittimazione passiva rispetto alla pretesa di pagamento delle spese al medesimo attinenti. Nella fattispecie concreta, tuttavia, la circostanza che l’errore in cui è incorso il condominio nella individuazione del soggetto effettivamente debitore è stato quantomeno indotto dal comportamento tenuto per anni da parte opponente, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di opposizione.

 

Tribunale Milano, Sezione 13 civile – Sentenza 13 giugno 2013, n. 8423

DECRETO INGIUNTIVO PER SPESE CONDOMINIALI – DECRETO INGIUNTIVO – OGGETTO – SPESE CONDOMINIALI – DEBITORE – SOGGETTO NON PROPRIETARIO DEL BENE – REVOCA DEL DECRETO – IRRILEVANZA DELLA FIGURA DEL CONDOMINO APPARENTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Paola Folci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
PA.AN. e MA.PA. rappresentati e difesi dagli Avv.ti Or. e Le.
– attori opponenti –
contro
Condominio Via (…) Milano rappresentato e difeso dagli Avv. Mo.
– convenuto opposto –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti di citazione Pa.An. e Pa. Maria hanno proposto opposizione al d.. n. 50219/2009 Rg. 72182/09 emesso su richiesta del Condominio Via (…) Milano con il quale il Tribunale di Milano ingiungeva loro di pagare la somma di Euro 15.193,01 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria. Il condominio convenuto si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree. La causa, istruita, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni che si allegano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in atti (atto notarile del 1977) risulta la carenza di legittimazione passiva di Pa.Ma.
Unico proprietario dell’immobile di cui è causa risulta essere Pa.An. Il decreto ingiuntivo è stato emesso per il mancato pagamento di spese condominiali nei confronti sia di Pa.An. che di Pa.Ma. che è risultata non essere proprietaria dell’immobile.
Il decreto ingiuntivo deve essere, pertanto, revocato.
Nel vigente ordinamento condominiale non ha rilievo giuridico la figura del condomino apparente, ossia del soggetto che senza essere un condomino dell’edificio si sia sempre comportato come tale ingenerando nell’amministratore del condominio la convinzione che fosse lui il titolare della porzione dell’immobile e fosse quindi legittimato passivo rispetto alla pretesa di pagamento di spese attinenti a quella porzione.
Di qui ne deriva che nel procedimento per decreto ingiuntivo introdotto dall’amministratore condominiale per il recupero delle quote di spesa di pertinenza di ciascuna unità immobiliare, la legittimazione passiva spetta soltanto al reale proprietario dell’immobile, e non anche a colui che possa sembrare tale secondo il principio cosiddetto dell’apparenza, mancando, nei rapporti tra l’ente di gestione e i singoli condomini, le condizioni per l’operatività di tale principio, coessenziale alla tutela dei terzi in buona fede.
La legittimazione passiva all’azione dell’amministratore per il recupero delle somme dovute al condominio non spetta al soggetto che è apparso quale titolare dell’unità immobiliare, anche nell’ipotesi in cui ciò sia avvenuto sulla base di circostanze oggettive e univoche quali la partecipazione alle assemblee e la dichiarazione costante di essere proprietario. (Ma.De.).
Ferme le ragioni in diritto a sostegno della fondatezza dell’opposizione, non si può fare a meno di rilevare come, il più decisivo errore del Condominio nell’individuazione del soggetto effettivamente debitore sia stato quantomeno indotto dal comportamento tenuto per anni dall’opponente.
Tale circostanza rende equa la compensazione delle spese del presente giudizio nei confronti di Pa.Ma.
Per quanto riguarda la posizione di Pa.An. si osserva:
Il d.i. è stato emesso sulla base di somme approvate con delibera del 22/12/2008 di approvazione del consuntivo spese esercizio 2007/2008 e relativo riparto (doc. 1 monitorio); la suddetta delibera non è mai state impugnata, ne può essere fatta in questa sede ma, tutt’al più in via separata con l’impugnazione di cui all’art. 1137 c.c. (Cass. 10427/2000), ed è quindi, pienamente valida ed efficace.
L’efficacia delle delibere condominiali e la contribuzione alle spese comuni sono sottoposte a una particolare disciplina, intesa a salvaguardare le esigenze di funzionalità del condominio (Cass. 7/7/1999 n. 7073).
Tale peculiare disciplina è data in particolare dalla norma contenuta nell’art. 1137 c.c., secondo la quale le decisioni adottate dall’assemblea “sono obbligatorie per i condomini”, pur se impugnate davanti all’autorità giudiziaria, salvo che questa ne ordini la sospensione:
“la obbligatorietà della delibera dell’assemblea per tutti i condomini, espressamente prevista dal primo comma dell’art. 1137 c.c., comporta l’automatica operatività della stessa fino all’eventuale sospensione del provvedimento nel giudizio di impugnazione, ai sensi del secondo comma del citato articolo” (Cass. 1093 del 1996) Corollario di tale obbligatorietà è che le deliberazioni con cui vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomìni per far fronte alle spese condominiali e con cui viene attualizzato l’obbligo, stabilito dalla legge (art. 1123 c.c.), dei singoli condomini di far fronte agli oneri condominiali, costituiscono titoli di credito del condominio, e, da sole, senz’altro, provano l’esistenza di tale credito e legittimano non solo la concessione del decreto ingiuntivo (art. 63 disp. att. c.c.), ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, giudizio il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa, e di ripartizione del relativo onere (Cass. 2387 del 2003).
Non è comunque che il condomino rimanga privo di tutela; il condomino dissenziente può, infatti, impugnare la deliberazione ai sensi dell’art. 1137 c.c. e, se di tale deliberazione fosse accertata e dichiarata l’illegittimità nel giudizio di impugnazione, avrà diritto alla restituzione di quanto in forza di essa è stato costretto a pagare indebitamente (Cass. 7/7/99 n. 7073).
La nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l’approvazione delle spese condominiali non potrà peraltro essere fatta valere nel giudizio di opposizione, bensì solo in via separata con l’impugnazione di cui all’art. 1137 c.c. (Cass. 10427 del 2000).
“Nel procedimento di opposizione a d.i. emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deva limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questo riservato al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate” (Cass. 26629/2009).
Nel caso in esame, come sopra riportato, i titoli posti a fondamento della pretesa del Condominio sono costituiti da deliberazione assembleare che non è mai stata oggetto di impugnazione;
L’attore opponente eccepisce di aver effettuato anticipazioni per conto del condominio per complessivi Euro 15.679,38 e chiede, quindi, che il credito sia compensato con l’eventuale suo debito.
L’importo richiesto da Pa. è relativo a 4 fatture emesse dalla ditta Sd. Dalla documentazione in atti risulta che due di queste fatture, la n. 1039/08 e la 1052/08 sono state regolarmente contabilizzate e decurtate dal saldo debitore dell’attore.
Le altre due fatture la n. 1032 e la 1057 non risultano essere state autorizzate né per iscritto né verbalmente dall’allora amministratore Rag. An. – così come dichiarato dallo stesso innanzi al giudice all’udienza del 26/5/2011 “.. le autorizzazioni rilasciate al Pa. ..hanno tutte una mia autorizzazione scritta…le autorizzazioni erano solo scritte e non verbali..”.
II condomino ha diritto al rimborso per le spese sostenute per il Condominio solo se autorizzate dall’assemblea o dall’amministratore o se si tratta di spese urgenti e necessarie (art. 1134 c.c.).
La fornitura di gasolio non è “.. indispensabile per salvaguardare i beni comuni la cui urgente assunzione impedisce di attivare le competenze dell’assemblea o dell’amministratore ..” (Cass. 7181/97), ne riveste carattere di urgenza e di indifferibilità, ne tale condizione è stata provata dal Pa. che, pertanto, non ha diritto al rimborso.
Cass. 2046/2006 “… qualora gli esborsi siano stati effettuati in difetto di autorizzazione da parte dell’amministratore o dall’assemblea, colui che li ha sopportati non potrà vantare alcun diritto ad essere rimborsato, ad eccezione dell’ipotesi in cui si trattasse di spesa urgente. La regola è stata reputata applicabile anche nell’ipotesi di c.d. “condominio minimo” correlativamente escludendosi la possibilità di fare ricorso al differente criterio di cui all’art. 1110 c.c.”.
Detto questo, provata la sussistenza del debito, ogni altra eccezione disattesa, mentre il d.i. opposto deve essere revocato perché emesso nei confronti anche di persona carente di legittimazione passiva, il condomino Pa. deve essere condannato a pagare al condominio de quo la somma di Euro 15.193,01 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese del presente procedimento sono poste a carico dell’attore opponente nella misura che verrà liquidata in dispositivo Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 50219/2009
2) Condanna Pa.An. al pagamento in favore del Condominio Via (…) Milano della somma di Euro 15.193,01 oltre interessi;
2) Condanna Pa.An. al pagamento a favore del Condominio Via (…) Milano delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.300,00 di cui 2.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge, oltre le spese del monitorio
3) Compensa le spese tra Ma.Pa. e il Condominio convenuto
4) sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano il 13 giugno 2013.
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2013.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *