Nell’ipotesi di supercondominio, gli amministratori sono legittimati a chiedere il ripristino delle parti comuni solo se ricevono mandato da tutti i condomini, viceversa possono richiedere misure unicamente per il condominio da loro singolarmente amministrato.

La legittimazione degli amministratori di ciascun condominio a compiere atti conservativi, riconosciuta ex artt. 1130 e 1131 c.c., si riflette, sul piano processuale, nella facoltà di richiedere le necessarie misure cautelari soltanto per i beni comuni all’edificio amministrato, non anche per quelli facenti parte del complesso immobiliare composto di più condomini, quale accorpamento di due o più singoli condomini per la gestione di beni comuni (ferma l’autonomia amministrativa per i beni propri di ciascun distinto organismo), che deve essere costituito ed amministrato attraverso le deliberazioni dei propri organi (assemblea, composta dai proprietari degli appartamenti che concorrono a formarlo, ed amministratore del supercondominio) e, naturalmente, deve essere anche dotato di un proprio regolamento, che determini la misura in cui ciascun ente fondante partecipa alla gestione dei beni comuni, assumendo i relativi oneri e ripartendoli al suo interno.

Al più – infatti – poteva risultare il conferimento del relativo potere da una deliberazione unanime delle assemblee assunte dai comproprietari dell’area. Ma, la esistenza di una simile delibera non risulta dalla sentenza impugnata, la quale va, pertanto, cassata.

Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 26 agosto 2013 n. 1955

Fonte e testo integrale: Guida al Diritto

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