L’insidia stradale costituisce un mero stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione può integrare una presunzione di sussistenza del nesso causale e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, ma non esime il giudice dall’accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall’art.2043 c.c. La concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia, vale quindi ad escludere la configurabilità dell’insidia e la responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica.

Quindi, il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere, come nel caso di specie, il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.

Corte di Cassazione Sentenza 11946/13

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.F. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Comune di Genazzano per sentirlo condannare al risarcimento, in suo favore, dei danni conseguenti a un incidente verificatosi il 6 agosto 1994.
Esponeva l’attore che l’evento dannoso era stato provocato dall’incastrarsi della ruota anteriore della sua bicicletta nelle fessure di una grata presente sulla strada e che in conseguenza di ciò egli era caduto a terra riportando lesioni personali.
Secondo parte ricorrente il sinistro era quindi imputabile a fatto e colpa del Comune.
Con sentenza del 3 febbraio 2002 il Tribunale condannò l’ente territoriale a risarcire al D. tutti i danni subiti nell’incidente che riteneva addebitabile all’insidia costituita dall’assenza di alcune sbarre nella grata, avendo il Comune lasciato in essere una situazione di pericolo per gli utenti del bene pubblico.
Proponeva appello il Comune chiedendo il rigetto della doglianza.
La Corte d’Appello, in riforma dell’appellata sentenza rigettava la domanda risarcitoria proposta dal D..
Propone ricorso per cassazione D.F. con due motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Genazzano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., n. 3) degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., e conseguente vizio per contraddittorietà nella motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5)”.
Sostiene D.F. che la Corte d’Appello è incorsa in un macroscopico errore in quanto ha escluso la visibilità del pericolo in base ad una mera congettura (assunta come nozione di fatto di comune esperienza), senza considerare che dalle prove testimoniali e, soprattutto, dalle prove documentali emerge chiaramente la non visibilità della grata a causa anche della presenza di terriccio che copriva le sbarre mancanti.
La Corte comunque non avrebbe potuto fondare la sua decisione su asseriti fatti di comune esperienza quando dalle risultanze delle prove orali e documentali emergevano elementi contrastanti su tali fatti.
Secondo il ricorrente, in particolare, non può costituire fatto di comune esperienza la circostanza che di giorno vi sia più visibilità che di notte, potendo ben verificarsi casi in cui la visibilità è esclusa anche di giorno in zone particolarmente ombrose, come nel caso in esame, mentre la visibilità sussiste di notte in zone ben illuminate.
Ne deriva che il Giudice è tenuto a valutare tale elemento in base alle circostanze concrete emerse dall’istruttoria e non in base a mere congetture tratte da fatti notori.
Il motivo è anzitutto inammissibile in quanto non riproduce il contenuto delle prove testimoniali, nè le prove documentali, nè indica dove le stesse si trovino.
In tema di ricorso per cassazione, infatti, ai fini del rituale adempimento dell’onere imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza di detto atto processuale, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass., 16 marzo 2012, n. 4220).
Il motivo è comunque infondato perchè un fatto può essere qualificato come notorio qualora, seppure non faccia parte delle cognizioni dell’intera collettività, rientri – come i particolari geografici o topografici di una città – nelle circostanze conosciute e comunemente note nel luogo in cui abitano il giudice e le parti in causa. L’addotta inveridicità di tale fatto non è denunciabile con ricorso per cassazione ma, ricorrendone gli estremi, solo in sede di revocazione (Cass., 21 dicembre 2001, n. 16165).
L’illustrazione del motivo da parte del ricorrente non attinge poi alla motivazione del giudice d’appello che ha ritenuto del tutto apodittica la sentenza di primo grado, limitandosi alla mera affermazione che la mancanza di alcune sbarre della grata stradale non era visibile.
Tale errore circa la visibilità o non visibilità infatti poteva essere fatto valere solo in sede di revocazione.
Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 2043 c.c., e art. 14 C.d.S., e conseguente vizio per contraddittorietà della motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5)”.
Il ricorrente conclude con il seguente quesito di diritto: “Se, in base allo schema generale della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., sia comunque consentito escludere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione nonostante la prova del danno, del nesso causale e della colpa, in forza di esimenti non codificate e non contemplate da alcuna norma”.
Sostiene parte ricorrente che la più recente giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato come in materia di strade la res appartiene alla p.a. che è gravata da obblighi di manutenzione e controllo.
Il motivo deve essere rigettato.
L’insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall’accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall’art. 2043 c.c..
Pertanto, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass., 13 luglio 2011, n. 15375).
Nella specie il ricorrente non ha fornito la prova della non visibilità della grata, tenuto conto che l’incidente si è verificato nel mese di agosto, di mattina e quindi in condizioni di luce molto favorevoli che consentivano di vedere la grata stessa anche se quest’ultima fosse stata posta in una zona ombrosa.
La suddetta circostanza induce quindi a ritenere che il danno non sia eziologicamente riconducibile alla grata, ma al comportamento colposo dell’attuale ricorrente che, con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitarla o quantomeno rendere meno dannoso l’impatto.
Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere, come nel caso di specie, il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (Cass., 6 luglio 2006, n. 15383).
In conclusione, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato mentre, per l’alterno esito delle fasi del giudizio, si compensano le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2013

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