Ai sensi dell’art. 1491 cc, nella vendita non è dovuta la garanzia di cui all’art. 1490 cc. se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. a norma dell’art. 1667 cc. la sussistenza di difformità o vizi dell’opera non comporta una garanzia a carico dell’appaltatore, se il committente ha accettato l’opera e se le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, purché non siano stati taciuti in mala fede dall’appaltatore. L’accettazione dell’opera determina, pertanto, la liberazione dell’appaltatore per i vizi palesi, cioè per quei vizi che siano conosciuti o riconoscibili dal committente.
D’altra parte, come hanno affermato le Sez. Un. (sent. N. 13294 del 21 giugno 2005) in tema di compravendita (ma il principio va esteso anche all’ipotesi di appalto), l’impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all’uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non da vita ad una nuova obbligazione estintiva – sostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230 cod. civ.) dell’originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 cod. civ.), ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all’art. 1495 cod. civ., ai fini dell’esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 cod. civ.), sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 cod. civ.).

Corte di Cassazione, n. 15992/2013
Presidente Oddo – Relatore Scalisi
Svolgimento del processo
C.L. in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore C.R. con atto di citazione del 29 aprile 2000 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Livorno la Color Resina snc di G. e Gr. chiedendo la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di lire 90.000.000 necessaria per le eliminazioni delle gravi anomalie (eccessiva pendenza della rampa di accesso al garage rovina degli intonaci e della pitturazione del piano interrato) che presentava l’immobile acquistato (in proprio per la quota di 3/4 e in nome del figlio R. per la restante) dalla società convenuta con atto per notaio il 22 giugno 1998. Assumeva che la società venditrice aveva garantito la perfetta esecuzione dei lavori da essa realizzati giusto il capitolato di appalto concluso tra le parti, non aveva posto rimedio ai visti denunciati nonostante ne avesse richiesto in più occasioni l’intervento.
Si costituiva la società Color Resina snc di G. e Gr., la quale eccepiva che i vizi erano stati denunciati oltre i termini di legge. Chiedeva il rigetto della domanda attrice e in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell’attore al pagamento di lire 13.900.000 a titolo di lavori extracapitolato.
Al termine dell’istruttoria il Tribunale di Livorno con sentenza n. 90 del 2003, ritenendo l’eccezione di decadenza/prescrizione sollevata da parte convenuta tardivamente solo con la memoria ex art. 184 c.p.c. condannava la Color Resina snc. a pagare al sig. C.L. in proprio e quale esercente la potestà genitoriale del minore C.R. , la somma di Euro 33.480,00 per eliminare i vizi denunciati, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Contro tale sentenza proponeva appello la società Color Resina eccependo che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che le eccezioni di decadenza e prescrizione fossero state avanzate tardivamente laddove tali eccezioni erano state proposte con la comparsa di risposta e costituzione; erronee erano le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale sulla scorta della CTU.
Resisteva C. in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio R. .
La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 986 del 2006 rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese giudiziali del grado. Secondo la Corte fiorentina, il caso in esame andava inquadrato nella garanzia ex artt. 1667 cc.. Tenuto conto che dalla espletata CTU risultava che i vizi denunciati non erano occulti, la sentenza impugnata appariva corretta nell’aver ritenuto, da un lato, tardiva l’eccezione specifica di decadenza e prescrizione sollevata ex art. 1495 cc. nella memoria ex art. 184 c.p.c. e, per altro, generica la deduzione di tardiva denuncia dei vizi sollevata dalla società Color Resina. Piuttosto, secondo la Corte fiorentina, l’eccezione di prescrizione era un’eccezione in senso proprio e pur non necessitando di formule sacramentali e del riferimento a precisi dati normativi doveva essere sollevata dalla parte in forma chiara, univoca e specifica. Ad abundantiam la Corte fiorentina chiariva che la denuncia dei vizi non era nella specie necessaria in quanto con la lettera del 22 novembre 1999 la società appellante aveva riconosciuto i vizi e, reclamando quanto ad essa dovuto per i lavori extracapitolato, si dichiarava pronta ad intervenire per i lavori “di nostra competenza”.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Color Resina snc di G. e Gr. per due motivi. C.L. e C.R. regolarmente intimati, in questa fase, non hanno svolto alcuna attività giudiziale.
Motivi della decisione
1. La società Color Resina snc di G. e Gr. lamenta:
a) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, c.p.c. 1667, 1495, 2938 cc. ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Secondo la ricorrente la Corte di merito avrebbe errato nell’affermare che la Color Resina non avesse manifestato chiaramente l’intenzione di avvalersi della prescrizione nella comparsa di costituzione e di risposta del primo grado, ritenendo non comprensibile ed individuabile la relativa eccezione, considerato che la società appellante nella comparsa di costituzione espressamente aveva eccepito “(…) i vizi lamentati risultano denunciati oltre i termini di legge”, manifestando palesemente la volontà di opporre alle richieste degli attori la prescrizione/decadenza di tutti i diritti vantati da quest’ultimi. Piuttosto, dall’istruttoria espletata nel corso del giudizio -sempre a dire della ricorrente- è emerso che l’immobile fu ultimato e consegnato fin dall’agosto 1997 e che nessuna contestazione dei vizi era stata sollevata dai sigg. C. fino a novembre 1999. Pertanto, era decorso il termine previsto dall’art. 1495 cc (otto G. dalla s coperta ma entro un anno dalla consegna) sia il termine previsto dall’art. 1667 cc (sessanta G. dalla scoperta e due anni dalla consegna).
La ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto: Accerti la Corte se vi sia stata violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, c.p.c. 1667, 1495, 2938 cc. ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. e, conseguentemente, dica se la formulazione generica dell’eccezione di prescrizione/decadenza sollevata dalla Color Resina snc. possa essere validamente qualificata come manifestazione della volontà di eccepire la prescrizione/decadenza breve ai sensi degli artt. 1495 e 1667 cc rendendo inidonea la motivazione a giustificare al sentenza impugnata, poiché l’eccezione sollevata risulta assorbente dell’intera vicenda in esame. Dica, inoltre la Corte, se, ai sensi degli art., 1459 e 1667 cc, la denuncia dei vizi effettuata dal sig C. nel novembre 1999 è da ritenersi tempestiva alla luce della dichiarazione confessoria resa da quest’ultimo in sede di interrogatorio formale all’udienza del 23 maggio 2005 in cui dichiarava che l’immobile gli era stato consegnato nell’agosto del 1997 e, non il 13 giugno 1998, data indicata nel contratto di appalto per la fine dei lavori.
b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1667 cc. ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Secondo la ricorrente la Corte fiorentina avrebbe errato nell’attribuire alla lettere del 22 novembre 1999 valore di riconoscimento dei vizi e, quindi, rinuncia da parte della Color Resina a far valere l’esonero della garanzia. Piuttosto, ritiene la ricorrente ai sensi dell’art. 1667 secondo comma il committente può far valere i vizi palesi e riconoscibili soltanto in sede di verifica e di collaudo dell’opera stessa e il CTU – come poi ha confermato la stessa Corte di merito – ha evidenziato che i vizi di cui si dice erano vizi palesi, svincolati dai termini di garanzia. Il sig. C. al momento della consegna dell’immobile era ben conscio sia della modifica dallo stesso apportate sia dei vizi che risultavano palesi e riconoscibili, accettando senza riserve l’immobile e, solo dopo oltre due anni dalla consegna, provvedeva a lamentare le difformità già presenti alla consegna. E di più, la Corte fiorentina avrebbe errato, sempre secondo la ricorrente, nell’aver ritenuto che la lettera del 22 novembre 1999 della società Color Resina contenesse un riconoscimento dei vizi considerato che la società non poteva assumersi la responsabilità di danni che non aveva accertato poiché non ne aveva preso visione.
La ricorrente conclude formulando il seguente quesito: Accerti la Corte se vi sia stata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1667 cc. ex art. 360 n. 3 c.p.c. e conseguentemente dica se la dichiarazione della Color Resina snc, di cui alla lettera del 22 novembre 1999, debba essere qualificata quale riconoscimento del diritto dei sigg. C. nonostante i vizi palesi accertati dal CTU fossero già conosciuti ed accettati dal committente acquirente al momento della consegna.
1.1. Il ricorso è fondato.
Va, intanto, osservato che i rilievi formulati, dalla ricorrente, in relazione all’art. 1667 cc. rimangono assorbiti dall’esame del secondo motivo, mentre i rilievi relativi all’azione ex art. 1490 c.c. rimangono ininfluenti rispetto alla decisione, atteso che la sentenza impugnata non si è pronunciata sull’esercizio di tale azione, avendo ritenuto che il caso in esame andava inquadrato giuridicamente nella garanzia ex art. 1667 cc. Pertanto, l’esistenza delle condizioni per la garanzia ex art. 1490 non costituisce “ratio decidendi”.
Tuttavia, va qui osservato che, ai sensi dell’art. 1491 cc, nella vendita non è dovuta la garanzia di cui all’art. 1490 cc. se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. Ora, nel caso in esame –come evidenziato relativamente al secondo motivo, la Corte territoriale avendo condiviso l’affermazione del CTU che i vizi denunciati non erano occulti, non avrebbe potuto esaminare rispetto ad essa l’ultronea questione della tempestività delle eccezioni di decadenza o di prescrizione della garanzia.
1.1.a). Sotto altro aspetto, va osservato che -come evidenzia la dottrina e la stessa giurisprudenza di questa Corte: a norma dell’art. 1667 cc. la sussistenza di difformità o vizi dell’opera non comporta una garanzia a carico dell’appaltatore, se il committente ha accettato l’opera e se le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, purché non siano stati taciuti in mala fede dall’appaltatore. L’accettazione dell’opera determina, pertanto, la liberazione dell’appaltatore per i vizi palesi, cioè per quei vizi che siano conosciuti o riconoscibili dal committente.
Ora nel caso in esame, avendo la sentenza ritenuto che “in primis” gli attori – avevano invocato la garanzia ex art. 1667 cc. ed avendo condiviso l’affermazione del CTU che i vizi denunciati non erano occulti, avrebbe dovuto escludere la proponibilità di tale azione di garanzia da parte degli attori, senza esaminare l’ultronea questione della tempestività dell’eccezione di decadenza o di prescrizione.
E di più, nonostante non risulta menzionata nel quesito, è fondata anche la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. perché l’aver ravvisato in appello la causa petendi della domanda di risarcimento del danno in un’autonoma obbligazione assunta dall’appaltatore in sostituzione di quella di garanzia, ha comportato un vizio di ultrapetizione, atteso che non risulta che i C. abbiano agito in ragione di un’autonoma obbligazione di garanzia assunta dall’appaltatore in sostituzione della garanzia ex lege che lo stesso dovrebbe al commettente. D’altra parte, va qui osservato che, come hanno affermato le Sez. Un. di questa Corte (sent. N. 13294 del 21 giugno 2005) in tema di compravendita (ma il principio va esteso anche all’ipotesi di appalto), l’impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all’uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non da vita ad una nuova obbligazione estintiva – sostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230 cod. civ.) dell’originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 cod. civ.), ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all’art. 1495 cod. civ., ai fini dell’esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 cod. civ.), sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 cod. civ.); infatti, solo in presenza di un accordo delle parti (espresso o “per facta concludentia”), il cui accertamento è riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere l’originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l’impegno del venditore di eliminare i vizi da luogo ad una novazione oggettiva.
In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, la quale provvedere al regolamento delle spese giudiziali, anche per questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che provvederà alla liquidazione delle spese, anche del presente giudizio di cassazione.

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