La responsabilità dell’appaltatore di cui all’art. 1667 c.c., inerente alla garanzia per vizi e difformità dell’opera eseguita, può configurarsi solo quando lo stesso, nell’intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un’opera realizzata non a regola d’arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna, a carico dell’appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale, ai sensi degli artt. 1453 e segg. c.c

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 aprile – 30 maggio 2013, n. 13631
Presidente Oddo – Relatore Nuzzo
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 10.11.1998 la s.n.c. F.lli Marinaro di Marinaro Nicola e C. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la COM.FRI.ARR (Commercializzazione Frigoriferi Arredamenti) s.r.l., per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla cattiva esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, riguardanti la ristrutturazione ed installazione di macchinari nei propri locali, siti in (omissis) , destinati alla produzione e vendita di pasta all’uovo. Sosteneva l’attrice che l’esecuzione dei lavori si era prolungata per un periodo assai maggiore di quello preventivato, che la COM.FRI.Arr, nonostante le assicurazioni, non aveva rimediato agli errori commessi né a-veva completato le opere. Costituitasi in giudizio la convenuta eccepiva la prescrizione e decadenza dei vizi fatti valere, assumendo che nessuna imperizia o negligenza poteva esserle addebitata ed, in via riconvenzionale, chiedeva il pagamento della somma di L. 1.502.000,oltre interressi e rivalutazione monetaria, per il mancato pagamento di alcuni beni forniti.
Espletata C.T.U., con sentenza depositata il 3.3.2003, il Tribunale, ritenuto che difettava la prova che i vizi dell’opera fossero stati tempestivamente denunciati, rigettava la domanda principale e quella riconvenzionale, compensando fra le parti le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza la s.n.c. F.lli Marinaro proponeva appello cui resisteva la COM.FRI.ARR, svolgendo appello incidentale per il mancato accoglimento della riconvenzionale e per la compensazione delle spese di lite. Con sentenza depositata il 9.11.2006 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato l’appello incidentale, condannava la società appellata al pagamento della somma di Euro 12.100,41, quale costo delle opere necessarie per l’eliminazione dei difetti, detratto l’importo di L. 1.800.000 (Euro 929,62) per l’esecuzione di opere aggiuntive, oltre interessi legali e pagamento delle spese del grado.
Osservava la Corte di merito che la società appaltante non era incorsa in alcuna decadenza in quanto le opere previste nel preventivo non risultavano ultimate allorché il C.T.U. si era recato sul luogo di esecuzione dei lavori e considerato che la notifica dell’atto di citazione era avvenuta prima del decorso del termine di 60 giorni dalla scoperta dei vizi.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Com.FRI.ARR s.r.l. formulando tre motivi con i quesiti di diritto.
Resiste con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c. la s.n.c. F.lli Marinaro d i Marinaro Nicola & C..
Motivi della decisione
La società ricorrente deduce:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1667-2697 c.c.; 115-161 e 183 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;
la Corte di merito, con motivazione insufficiente, aveva ritenuto che i vizi lamentati fossero stati scoperti alla data della relazione peritale dell’Arch. Neri, mentre risultava che essi erano stati percepiti dalla committente prima ancora di detta data, come dalla stessa ammesso; peraltro, la Corte d’appello aveva omesso di motivare sulla eccezione (ritenuta inammissibile dal Tribunale perché formulata tardivamente in comparsa conclusionale), con cui la F.lli Marinaro, in relazione alla mancata ultimazione dei lavori, sosteneva di non essere tenuta all’obbligo della denuncia dei vizi né aveva tenuto conto che i lavori, alla data del sopralluogo del C.T.U. erano state completamente pagati e consegnati;
2) violazione dell’art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, laddove il giudice d’appello aveva aderito alle conclusioni del C.T.U., omettendo di motivare sulle critiche mosse alla stessa anche mediante la relazione tecnica di parte;
3) violazione degli artt. 36, 115, 244 c.p.c. e dell’art. 2697 c.p.c.; la sentenza impugnata aveva disatteso la domanda riconvenzionale affermando che la capitolazione dei fatti non sarebbe stata accompagnata dalla indicazione dei testimoni che, invece, erano stati indicati nella comparsa di costituzione di primo e di secondo grado. Il primo motivo di ricorso è infondato. A prescindere dell’idoneità del relativo quesito;in quanto formulato in maniera astratta ed inconferente rispetto alle ragioni della decisione (Dica la Corte se l’attore che richiede il risarcimento danni per i difetti dell’opera appaltata al convenuto sia tenuto a denunciare i vizi entro il termine di 60 gg. decorrente “dal momento in cui ha avuto la materiale percezione del segno esteriore del vizio indipendentemente dalle vicende successive relative alla quantificazione del danno asseritamene sofferto per la loro eliminazione”….); si osserva:
a) nel contratto di appalto, concernente l’esecuzione di un’opera, l’azione di garanzia per vizi può essere esercitata solo dopo la consegna dell’opera stessa, quale momento di adempimento della prestazione dell’appaltatore che ne presuppone,ovviamente, la ultimazione. Tanto si desume dal disposto dell’art. 1667, co. 3 c.c. che fa decorrere la prescrizione della relativa azione ” dal giorno della consegna dall’opera”,afferente alla fase dell’esecuzione contrattuale; conseguentemente la prescrizione non opera fino a quando non avvenga, a seguito della ultimazione dei lavori, la consegna definitiva subordinata alla verifica ed all’accettazione dell’opera (Cfr. Cass. n. 271/2004; n. 14584/04); b) l’allegazione e la prova del fondamento della eccezione di decadenza dalla garanzia per le difformità e vizi dell’opera grava su colui che l’abbia sollevata e, nella specie, spettava, quindi, all’appaltatore provare che l’opera stessa era stata ultimata e consegnata; c) la mancata ultimazione dell’opera costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito ed esula, in quanto tale, dal sindacato di legittimità ove sorretto da congrua e logica motivazione; sul punto la sentenza impugnata ha correttamente richiamato l’accertamento eseguito dal C.T.U. sulla “quasi” integrale esecuzione dell’opera.
Non è stata posta, peraltro, la questione se anteriormente al momento di ultimazione dell’opera sia esercitabile l’azione di garanzia, ex art. 1667 c.c. (stante la possibilità per l’appaltatore di eliminare, in corso d’opera, eventuali vizi e difetti) o se non sia, invece, esperibile sino a tale momento, e sempre che sia decorso il termine di ultimazione e consegna dell’opera, unicamente un’azione di adempimento. Al riguardo la S.C. ha affermato il principio secondo cui la responsabilità dell’appaltatore di cui all’art. 1667 c.c., inerente alla garanzia per vizi e difformità dell’opera eseguita, può configurarsi solo quando lo stesso, nell’intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un’opera realizzata non a regola d’arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna, a carico dell’appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale,ai sensi degli artt. 1453 e segg. c.c. (Cass. n. 10255/1998; n. 11950/90). Quanto al secondo motivo, pur dovendosi rilevare che i momenti di sintesi non sono pertinenti al vizio di motivazione denunciato, concernente l’omessa considerazione dei rilievi formulati avverso la C.T.U., va evidenziato che il C.T.U. era stato chiamato a chiarimenti il 5 aprile 2002 proprio n regione delle osservazioni critiche dell’appaltatore alla relazione peritale di ufficio e le questioni sollevate si risolvono nella non condivisione dei chiarimenti dati e non nella prospettazione di nuovi rilievi avverso di essi; inoltre il ricorrente non ha precisato se e quando aveva richiesto in appello la prova testimoniale, avendo fatto riferimento generico ad una memoria di costituzione; sotto tale profilo la relativa censura è, quindi, inammissibile per difetto di autosufficienza.
Privo di fondamento e, infine, il terzo motivo.
Al riguardo è sufficiente osservare che il disposto dell’art. 244 c.p.c., successivo alla novella n. 353/1990, richiede “l’indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti formulati in articoli separati, sui quale ciascuna di esse deve essere interrogata”. La sentenza impugnata ha al riguardo, rigettato l’appello incidentale della CON. FRI.ARR. con cui si censurava il rigetto della domanda di condanna dell’attrice al pagamento della somma di L. 1.500.000 per forniture effettuate, osservando che la fattura in atti n. 80 riguardava solo la fornitura di una tenda solare per L. 552.000, e che la prova per testi dedotta sul punto “è inammissibile, essendo stati dedotti nella comparsa di costituzione vari capitoli di prova senza l’indicazione specifica dei testimoni relativi ai singoli capitoli”. Con riferimento a tale statuizione il quesito si limita a sostenere che risultava dagli atti (comparsa di risposta in primo grado, conclusioni, comparsa di risposta in secondo grado, conclusioni) che “al contrario, tali indicazioni erano state dal ricorrente medesimo compiutamente fornite”.
È evidente, però, il carattere apodittico e generico del quesito, oltreché del relativo motivo di ricorso, in quanto non consente di individuare l’errore o la violazione di legge che sarebbero stati commessi dal giudice di appello, laddove è stata ravvisata la necessità di indicare i rispettivi testimoni sulle circostanze probatorie relative alle diverse forniture.
Sotto tale profilo la censura è pure priva di autosufficienza in quanto non specifica in quali termini e con quali finalità i capitoli di prova erano stati formulati, quale ne fosse la rilevanza e le ragioni per le quali i testimoni erano qualificati a testimoniare, essendo comunque riservato al giudice di merito il giudizio sulla genericità della prova testimoniale, anche sotto detto profilo specificato in sentenza, involgente una valutazione di fatto (Cass. n. 18222/2004; n. 13566/1999).
Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato, Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *