In materia condominiale costituisce un’opera lecita l’installazione di una canna fumaria sulla facciata comune, consentita ai sensi dell’art. 1102 c.c. Per costante orientamento della giurisprudenza, infatti, l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale, integra una modifica della cosa che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico. L’esecuzione di tale opera non costituisce innovazione ma una modifica lecita finalizzata all’uso migliore e più intenso previsto dall’art. 1102 c.c., conforme alla destinazione del muro perimetrale che ciascun condomino può legittimamente apportare a sue spese, se non impedisce agli altri condomini di farne un pari uso, non pregiudichi la stabilità e la sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro.

 

Tribunale Trento, civile – Sentenza 16 maggio 2013, n. 432

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott.ssa Erica Fiorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3084 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l’anno 2010, promossa
da
GA.GA. e PA.RI., rappresentati e difesi dagli Avv. Fr.Ma. del Foro di Reggio Emilia e Avv. El.La., elettivamente domiciliati nello studio della seconda in Trento, via (…), come da mandato a margine del ricorso ex art. 1137 c.c. di data 6.10.2010
Parte ricorrente
contro
Condominio RE.OL., in persona del legale rapp.te pro – tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ez.An., elettivamente domiciliato nello studio dello stesso in Trento via (…), come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta di data 24.02.2011
Parte convenuta
e con l’intervento di Dott. GI., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Sf., elettivamente domiciliato nello studio dello stesso in Trento via (…), come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta di data 3.03.2011
Parte intervenuta
In punto: impugnazione di delibera assembleare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex arti 137 c.c., ritualmente notificato, i ricorrenti, in qualità di proprietari di appartamenti, ubicati nel condominio Re.Ol., hanno evocato in giudizio il condominio medesimo, in persona del legale rapp.te pro – tempore, al fine di far dichiarare, da codesto Tribunale, la nullità e/o l’annullamento della delibera assembleare assunta in data 24.7.2010, con riferimento al punto 4 della medesima, con cui si era autorizzato alcuni condomini ad installare, a proprie spese, su parti condominiali canne fumarie ad uso stufe a pellet.
Si costituiva ritualmente, il convenuto, con comparsa di costituzione e risposta di data 24.2.2011, contestando integralmente, sia in fatto che in diritto, quanto esposto e concludendo, nel merito, per il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate.
Si costituiva, altresì, con comparsa di intervento volontario dd. 3.3.2011 il dott. Gi. il quale contestava integralmente, sia in fatto che in diritto, quanto esposto da parte ricorrente, e concludeva, nel merito, per il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, aderendo, pertanto, alle conclusioni già offerte dal convenuto condominio.
Alla prima udienza di comparizione del 4.03.2011, il giudice, su concorde richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando alla successiva udienza del 8.07.2011.
In tale udienza, le parti insistevano nelle rispettive istanze istruttorie e, con ordinanza riservata di data 8.7.2011, il giudice non ritenendo di dover ammettere le prove orali dedotte dalle parti, disponeva la CTU, così come richiesta dalle parti convenute, nominando, all’uopo, il geom. Lu., il quale prestava rituale giuramento, accettando l’incarico, alla successiva udienza del 7.10.2011.
Depositata ritualmente la CTU, e svolte le osservazioni da parte dei CTP, alla successiva udienza del 16.5.2012 le parti insistevano nell’assunzione delle rispettive prove orali e con ordinanza riservata dd. 16.5.2012, il giudice ribadiva l’ordinanza di data 8.7.2011 non ammettendo le stesse e, considerata la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni, l’udienza del 5.10.2012.
In tale udienza, le parti precisavano le proprie conclusioni, e, concessi i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e di repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda svolta dai ricorrenti non è risultata fondata né in fatto né in diritto e, pertanto, va respinta.
I ricorrenti, con il presente giudizio, hanno impugnato la delibera assembleare di data 24.07.2010, del condominio Re.Ol., lamentando la nullità e/o l’annullabilità della stessa, per contrarietà alla legge e/o al regolamento, con riferimento al punto 4 relativo all’autorizzazione, da parte dell’assemblea, ad alcuni condomini di realizzare canne fumarie ad uso di singoli condomini da posizionare sui muri perimetrali esterni del condominio medesimo.
Al fine di dirimere la questione sorta occorre, in primis, porre l’attenzione su un elemento fattuale e di diritto certo, ovvero che l’installazione di una canna fumaria su facciata comune è un’opera lecita e consentita nell’ambito di cui all’art. 102 c.c., così come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale integra una modifica della cosa che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico (Cass. Civ. sez. II sent. n. 10350/2011)”.
Irrilevante e priva di fondamento è, pertanto, l’argomentazione di parte ricorrente secondo la quale il punto 4 della delibera assembleare sarebbe contrario all’art. 3 del regolamento condominiale, peraltro, quest’ultimo, regolamento non contrattuale bensì assembleare poiché approvato in sede di assemblea di data 4.03.2006 (vedasi all. 1 parte convenuta), nonché all’art. 7 in quanto, lo si ribadisce, l’appoggio di una canna fumaria sul muro perimetrale condominiale non costituisce innovazione ex art. 1120 c.c., bensì una modifica lecita finalizzata all’uso migliore e più intenso, previsto dall’art. 1102 c.c., conforme alla destinazione del muro perimetrale che ciascun condomino può legittimamente apportare a sue spese, se non impedisce agli altri condomini di farne un pari uso, non reca pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio e non ne altera il decoro architettonico.
Con riguardo a tali aspetti, di ausilio al giudicante è intervenuta la CTU dalla quale si evincono i criteri idonei a stabilire se un intervento condotto sull’edificio abbia o meno provocato alterazione al decoro architettonico, ovvero 1) esistenza di ima vera turbativa; 2) una diminuzione di valore dell’intero edificio e delle sue singole unità immobiliari che lo compongono; 3) utilità che deriva dalle opere o dagli interventi realizzati. Ora, se è certo che non è stata fornita la prova, da parte ricorrente, di elementi fattuali né esposti argomenti di prova a sostegno dei primi due dei tre capisaldi elencati dal geom. Lu., è altrettanto vero che l’utilità che ne deriva a tutti i condomini, nessuno escluso, dall’esecuzione di tale opera compensa ampiamente il presunto danno economico prodotto dall’ipotetica alterazione del decoro architettonico, circostanza quest’ultima, peraltro, non dimostrata dai ricorrenti.
Proprio con riferimento a tale utilità, è emerso come il ricorrente sig. Pa.Ri. l’abbia già ottenuta avendo, “in ilio tempore”, installato una stufa e relativo camino, senza peraltro chiedere alcuna autorizzazione; circostanza questa non negata dal ricorrente medesimo.
A tal proposito e a maggior ragione pertanto, deve trovare applicazione il principio di cui all’art. 1102 c.c.
Anche con riguardo all’impatto ambientale che l’opera avrebbe, il CTU afferma che “l’impatto ambientale delle stufe a pellet è minimo con il loro elevatissimo rendimento e le loro emissioni anche dieci volte inferiore a quelle dei camini tradizionali”.
Inoltre, le caratteristiche delle canne fumarie, così come da rendering presentato in sede di assemblea, sono tali da non modificare le linee architettoniche dell’immobile; modifica che avverrebbe se e quando la nuova opera si riflettesse negativamente sull’insieme dell’armonico aspetto dello stabile inteso nella sua totalità (Cass. Civ. n. 1286/2010). Si evidenzia, da ultimo, che i ricorrenti, pur lamentando che la realizzazione di tali stufe con l’apposizione delle canne fumarie alle pareti perimetrali del condominio Re.Ol., nel caso di specie, costituirebbe un’alterazione in senso peggiorativo dell’estetica del condominio medesimo, nulla hanno capitolato al riguardo né esposto argomenti di prova a sostegno di tale assunto.
Da ultimo, va decisamente disattesa la domanda di parte ricorrente relativa alla dichiarazione di nullità e/o annullabilità anche della delibera inerente l’inserimento dell’art. 7 bis del regolamento condominiale, in quanto domanda nuova e proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
Da quanto argomentato si può affermare che la delibera impugnata non è da ritenersi contraria né alla legge né tantomeno al regolamento. Con riguardo alla condanna alle spese del giudizio, rilevata la natura della controversia, si ritiene di compensare le stesse tra le parti, ponendo, in via definitiva, le spese delle CTU a carico di tutte le parti processuali in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
– rigetta la domanda svolta dai ricorrenti per i motivi di cui alla parte motiva;
– compensa tra le parti le spese processuali e pone, in via definitiva, a carico di tutte le parti processuali, le spese della CTU in egual misura.
Così deciso in Trento il 15 maggio 2013.
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2013.

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