Il Garante della  Privacy ha vietato l’uso delle webcam installate in un asilo nido privato poiché la tutela della personalità e della riservatezza dei minori deve prevalere rispetto alle esigenze di genitori e strutture scolastiche.

Il Presidente dell’Autorità Antonello Soro ha rilevato che “sistemi di controllo così intrusivi come le webcam  devono essere usati con estrema cautela perché, oltre a incidere sulla libertà di insegnamento, possono ingenerare nel minore, fin dai primi anni di vita, la percezione che sia “normale” essere continuamente sorvegliati, come pure condizionare la spontaneità del rapporto con gli insegnanti. La tranquillità dei genitori non può essere raggiunta a scapito del libero sviluppo dei figli. Non possiamo, per placare le nostre ansie di adulti, trasformare la società in cui viviamo in un mondo di ipersorvegliati, a partire dai nostri bambini”.

 

 

Garante della  Privacy [doc. web n. 2433401]

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro Presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);

Esaminata la documentazione in atti, con particolare riferimento alle informazioni acquisite attraverso l’edizione del 28 settembre 2011 del quotidiano “La Stampa”;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

1. Attività di controllo svolta a mezzo webcam sui minori iscritti ad un asilo nido e protezione dei dati personali.

Attraverso un articolo pubblicato il 28 settembre 2011 sul quotidiano “La Stampa” (“L’occhio del Grande Fratello arriva dentro l’asilo nido”), questa Autorità è venuta a conoscenza del fatto che l’asilo nido “I Pargoli” di Ravenna ha installato presso la propria struttura un sistema di videosorveglianza dotato di webcam, in grado di consentire ai genitori di controllare i propri figli minori durante il periodo di permanenza al nido (“quando questi sono affidati alle maestre”).

Stanti le evidenti implicazioni in tema di riservatezza derivanti dall’installazione di tale sistema, il Garante ha immediatamente inviato due richieste di informazioni a “I Pargoli s.n.c. di Avallone Maddalena e Pedico Vanessa Enza” (di seguito “società”), che gestisce il predetto asilo nido, al fine di acquisire specifici ragguagli sulla vicenda e, segnatamente, per conoscere le modalità di funzionamento e le finalità del sistema, i presupposti che ne avrebbero giustificato l’installazione, le modalità impiegate per rendere un’adeguata informativa agli interessati e le misure di sicurezza adottate per evitare eventuali accessi non autorizzati alle immagini o, comunque, eventuali trattamenti di dati non conformi a legge.

A tali richieste di informazioni hanno fatto riscontro le note del 12 ottobre 2011 e del 25 maggio 2012, con le quali la società ha sostanzialmente dichiarato che la webcam sarebbe stata installata “sia per motivi di sicurezza a protezione dei beni e delle persone (…), sia per venire incontro alle esigenze rappresentate dai genitori”.

In particolare, la società ha riferito che il sistema in questione costituirebbe un valido deterrente –”ormai generalmente utilizzato in luoghi pubblici e privati”- contro eventuali malintenzionati, in quanto l’ubicazione al piano terreno della struttura la renderebbe “facilmente raggiungibile e accessibile”; inoltre, la società ha altresì affermato che “la presenza di una webcam all’interno degli asili”, oramai, sarebbe “una realtà in altre nazioni tipo gli Stati Uniti che da anni utilizzano lo strumento”, evidenziando che “anche nella nostra Nazione” sarebbero state avanzate richieste in tal senso. Più esattamente, si tratterebbe di una soluzione attualmente utilizzata “in varie aree del mondo (…) per fornire un servizio sempre più richiesto da mamme e papà impegnati sul posto di lavoro” -che così avrebbero “un prezioso strumento per partecipare alla loro crescita ed alla magia di vederli maturare mentre sviluppano le loro cognizioni sociali”- e per rispondere “anche ad un’istanza legata alla sicurezza”.

Sul piano tecnologico, la società ha dichiarato che il sistema webcam si comporrebbe di “una sola unità posta in funzione solo ed esclusivamente all’interno dell’area didattica dei bimbi”; detta webcam sarebbe collegata alla rete informatica LAN dell’asilo e risulterebbe configurabile dall’amministrazione interna tramite computer, “previa immissione di una utenza di amministrazione e password in possesso solo ai titolari della struttura”.

Gli “accessi generati dagli amministratori per i genitori/tutori dei minori iscritti” sarebbero “composti da una doppia autenticazione generata tramite una coppia di combinazioni Username/Password”. All’esito di tale autenticazione, si otterrebbe l’accesso ad una specifica “area riservata posta all’interno del Micro nido I PARGOLI”, ove sarebbe rinvenibile il link della webcam che, a seguito dell’inserimento di una “seconda combinazione di credenziali”, consentirebbe di “visualizzare il fotogramma riprodotto dalla webcam ed aggiornato ogni 3 secondi”, senza però permettere di registrare o di copiare i fotogrammi su altri supporti digitali.

Infine, la società ha dichiarato che ai genitori/tutori dei minori iscritti verrebbe fatta sottoscrivere un’apposita informativa (di cui è stato prodotto un modello), recante l’indicazione della presenza della webcam; inoltre, la società ha altresì sostenuto che costoro verrebbero informati “oralmente” dell’impossibilità di ammettere i minori alla struttura in caso di eventuale rifiuto a sottoscrivere (circostanza, questa, che renderebbe difficile poter considerare il consenso eventualmente espresso dal genitore come effettivamente libero ai sensi dell’art. 23, comma 3 del Codice).

Riguardo al possibile controllo a distanza dei lavoratori, la società ha dichiarato che il personale sarebbe stato informato dell’esistenza della webcam e che, al riguardo, gli insegnanti avrebbero rilasciato un’apposita “liberatoria”. Inoltre, la società ha altresì prodotto copia di un accordo sindacale siglato in data 1 dicembre 2010, concernente utilizzazione di impianti visivi presso i luoghi di lavoro al solo ed esclusivo fine di tutelare il patrimonio aziendale e la “sicurezza del pubblico”.

2. I presupposti di liceità del trattamento.

L’acquisizione (anche a mezzo webcam) delle immagini relative a soggetti in età minore e la loro visione via web da parte di terzi muniti di specifiche credenziali di autenticazione costituiscono operazioni di trattamento di dati personali riconducibili ai singoli interessati (art. 4, comma 1, lett. b) del Codice), rispetto alle quali trova applicazione la normativa contenuta nel Codice.

Sul piano generale, si rammenta che il tema della videosorveglianza nelle scuole è stato affrontato dal “Gruppo di lavoro art. 29” che, nel riaffermare la preminenza dell’interesse generale del minore quale criterio informatore delle scelte che lo riguardano anche sotto il profilo della tutela dei dati personali, ha ammesso l’impiego di tali sistemi nei soli casi in cui l’installazione risulti effettivamente necessaria e proporzionata (vedi il parere “WP 160” sulla “Protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole)”, adottato l’11 febbraio 2009 anche in aderenza alle iniziative promosse dalla Commissione europea con Comunicazione del 4 luglio 2006 – “Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori”).

Tali principi sono stati ribaditi dalla Commissione europea in occasione di un’interrogazione parlamentare formulata proprio in relazione alla tematica dell’installazione di sistemi di videosorveglianza presso gli asili nido (P-6536/2009).

In tale occasione, la Commissione europea ha precisato che “l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la protezione e la sicurezza di bambini e studenti nei centri per l’infanzia, negli asili nido e nelle scuole può essere un interesse legittimo, purché siano rispettati i principi della protezione dei dati, come i principi di necessità e proporzionalità stabiliti a livello nazionale ed europeo e fermo restando il monitoraggio delle competenti autorità di controllo nazionali della protezione dei dati”.

Questa Autorità ritiene di condividere i principi di cui sopra, reputandoli in grado di fissare un giusto compromesso tra valori fondamentali, quali la tutela della personalità dei minori (notoriamente “in fieri”), la libertà di scelta dei metodi educativi e d’insegnamento e la tutela della riservatezza dei soggetti ripresi dai sistemi di controllo.

Ne consegue che la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza presso gli asili nido deve essere valutata -anche in considerazione della particolare attenzione che, a livello comunitario e nazionale, viene riservata all’interesse preminente del minore- con estrema cautela, tenendo presenti i principi generali posti dal Codice, segnatamente, di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza del trattamento (artt. 3 e 11), richiamati da questa Autorità anche all’interno del provvedimento dell’8 aprile 2010.

Con specifico riferimento al caso di specie, si rileva che gli scopi che la società ha sostanzialmente dichiarato di perseguire con l’implementazione del sistema consistono nella tutela della sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale, nonché nella necessità di soddisfare le “esigenze rappresentate dai genitori”.

Riguardo alla tutela dell’incolumità fisica dei minori, si evidenzia che tale finalità, senz’altro lecita, deve essere assicurata cercando di salvaguardare, al contempo, anche altri interessi fondamentali di costoro, tra i quali quello alla loro riservatezza, soprattutto attraverso il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità posti dal Codice (artt. 3 e 11).

Inoltre, affinché l’utilizzazione dell’impianto possa ritenersi proporzionata, occorre che presso i luoghi deputati a ricevere i minori sussistano significative situazioni di obiettivo rischio, tali da renderne effettivamente necessaria –e non eccedente- l’installazione.

Ciò premesso, nel caso in questione nessuno dei suddetti elementi risulta provato.

In primo luogo, la società non ha mai dimostrato (né, ancor prima, sostenuto) che la finalità di garantire la sicurezza dei minori iscritti all’asilo nido, nonostante la presenza di altre telecamere presso la struttura (vedi, in proposito, l’accordo sindacale sottoscritto in data 1 dicembre 2010 tra la società e le OO.SS., in atti), possa essere assicurata solo attraverso l’implementazione di un ulteriore strumento di videosorveglianza, in grado di identificare direttamente ed immediatamente gli interessati anche all’interno della “zona didattica”.

Inoltre, non risulta che l’asilo nido sia ubicato in un contesto ambientale “difficile”, mentre le “tradizionali” scelte organizzative adottate per gestire la struttura sino al momento dell’introduzione della webcam si sono sempre dimostrate in grado di impedire il verificarsi degli episodi che si intenderebbe scongiurare.

Ne consegue che l’installazione della webcam all’interno dell’area didattica riservata ai minori non solo non può considerarsi necessaria, ma neanche proporzionata.

In ogni caso, anche qualora l’installazione della webcam interna si fosse potuta ritenere effettivamente giustificata e proporzionata, si deve sottolineare che la finalità di tutela della sicurezza dei minori non avrebbe comunque richiesto la necessaria implementazione, in favore di terzi (nel caso di specie, i genitori dei minori iscritti), di forme di collegamento via web con il sistema, posto che siffatta opportunità, per stessa ammissione della società, non è finalizzata alla tutela della sicurezza dei minori (peraltro, già assicurata dalla presenza delle telecamere menzionate nel citato accordo sindacale), quanto a placare eventuali ansie o a soddisfare semplici curiosità dei genitori.

Inoltre, la stessa sicurezza del sistema prospettato risulta dubbia poiché l’utilizzo di collegamenti telematici a vantaggio di terzi non offre garanzie sufficienti per la tutela degli interessati. Ciò in quanto la veicolazione continua tramite Internet delle immagini, consultabili in ogni momento da qualsiasi terminale ovunque ubicato, risulta problematica per un duplice ordine di motivi: da un lato, il sistema non assicura che la loro visione resti circoscritta ai soli soggetti muniti di credenziali; dall’altro, la visione da parte dei genitori/tutori abilitati non è limitata esclusivamente alle attività del proprio figlio, ma si estende anche alla condotta degli altri minori iscritti e dei docenti.

Da quanto premesso deriva che il trattamento delle immagini dei minori iscritti presso l’asilo nido gestito da “I Pargoli s.n.c. di Avallone Maddalena e Pedico Vanessa Enza”, effettuato dalla stessa società mediante webcam posizionata all’interno dell’area didattica, deve essere dichiarato illecito, perché in violazione dei principi di necessità e proporzionalità (artt. 3 e 11, comma 1, lett. a) e d) del Codice); ne consegue che, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d) del Codice, va disposto il divieto dell’ulteriore trattamento delle immagini.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) dichiara l’illiceità del trattamento delle immagini dei minori iscritti presso l’asilo nido gestito da “I Pargoli s.n.c. di Avallone Maddalena e Pedico Vanessa Enza”, effettuato dalla stessa società mediante webcam posizionata all’interno dell’area didattica, perché in violazione dei principi di necessità e proporzionalità posti dagli artt. 3 e 11, comma 1, lett. a) e d) del Codice;

b) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d) del Codice, vieta alla predetta società l’ulteriore trattamento delle immagini.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 8 maggio 2013

Fonte: Garante della Privacy

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