Per poter usufruire delle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, non basta andare ad abitarci. L’immobile deve avere determinate caratteristiche.
A norma del Dpr n. 131 del 1986, tariffa 1, articolo 1, nota 2-bis, il beneficio fiscale concernente le imposte indirette per l’acquisto della prima casa è connesso all’acquisto di case di abitazione prive delle caratteristiche di lusso, indicate dal Dm 2 agosto 1969. L’articolo 6 di detto decreto include, tra altri tipi di abitazioni di lusso, le unità immobiliari “aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”, riconnettendo la caratteristica di immobile di lusso al dato quantitativo della superficie dell’immobile, con esclusione, solo, dei predetti ambienti.

Fonte: nuovofiscooggi.it

 

Sentenza n. 12942 del 24 maggio 2013 (udienza del 4 aprile 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Sambito Maria Giovanna Concetta
Imposte di registro, ipotecarie e catastali – Agevolazioni cd. prima casa – Immobili non di lusso – Criteri di individuazione

 

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 116/14/08 depositata il 21/5/08, la CTR del Lazio, in riforma della decisione della CTP di Roma, ha rigettato i ricorsi riuniti proposti il primo, da P.F.A. e da A.R., avverso l’avviso di liquidazione col quale erano state recuperate a tassazione le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, sul presupposto che l’immobile registrato con i benefici per l’acquisto della prima casa aveva caratteristiche “di lusso”, ed, il secondo, dalla R. avverso la relativa cartella di pagamento.

I giudici d’appello hanno ritenuto, per quanto ancora interessa, che la superficie utile complessiva era superiore a mq. 240 e che non valeva la destinazione accessoria dei vani del piano seminterrato, attribuita dai proprietari.

Per la cassazione di tale sentenza, i contribuenti hanno proposto ricorso, successivamente illustrato da memoria.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1 ed 1 nota II bis) della Tariffa, allegata al dPR n. 131 del 1986, 10 del d.lgs. n. 347 del 1990, 1 dell’allegata Tariffa, e 6 del DM 2 agosto 1969, in relazione all’art 360, 1° co, n. 3 cpc, i ricorrenti lamentano che la CTR abbia erroneamente ritenuto che la superficie complessiva coperta vada considerata interamente ai fini dell’inquadramento dì un immobile nella categoria “di lusso”, laddove nel relativo computo va calcolata, solo, la superficie abitabile, con esclusione, quindi, oltre che dei locali espressamente indicati dall’art. 6 del citato DM, anche di tutti quelli che non sono abitabili, in ragione delle loro caratteristiche oggettive.

2. Col secondo motivo, i ricorrenti deducono; “violazione dell’art.115, co 1 cpc. Omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio” in relazione all’art. 360, 1° co, n. 5 cpc, e formulano il seguente quesito motivazionale: “Dica codesta S.C. se, sottoposta all’esame della Commissione tributaria regionale la questione di escludere i locali -oggettivamente non abitabili secondo quanto accertato in punto di fatto da apposita perizia giurata di parte la cui rispondenza al vero non è stata smentita dall’A.f.- costituisce fatto controverso e decisivo ai fini del giudizio la non abitabilità di tali locali sul quale fatto la stessa Commissione avrebbe dovuto pronunciarsi”.

3. Muovendo, per comodità espositive, dall’esame del secondo motivo, lo stesso è infondato.

4. Nel ritenere sussistente la caratteristica “di lusso” dell’immobile dei ricorrenti, connessa ad un’estensione superiore ai 240 mq, la CTR ha affermato dì aver tenuto conto “degli elementi desumibili sia dalla perizia di parte di sia quella dell’Ufficio”, non ritenendo, in particolare, possibile accedere alla tesi dei contribuenti, che volevano escludere la caratteristica “di lusso” del loro immobile, derivante da detta estensione, in quanto fondata “esclusivamente in base all’affermazione -fra l’altro dichiarata, ma non suffragata da alcun mezzo utile di prova- che tutti i locali posti al piano seminterrato hanno una destinazione accessoria rispetto all’abitazione”.

5. Contrariamente a quanto postulato nel motivo e nel quesito, l’accertamento fattuale relativo all’oggettiva utilizzabilità, a fini abitativi, del piano seminterrato risulta, dunque, implicitamente, affrontato dai giudici del merito laddove hanno distinto tra concreta destinazione del bene (utilizzabile, dunque) impressa dai proprietari e “quella che il bene stesso sarebbe capace di rendere, in relazione alla sua oggettiva struttura e conformazione”, e risulta risolto, in senso negativo alla tesi dei ricorrenti, anche alla stregua della perizia da loro prodotta.

6. Resta da aggiungere che le conclusioni della perizia sono state confutate con l’appello dell’Ufficio, quale trascritto, a pag. 7 del ricorso (“la perizia dell’Arch. G.L. non è idonea a dimostrare che l’abitazione non è di lusso e la misurazione della superficie non è quella reale..”), di tal che il principio di non contestazione, invocato in sede di memoria, non è pertinente.

7. La questione di diritto, prospettata col primo motivo, è del pari, infondata.

8. A norma del dPR n. 131 del 1986, tariffa I, art. 1, nota II bis, il beneficio fiscale richiesto è connesso all’acquisto di case di abitazione prive delle caratteristiche di lusso, indicate dal DM 2 agosto 1969, in “Gazzetta Ufficiale” 218 del 27/08/1969. L’art. 6 di detto decreto include, tra altri tipi di abitazioni di lusso, le unità immobiliari “aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”, riconnettendo la caratteristica di immobile dì lusso al dato quantitativo della superficie dell’immobile, con esclusione, solo, dei predetti ambienti.

9. La condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 23591 del 2012; n. 10807 del 2012, n. 22279 del 2011) si è, di recente, ormai, attestata nel senso di ritenere che, nel calcolo della superficie utile per stabilire se un’abitazione sia di lusso, debba computarsi quella relativa ai vani interni all’abitazione, ancorché privi dell’abitabilità (in questo caso, da intendersi come conformità alle prescrizioni urbanistiche sotto il profilo dell’abitabilità -oggi “agibilità”, ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in quanto: a) tale requisito, nel senso qui specificato, non è richiamato dal DM 2 agosto 1969; b) quel che unicamente rileva ai fini del computo della superficie utile è l’idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana; c) non è possibile alcuna interpretazione che amplii la sfera operativa della disposizione, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere, in materia fiscale, non sono passibili di interpretazione analogica.

10. Il ricorso va, in definitiva, rigettato. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

 

Comments

  1. packy

    per la costituzione italiana la tassazione dovrebbe essere sempre progressiva !!! come si fa a far pagare il 3% a chi ha la casa di 240 mq. e il 7& a chi l’abbia di 241 mq. ??!!!

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