Il Condominio, quando è debitore nei confronti di un condomino per attività da questi prestate e, nel contempo, creditore nei confronti dello stesso per spese condominiali, non può portare in compensazione i due importi e, per questo, chiedere la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dal condomino nei confronti del condominio.

Infatti, in materia di condominio vige il principio, a tutela d’interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli d’autonoma considerazione, dell’esecutività della delibera assembleare, pur in pendenza d’opposizione e che è riservato al giudice dell’opposizione ex art. 1137 c.c. il potere di sospendere l’esecuzione della delibera, tuttavia, quando viene in questione un credito portato da un titolo la cui esecutività facoltizza la semplice temporanea esigibilità, l’eventualità che il titolo cada o venga modificato per effetto di una esperita o esperibile impugnazione, necessariamente impedisce l’operatività della compensazione, cioè l’estinzione delle obbligazioni in gioco.

La compensazione è infatti un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dal pagamento, per cui postula il definitivo accertamento delle obbligazioni da estinguere e non è applicabile a situazioni provvisorie.

L’estinzione di compensazione (legale) di due debiti (art. 1242 c.c.) postula non solo la liquidità ed esigibilità degli stessi ma anche la loro certezza e di tale carattere difetta il credito riconosciuto da una sentenza o da altro titolo, provvisoriamente eseguibile, poichè la provvisoria esecutività facoltizza solo la temporanea esigibilità del credito (determinato nel suo ammontare) ma non ne comporta l’irrevocabile certezza.

 

Cassazione Civile, Sent., 08.04.2013, n. 8525

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Condominio (OMISSIS) proponeva rituale opposizione avverso il decreto ing. n. 153/96 del 12.4.96, con il quale il Presidente del Tribunale di Sassari, a seguito di ricorso della M.G. srl, gli ingiungeva il pagamento della somma di L. 215.601.000, oltre intessi e spese del procedimento, a titolo di crediti maturati per effetto dell’attività di gestione dei servizi afferenti l’intero complesso condominiale svolta dalla stessa società MG. A fondamento dell’opposizione sosteneva il condominio che alcuni pagamenti erano già avvenuti, mentre doveva operarsi una compensazione tra i residui crediti azionati dalla MG e quelli vantati da esso condominio opponente nei riguardi della medesima società, per cui chiedeva la revoca del provvedimento monitorio opposto, con il favore delle spese processuali. Si costituiva la srl MG contestando l’opposizione e in particolare gli avvenuti pagamenti delle somme di cui alla nota del 26.7.94, precisando che il rendiconto dell’esercizio 1994 era stato impugnato ed il relativo giudizio era ancora in corso. Chiedeva pertanto il rigetto dell’opposizione, con la conferma del decreto.

L’adito tribunale di Sassari, con sentenza in data 10.2.2000 in parziale accoglimento dell’opposizione revocava il provvedimento monitorio e condannava il Condominio opponente al pagamento della minor somma di L. 200.560.355. Il tribunale non accoglieva in specie l’eccezione di compensazione sollevata dall’opponente condominio contro i crediti azionati dalla MG in quanto ritenuti crediti litigiosi attesa l’impugnazione della relativa delibera condominale proposta dalla stessa MG; nè aveva accolta la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello proposto dalla MG avverso la menzionata delibera, non ricorrendo l’ipotesi di sospensione necessaria.

Avverso detta pronunzia proponeva appello il Condominio; resisteva al gravame la società appellata e l’adita Corte d’Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 612/05 depositata il 7.12.2005, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado. La corte territoriale ribadiva che non esistevano i presupposti legittimanti la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. non sussistendo un rapporto di pregiudizialità giuridica tra il procedimento in questione e quelli pendenti avanti al tribunale (la presente causa e quella d’impugnazione della delibera assembleare del 3.6.95 pendente avanti al tribunale di Sassari). Nè ricorreva l’ipotesi della compensazione giudiziale in quanto il credito di cui si trattava davanti al tribunale era contestato e come tale non poteva ritenersi liquido ed esigibile.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Condominio sulla base di 3 mezzi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso la MG srl, che successivamente, è stata dichiarata fallita, con sentenza n. 39/11 del tribunale di Sassari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 39, 274 e 295 c.p.c.; deduce l’omessa sospensione del giudizio di appello in attesa della definizione della causa n. 3386/98, previamente instaurato tra le medesime parti ed avente parziale identità d’oggetto.

Il motivo è inammissibile per novità della questione prospettata; invero nel giudizio di merito la ricorrente aveva sollevato la questione di pregiudizialità del procedimento n. 2527/95 (impugnazione di delibera assembleare) e del procedimento n. 2363/98 (opposizione a precetto intimato di altro decreto ingiuntivo); invece la questione della pregiudizialità del procedimento n. 3386/94 non era stata mai sollevata e su di essa non occorreva dunque pronunciarsi.

2 – Con il 2 motivo l’esponente eccepisce la violazione degli artt. 1137 e 1243 c.c., art. 63 disp. att. c.c.; art. 633 c.p.c..

Lamenta l’esponente che la corte abbia disatteso l’eccezione di compensazione da essa sollevata per difetto di liquidità ed esigibilità del credito, sul rilevo che la delibera assembleare di approvazione del rendiconto era stata impugnata ed il relativo giudizio era ancora pendente. Invero il credito del condominio nei confronti del singolo condomino risultante da rendiconto approvato con delibera assembleare, doveva ritenersi liquido ed esigibile – e quindi opponibile in compensazione -, ancorchè la relativa delibera assembleare era stata impugnata e in quanto non sospesa o annullata con sentenza passata in giudicato.

Infatti, sottolinea la ricorrente, l’accertamento delle liquidità e esigibilità del credito non richiede alcuna pronuncia di merito sull’impugnazione della delibera, ma unicamente quello dell’esistenza di essa e della sua perdurante efficacia – essendo la stessa delibera provvisoriamente esecutiva – quanto ai crediti del condominio e nei confronti dello stesso.

La doglianza non ha pregio.

Secondo il Collegio corrisponde al vero che in materia di condominio vige il principio, a tutela d’interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli d’autonoma considerazione, dell’esecutività della delibera assembleare, pur in pendenza d’opposizione e che è riservato al giudice dell’opposizione ex art. 1137 c.c. il potere di sospendere l’esecuzione della delibera, tuttavia, quando viene in questione un credito portato da un titolo la cui esecutività facoltizza la semplice temporanea esigibilità, l’eventualità che il titolo cada o venga modificato per effetto di una esperita o esperibile impugnazione, necessariamente impedisce l’operatività della compensazione, cioè l’estinzione delle obbligazioni in gioco.

La compensazione è infatti un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dal pagamento, per cui postula il definitivo accertamento delle obbligazioni da estinguere e non è applicabile a situazioni provvisorie.

“L’estinzione di compensazione (legale) di due debiti (art. 1242 c.c.) – ha osservato questa S.C. – postula non solo la liquidità ed esigibilità degli stessi ma anche la loro certezza e di tale carattere difetta il credito riconosciuto da una sentenza o da altro titolo, provvisoriamente eseguibile, poichè la provvisoria esecutività facoltizza solo la temporanea esigibilità del credito (determinato nel suo ammontare) ma non ne comporta l’irrevocabile certezza” (Cass. n. 4423 del 123.5.1987; Cass. n. 6820 del 13/05/2002).

Occorre peraltro rilevare che, in considerazione dell’indicata natura dell’istituto (che è un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento), nessun rilievo può avere il successivo passaggio in giudicato della sentenza n. 1384/06 del Tribunale di Sassari (con cui è stato definito in primo grado il procedimento N. 3386/94 RG: v. memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.) che ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla MG srl ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento di parte degli stessi crediti oggetto del presente giudizio. Si tratta infatti di un giudicato che non si era ancora formato alla data di pronuncia della sentenza impugnata, per cui, allora, la Corte territoriale ha giustamente escluso la compensazione in quanto mancavano i presupposti, proprio perchè il credito in questione era incerto in quanto litigioso.

3. Con il 3^ motivo il ricorrente deduce l’omessa motivazione sul fatto decisivo e controverso dell’intervenuto riconoscimento di parte del credito opposto in compensazione da parte della MG e della sua conseguente certezza, liquidità ed esigibilità (rendiconto approvato con Delib. assembleare 30 giugno 1995). La doglianza è inammissibile per la novità della questione che non risulta esaminata nella sentenza ed il ricorrente non indica se, quando e in quali termini avesse proposta nel giudizio.

Il ricorso dev’essere dunque rigettato. Per il principio della soccombenza, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2013

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