Non può, però, escludersi la responsabilità anche di B.F., il quale, superando veicoli incolonnati in doppia fila – a prescindere se abbia o meno violato l’art. L48, comma 11, C.d.S., non essendovi prova del superamento della linea di mezzeria ~ avrebbe dovuto prestare massima attenzione, secondo i I combinato disposto degli artt, L 40 e L 41, C.d.S., non essendo fatto imprevedibile che un pedone possa sbucare tra i veicoli incolonnati fermi al semaforo rosso.

 

Giudice di Pace di Lecce – Sentenza n. 4220 del 19 luglio 2012

L’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

nella persona dell’Avv. Silvano Trane

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 5987/10 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale, discussa e passata in decisione all’udienza del 15/05/2012,vertente tra P.E., da Cavallino, difesa dall’ Avv. Angelo Benedetto,attriceeUnipol Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bologna, difesa dall’ Avv. Maria Antonietta Romano,convenutaPoste Italiane S.p.A .. in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, difesa dall’ Avv. Patrizia Luperto,convenutaCONCLUSIONI DELLE PARTIP.E. : come da verbale d’udienza del 15/05/2012;Unipol Assicurazioni S.p.A.: come da verbale d’udienza del 15/0512012.Poste Italiane S.p.A.: non comparsa; come da atto di costituzione depositato 21/07/2010.RAGIONI  DELLA DECISIONEP.E. ha convenuto in giudizio Unipol Assicurazioni S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. per ottenere la loro condanna in solido al pagamento della somma di euro 7.64J,00 o della diversa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace, a titolo di risarcimento del danno subiti per le lesioni riportate il 20/12/2008 in Lecce, allorquando. attraversando Viale Gallipoli nei pressi dcll’intersezione con Viale Quarta, ‘veniva investita dal motociclo CW 00000, di proprietà dì Poste Italiane S,p.A. c guidato da B.F.,Si è costituita Unipol Assicurazioni S.p,A., che, facendo presente di aver inviato in offerta la somma di € 1.800,00, ba chiesto il rigetto della domanda.Si è, altresì, costituita Poste Italiane S.p.A., chiedendo il rigetto della domanda.La causa è stata istruita con deposito di documenti, interrogatorio formale dell’attrice e prova testimoniale.Per dirimere specifiche questioni non altrimenti risolvibile è stata disposta ctu di natura medico legale sulla persona dell’attrice.All’udienza del 1510512012, la causa è stata introitata per la decisione sulla precisazione delle conclusioni dell’attrice e della convenuta Unipol Assicurazioni S.p.A., che hanno discusso la causa con note.Non contestato il verificarsi dell’evento e l’offerta di € 1.800,00 inviata da Unipol Assicurazioni S.p.A., verosimilmente dopo la notifica dell’atto di citazione, non essendovene menzione nel corpo dello stesso atto – occorre valutare la responsabilità nell’occorso e l’entità dei danni, qualora spettanti all’attrice.Dalle dichiarazioni rese dalla stessa attrice nel corso del suo interrogatorio formale, espletatosi all ‘udienza del 19/04/2011, nonché: da quelle testimonialii rese nel corso della medesima udienza da C.M. – da ritenersi attendibile. non emergendo motivi per dubitarne – è provato che il 20/12/2008, in Lecce, P.E. attraversasse Viale Gallipoli tra i veicoli incolonnati – notoriamente su due corsie – fermi al semaforo rosso regolante l’intersezione con Viale Quarta non utilizzando l’attraversamento pedonale ed allorquando i veicoli provenienti dal senso opposto avevano luce semaforica verde.Non v’è dubbio che tale comportamento sia stato posto in essere dall’attrice. se non in violazione del combinato disposto dì cui agli artt, 41. comma 5, lett. a)  e 146, comma l, C.d.S. (poiché se i veicoli provenienti dal senso opposto a quelli incolonnati avevano luce verde, l’attraversamento operato dall’attrice era impedito dalla luce rossa), perlomeno in violazione dell’art. 190, comma 2, C.d.S. (per non aver l’attrice impegnato l’attraversamento pedonale).Inoltre, non va sottovalutato che l’attrice – la cui attenzione era oltre ogni ragionevole dubbio maggiormente indirizzata ai veicoli che godevano di luce verde e molto meno, se non per niente, a quelli che venivano dalla sua sinistra, perché bloccati dal semaforo rosso – uscendo tra i veicoli fermi in coda, non era visibile al motociclista, come per lei non era visibile il motociclo,Non può, però, escludersi la responsabilità anche di B.F., il quale, superando veicoli incolonnati in doppia fila – a prescindere se abbia o meno violato l’art. L48, comma 11, C.d.S., non essendovi prova del superamento della linea di mezzeria ~ avrebbe dovuto prestare massima attenzione, secondo i I combinato disposto degli artt, L 40 e L 41, C.d.S., non essendo fatto imprevedibile che un pedone possa sbucare tra i veicoli incolonnati fermi al semaforo rosso.Va, quindi, ritenuta la concorrente e paritaria responsabilità di P.E. e B.F. alla causazione del sinistro per cui è causa.Risultando le lesioni riportate da P.E. – oltre che dalle dichiarazioni testimoniali, anche da documentazione medica proveniente da struttura pubblica c, perciò, avente fede fino a prova contraria – veniva disposta ctu medico-legale.In ordine al quantum, applicando i parametri introdotti dalla L 57/2001, (ripresi dal d.lgs. 209/2005) come aggiornati dal D.M. Sviluppo Economico 24/06/2007 vigente all’epoca del sinistro, il danno subito da P.E. va determinato, secondo le risultanze dell’espletata CTU ­pienamente condivisa nella sua formulazione e nelle sue conclusioni. perché immune da vizi logici, tecnici e giuridici – nella complessiva somma di € 3.621,34, di cui € 1.213,36 per invalidità permanente nella misura dci 2% in soggetto trentacinquenne al momento dell’evento dannoso  € 720,95 (punto base) x 0,765 (coefficiente decrescente età) x 2 (punti invalidità) x 1.1 (coefficiente crescente invalidità], € 420,60 per giorni l0 d’inabilità temporanea totale [10 (giorni) x € 42,06 (importo inabilità totale], € 525,75 per giorni 25 d’inabilità temporanea relativa mediamente al 50% 125 (giorni) x € 21,03 (importo inabilità totale al 50%)) € 263,00 per giorni 25 d’inabilità temporanea relativa mediamente al 25% [25 (giorni) x € 10,52 (importo inabilità totale al 25%)J, € 956,36 per spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CTU ed € 242,27 per personalizzazione del danno ex art. 139, comma 3, Dil.gs. 209/2055 nella misura del 10% del danno biologico, sicuramente riconoscibile al caso in esame, tenuto conto della sofferenza ­prima psichica e poi anche fisica – che un pedone riporta a seguito di investimento da parte di veicolo ..Stante la paritaria corresponsabilità, tale somma va ridotta del 50% ad € 1.810,67, coincidente con quella offerta dalla compagnia assicurativa, seppur successivamente alla notifica dell’atto di citazione, con la conseguenza che va ritenuta la congruità del risarcimento effettuato da Unipol Assicurazioni, ma va disposta la compensazione parziale delle spese e competenze di giudizio per la tardività dello stesso risarcimento.P.Q.M.il Giudice di Pace dì Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P.E. con atto di citazione notificato il 08/04/2010, così provvede:I) Dichiara la congruità del risarcimento effettuato da Unipol Assicurazioni S,p.A. e, dato atto che lo stesso è intervenuto successivamente alla notifica dell’atto di citazione, condanna la medesima compagnia assicurativa, in solido con Poste Italiane S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., a rivalere l’attrice di 1/2 delle spese e competenze di giudizio, liquidata detta quota in € 1.050,00, di cui € 50.00 per esborsi ed € 1.000,00 per diritti ed onorario, oltre spese generali, C.A.P. ed LV.A, se dovuta, con distrazione in favore dell’Avv. Angelo Benedetto, dichiarato procuratore antistatario;2) Pone definitivamente le spese di CTU – liquidate con decreto del 20/08/2011 in € 355,00, di cui € 5,00 per esborsi, oltre cassa previdenziale ed I.V.A., se dovute – a carico dell’attrice nella misura del 50% cd a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura dell’ulteriore 50% ..Sentenza esecutiva ex lege.Così deciso in Lecce, oggi 15/05/2012

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