CONDOMINIO – DISTANZE PER FABBRICHE E DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI – POSIZIONAMENTO DI CAMINI O VENTOLE DI SFIATO – INTEGRAZIONE REGOLAMENTARE DELLA NORMA – PERICOLOSITÀ PRESUNTA DELLE FONTI DI ESALAZIONE – TUTELA POSSESSORIA – AMMISSIBILITÀ.

In caso di condotta che viola le prescrizioni regolamentari sulle distanze per il posizionamento di camini (ai quali, nel caso di specie, è stata equiparata una ventola di sfiato) in un edificio condominiale, non è necessario accertare la ricorrenza in concreto della nocività per il vicino delle esalazioni, posto che la pericolosità e quindi l’illiceità di dette fonti di esalazione deve considerarsi presunta. Il pregiudizio che ne deriva comporta la riduzione in pristino, la quale può essere chiesta con l’azione possessoria.

Tribunale Taranto, civile – Sentenza 6 marzo 2013

 

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