In occasione della morte del marito il giudice non può liquidare ai figli e alla moglie il danno in egual misura. Per il coniuge va infatti considerata la diversa intensità del dolore e la mancanza di un supporto nell’educazione dei figli.

E’ sbagliato quantificare una somma uguale per tutti i componenti del nucleo familiare e senza rappresentare come hanno considerato l’incidenza dell’improvvisa e definitiva interruzione del rapporto familiare sul coniuge superstite, sia sotto l’aspetto dell’intensità del dolore emotivo, sia sotto quello della definitiva perdita dell’ apporto dell’altro genitore nella cura e nella formazione morale e sociale dei figli, né dell’incidenza di tali aspetti su questi ultimi, per tutta la vita che sarebbe rimasta al padre, secondo l’aspettativa media di essa se non fosse stata tragicamente stroncata.

Fonte: Guida al Diritto

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