La Legge n. 392 del 1978, art. 6, comma 1 (secondo il quale in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, il convivente, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi) trova applicazione anche qualora l’evento della morte riguardi un soggetto che sia in precedenza subentrato ai sensi della stessa norma nella posizione di conduttore al conduttore originario, dovendosi escludere che la norma possa operare solo con riguardo alla successione nella posizione di quest’ultimo.

 

Cassazione Civile, Sez. III (Sent.), 13.02.2013, n. 3548

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. L’I.N.P.S. – Gestione Immobiliare IGEI s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione contro R.A. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 18 ottobre 2006, la quale ha accolto l’appello proposto dal R. contro la sentenza del Tribunale di Roma, che nel 2002 aveva accolto la domanda proposta da essa ricorrente nel maggio del 1997 per ottenere il rilascio per occupazione senza titolo di un’unità immobiliare sita in Roma, già condotta in locazione da P.E., nella cui conduzione aveva chiesto di subentrare ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 6 la figlia P.D., a sua volta deceduta, e nella quale il R., costituendosi in giudizio aveva eccepito di aver a sua volta diritto al subentro quale convivente more uxorio della P..

p.2. La Corte territoriale ha accolto l’appello del R. reputando che erroneamente il Tribunale avesse ritenuto impeditiva del subentro nella locazione del medesimo la mancanza di prole fra i conviventi, considerando che si era formato giudicato interno sulla sussistenza in capo alla P. dei requisiti per succedere al padre nella locazione e sulla stessa successione, pur in mancanza di stipula di un contratto con la locatrice, reputando in fine che dalle risultanze processuali e dalle prove raccolte in primo grado al momento del decesso della P. il R. fosse suo convivente more uxorio.

p.3. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimato.

p.3.1. Parte ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con il primo motivo di ricorso, concluso da pertinente quesito di diritto, si deduce “violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Vi si censura la sentenza impugnata, perchè nel ritenere che il R. fosse succeduto alla P. quale suo convivente more uxorio, non avrebbe considerato che la medesima a sua volta era già succeduta ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 6 al padre, originario locatore e si sostiene che questa norma non poteva trovare applicazione a favore del R., in quanto essa prevedrebbe la successione nel contratto di determinati soggetti e, particolarmente, anche – per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 404 del 1988 – del convivente more uxorio soltanto con riferimento all’ipotesi in cui si verifichi la loro successione all’originario conduttore e non invece nel caso in cui, subentrato ai sensi del citato art. 6 un soggetto da esso contemplato, si verifichi nei suoi riguardi la situazione supposta dalla norma e vengano in rilievo altri soggetti conviventi.

In pratica la prospettazione sostenuta nel motivo è che l’istituto della successione nella posizione del conduttore di cui all’art. 6 citato, con particolare riguardo all’ipotesi che la successione ex lege si verifichi nel caso di morte del conduttore possa operare per una sola volta, cioè esclusivamente quando l’evento si verifichi con riferimento all’originario conduttore e non anche allorchè, dopo una prima successione ai sensi della norma, lo stesso evento della morte si verifichi, come accaduto nel caso di specie, riguardo al soggetto succeduto in precedenza all’originario conduttore.

La questione non risulta esaminata da questa Corte.

L’art. 6 non contiene alcuna previsione, anche per implicazione di quanto vi si esprime, a favore di una simile limitazione di operatività, sicchè l’interprete deve ricavare la regala iuris facendo applicazione della c.d. interpretazione teleologica, cioè di un’esegesi ispirata allo scopo perseguito dalla norma.

Esso è notoriamente quello di preservare la specifica funzionalità del godimento abitativo dell’unità immobiliare allorquando in essa, anteriormente all’evento riguardante il conduttore (che di per sè, già nel sistema del codice civile non giustificava l’anticipata risoluzione del rapporto per il venir meno dell’intuitus personae, cui, in dipendenza della natura personale del godimento, si sarebbe potuto annettere sul piano del rapporto obbligatorio e della correttezza e buona fede che deve contrassegnarlo, specie in relazione al conferimento del diretto godimento del bene: ne era dimostrazione l’art. 1614 c.c.), si sia verificata, evidentemente per le scelte di attuazione delle modalità del legittimo godimento da parte del conduttore, una situazione per cui costui ne abbia fatto la casa familiare, in relazione al bisogno abitativo di un nucleo familiare di diritto o di fatto, nel qual caso viene in rilievo la posizione del coniuge, oppure l’abbia funzionalizzata al godimento fattuale comune, sempre sulla base della convivenza, con uno o più eredi (nel qual caso viene in rilievo in primo luogo, ove manchi il coniuge o il compagno di vita, la posizione dei figli, appunto se conviventi), oppure ancora di altri parenti e degli affini a prescindere dalla qualità di eredi, purchè nuovamente riguardo ad essi sussista il rapporto di convivenza.

Corte costituzionale n. 404 del 1988, nell’esaminare sotto vari profili la posizione del convivente more uxorio e nell’allargare con sentenza additiva ad esso la tutela prevista ebbe ad individuare la ragione giustificativa della tutela e, quindi, della successione nel contratto locativo, nell’individuazione del profilo di dignità costituzionale del c.d. diritto all’abitazione.

Ora, se si riflette che, una volta verificatosi il fenomeno successorio ex lege per la morte dell’originario conduttore, la facoltà di godimento si trasferisce al successore nei medesimi termini in cui esisteva a favore del conduttore originario, tanto ove nei confronti del successore già al momento della sua successione esistesse un rapporto di convivenza nell’unità immobiliare di altro soggetto giustificativo della successione nei suoi riguardi per il caso di morte, quanto se tale rapporto insorga dopo la sua successione, non è dato comprendere per quale ragione il profilo costituzionale del diritto all’abitazione che giustifica la preservazione del godimento del convivente contemplato dall’art. 6 dovrebbe venire meno e comportarla a suo favore.

Il principio costituzionale di eguaglianza di trattamento di situazioni simili, ove mai vi fosse qualche dubbio suggerito dall’esegesi dell’art. 6, indurrebbe a scioglierlo a favore dell’interpretazione lata.

E ciò tanto più in assenza di indici normativi contrari.

Indici che mancano totalmente nell’art. 6, atteso che nel descrivere la posizione dei soggetti che succedono nel contratto il legislatore non ha posto alcuna limitazione all’ambito della successione stessa sotto il profilo della disciplina normativa cui la locazione resta soggetta.

Il motivo dev’essere, dunque, rigettato sulla base del seguente principio di diritto: “la L. n. 392 del 1978, art. 6, comma 1 trova applicazione anche qualora l’evento della morte riguardi un soggetto che sia in precedenza subentrato ai sensi della stessa norma nella posizione di conduttore al conduttore originario, dovendosi escludere che la norma possa operare solo con riguardo alla successione nella posizione di quest’ultimo”.

p.2. Con un secondo motivo si denuncia “omessa, ovvero insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo è inammissibile per due ragioni.

In primo luogo perchè non si conclude con nè contiene il momento di sintesi espressivo della “chiara indicazione” cui alludeva l’art. 366- bis c.p.c. nei termini enunciati già da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007 e Cass. sez. un. (ord.) n. 20603 del 2007 (secondo cui “In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”) e, quindi, dalla consolidata giurisprudenza della Corte).

In secondo luogo, il motivo è inammissibile, perchè si fonda sul contenuto di una dichiarazione testimoniale, che viene riprodotta, ma della quale non si indica l’udienza in cui venne assunta, in modo da mettere la Corte in condizione di procedere alla lettura del relativo verbale per rilevare se la riproduzione è conforme a quanto il teste dichiarò e, soprattutto, se quanto riportato integra la dichiarazione nella sua completezza. In tal modo l’illustrazione del motivo non rispetta il requisito della c.d. indicazione specifica di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, norma che costituisce il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione, elaborato dalla Corte di cassazione anteriormente alle modifiche del processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006.

p.3. Il ricorso, conclusivamente, dev’essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione della tariffa di cui al D.M. n. 140 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilacinquecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

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