Un importante chiarimento sulla responsabilità solidale negli appalti, introdotta dal “decreto crescita”, arriva con la circolare n. 2/E del 2013 dell’Agenzia delle Entrate. Il documento chiarisce, infatti, che la nuova responsabilità solidale non si applica al condominio perché non rientra tra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir. Si applica, invece, ai contratti di appalto e subappalto conclusi nell’ambito di attività rilevanti ai fini Iva e, in ogni caso, dai soggetti Ires, dallo Stato e dagli enti pubblici. Fuori anche le stazioni appaltanti e le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini Iva.

Gli oneri per gli amministratori di condominio,  che altrimenti avrebbero dovuto chiedere alle imprese tutta la documentazione attestante la regolarità fiscale e contributiva per scongiurare di essere coinvolti in eventuali comportamenti scorretti dell’appaltatore, risultano notevolmente alleggeriti.

Vai alla circolare 2/E del 2013

 

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